Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 27475/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te d'appello di Roma;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermatoquella del Tribunale di Roma che, per quanto di interesse, aveva dichiaratocondannato alla pena di anni tre, mesi nove di reclusione, oltre pene accessorie.2.

Ha proposto ricorso l’imputato articolando un unico motivo, di seguitorichiamato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc. pen., con cui deduce che era stata dichiarata l’assenza dell’imputato senzaadeguata verifica.

In particolare, la notifica del decreto di rinvio a giudizio eraavvenuta mediante compiuta giacenza e l'imputato era assistito da un difensoredi ufficio, elementi inidonei a fondare la conclusione in ordine alla conoscenza delprocesso.

Conoscenza che, invece, la Corte di appello aveva ribadito affermandoimpropriamente che « dagli atti emerge, infatti, che l'imputato aveva elettodomicilio in relazione al presente giudizio in data 3.6.2019.

La notifica del decretoche dispone il giudizio è stata effettuata presso il domicilio dichiarato dall'imputatoe si è perfezionata con la giacenza della seconda raccomandata, per cui la vocatioin ius è avvenuta ritualmente ».3.

Il Procuratore Generale ha chiesto ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

L’unico motivo è infondato.2.1.

Giova chiarire, in premessa, che la verifica dell’assenza è stata operata nellavigenza dell’art. 420-bis cod. proc. pen. nella versione anteriore alla novella di cuial d. lgs. 150/2022, come risulta evidente dal fatto che l’assenza risulta dichiarataall’udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], anteriormente all’entrata in vigore dellanovella stessa, con le conseguenze stabilite dall’art. 89 del decreto citato.2.2.

Nella sequenza degli atti, la verifica di assenza e, in particolare, quella diconoscenza del processo, risulta svolta, come già accennato, all’udienzapreliminare, all’esito della quale la notifica del decreto di rinvio a giudizioall’imputato era ancora previsto, ma non era destinato ad incidere sullaconoscenza del processo che era stata già vagliata con riguardo agli attiintroduttivi dell’udienza preliminare.Secondo quanto emerge dagli atti, il ricorrente era stato appunto dichiaratoassente all’udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarazione che non risulta esseremai stata contestata e che, di per sé, attesta intrinsecamente la accertataconoscenza del processo in capo all’attuale ricorrente.Con la conseguenza che rimane irrilevante che la notifica del decreto di rinvio agiudizio sia avvenuta in forma che, di per sé regolare, non abbia assunto anche leforme idonee a produrre, in tesi difensiva, una conoscenza del processo che,comunque, si era già determinata appunto nella fase introduttiva dell’udienzapreliminare.Si tratta di rilievo di per sé assorbente e che manifesta l’infondatezza del motivo.2.3.

Per altro verso, comunque, deve anche disattendersi l’argomento secondocui, nel caso esaminato, la compiuta giacenza fosse inidonea a determinare laconoscenza richiesta dalla norma applicabile.

Ciò mentre è inammissibile, siccomeinedita, la questione, obliquamente accennata, secondo cui il ricorrente non avevareperito negli atti riscontro della notifica per compiuta giacenza del decreto dirinvio a giudizio, la cui regolarità risulta attestata nelle sentenze di merito intermini mai prima contestati.2.3.1.

L’art. 420-bis c.p.p. qui applicabile stabiliva: «Salvo quanto previstodall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nelcorso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia statoarrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato undifensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevutopersonalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque concertezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamentesottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo ».2.3.2.

Al riguardo, può riconoscersi che la notifica per compiuta giacenza, per leforme della sua esecuzione, non offre di per sé esiti intrinsecamente certisull’effetto di conoscenza nella sfera del destinatario.In termini che, in sé, meritano adesione è stato così affermato che « (l)a notificaa mezzo del servizio postale presso l'indirizzo dell'imputato, ove il domicilio nonera stato né dichiarato né eletto, eseguita per compiuta giacenza, oltre ad esserenulla, non è in alcun modo idonea ad assicurare la conoscenza del processo, conla conseguenza che il giudice è tenuto a rinviare l'udienza e a disporre, ai sensidell'art. 420-quater, comma 1, c.p.p., la notifica dell'avviso all'imputatopersonalmente a mezzo della polizia giudiziaria » (Sez. 5, 04/05/2022, n. 30732.Cfr. anche Sez. 5, Sent. 12/07/2018, n. 31992).2.3.3.

E’ dato premettere, peraltro, che la disposizione dell’art. 420-bis cod. proc.pen. mentre richiede la certezza della conoscenza del processo in capoall’imputato, consente che tale certezza sia costruita sul piano logico indiretto, alriguardo assumendo rilievo anche l’effettività e la stabilizzata persistenza delcollegamento con il luogo di domiciliazione.Sul punto è dato riconoscere che la notifica mediante compiuta giacenza pressol’indirizzo di residenza ove l’imputato aveva dichiarato il domicilio e con cui avevaconservato uno stabile collegamento risultante dagli atti fonda una presunzionelogica di conoscenza vincibile soltanto con argomenti di segno contrario.2.3.4.

Nel caso di specie, appunto, l’imputato ha dichiarato il domicilio pressol’indirizzo di sua residenza che era rimasto tale al momento della notifica ed anchesuccessivamente.

Ed, invero, nel caso in oggetto non solo non consta lasopravvenuta inattualità della relazione concreta con il domicilio, ma al contrario,ne consta la persistente attualità nelle fasi rilevanti.

Ed, invero, il ricorrente avevadichiarato domicilio in Pistoia, via Capanne di Valdibrana n. 23, dove gli era stataeffettuata la notifica con compiuta giacenza del decreto di rinvio a giudizio in data20.6.2022, oltre a quello dell’udienza preliminare, secondo quanto desumibiledagli atti.

Al momento della nomina del difensore di fiducia, in data 6.2.2025, ilprevenuto aveva ancora indicato il medesimo recapito.Alla stregua di quanto osservato, nel quadro delineato, la notifica dell’atto pressoil domicilio dichiarato che costituiva il luogo di stabile residenza dell’imputatoprima, durante e dopo la notifica in rilievo pone una indicazione di conoscenza che,pur vincibile, non ha trovato alcuna smentita mediante allegazioni di segnocontrario.3.

Nel suo complesso, quindi, il motivo è infondato, sicché il ricorso deve essererigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Roma;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermatoquella del Tribunale di Roma che, per quanto di interesse, aveva dichiaratocondannato alla pena di anni tre, mesi nove di reclusione, oltre pene accessorie.2. Ha proposto ricorso l’imputato articolando un unico motivo, di seguitorichiamato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc. pen., con cui deduce che era stata dichiarata l’assenza dell’imputato senzaadeguata verifica. In particolare, la notifica del decreto di rinvio a giudizio eraavvenuta mediante compiuta giacenza e l'imputato era assistito da un difensoredi ufficio, elementi inidonei a fondare la conclusione in ordine alla conoscenza delprocesso. Conoscenza che, invece, la Corte di appello aveva ribadito affermandoimpropriamente che « dagli atti emerge, infatti, che l'imputato aveva elettodomicilio in relazione al presente giudizio in data 3.6.2019. La notifica del decretoche dispone il giudizio è stata effettuata presso il domicilio dichiarato dall'imputatoe si è perfezionata con la giacenza della seconda raccomandata, per cui la vocatioin ius è avvenuta ritualmente ».3. Il Procuratore Generale ha chiesto ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. L’unico motivo è infondato.2.1. Giova chiarire, in premessa, che la verifica dell’assenza è stata operata nellavigenza dell’art. 420-bis cod. proc. pen. nella versione anteriore alla novella di cuial d. lgs. 150/2022, come risulta evidente dal fatto che l’assenza risulta dichiarataall’udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], anteriormente all’entrata in vigore dellanovella stessa, con le conseguenze stabilite dall’art. 89 del decreto citato.2.2. Nella sequenza degli atti, la verifica di assenza e, in particolare, quella diconoscenza del processo, risulta svolta, come già accennato, all’udienzapreliminare, all’esito della quale la notifica del decreto di rinvio a giudizioall’imputato era ancora previsto, ma non era destinato ad incidere sullaconoscenza del processo che era stata già vagliata con riguardo agli attiintroduttivi dell’udienza preliminare.Secondo quanto emerge dagli atti, il ricorrente era stato appunto dichiaratoassente all’udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarazione che non risulta esseremai stata contestata e che, di per sé, attesta intrinsecamente la accertataconoscenza del processo in capo all’attuale ricorrente.Con la conseguenza che rimane irrilevante che la notifica del decreto di rinvio agiudizio sia avvenuta in forma che, di per sé regolare, non abbia assunto anche leforme idonee a produrre, in tesi difensiva, una conoscenza del processo che,comunque, si era già determinata appunto nella fase introduttiva dell’udienzapreliminare.Si tratta di rilievo di per sé assorbente e che manifesta l’infondatezza del motivo.2.3. Per altro verso, comunque, deve anche disattendersi l’argomento secondocui, nel caso esaminato, la compiuta giacenza fosse inidonea a determinare laconoscenza richiesta dalla norma applicabile. Ciò mentre è inammissibile, siccomeinedita, la questione, obliquamente accennata, secondo cui il ricorrente non avevareperito negli atti riscontro della notifica per compiuta giacenza del decreto dirinvio a giudizio, la cui regolarità risulta attestata nelle sentenze di merito intermini mai prima contestati.2.3.1. L’art. 420-bis c.p.p. qui applicabile stabiliva: «Salvo quanto previstodall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nelcorso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia statoarrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato undifensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevutopersonalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque concertezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamentesottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo ».2.3.2. Al riguardo, può riconoscersi che la notifica per compiuta giacenza, per leforme della sua esecuzione, non offre di per sé esiti intrinsecamente certisull’effetto di conoscenza nella sfera del destinatario.In termini che, in sé, meritano adesione è stato così affermato che « (l)a notificaa mezzo del servizio postale presso l'indirizzo dell'imputato, ove il domicilio nonera stato né dichiarato né eletto, eseguita per compiuta giacenza, oltre ad esserenulla, non è in alcun modo idonea ad assicurare la conoscenza del processo, conla conseguenza che il giudice è tenuto a rinviare l'udienza e a disporre, ai sensidell'art. 420-quater, comma 1, c.p.p., la notifica dell'avviso all'imputatopersonalmente a mezzo della polizia giudiziaria » (Sez. 5, 04/05/2022, n. 30732.Cfr. anche Sez. 5, Sent. 12/07/2018, n. 31992).2.3.3. E’ dato premettere, peraltro, che la disposizione dell’art. 420-bis cod. proc.pen. mentre richiede la certezza della conoscenza del processo in capoall’imputato, consente che tale certezza sia costruita sul piano logico indiretto, alriguardo assumendo rilievo anche l’effettività e la stabilizzata persistenza delcollegamento con il luogo di domiciliazione.Sul punto è dato riconoscere che la notifica mediante compiuta giacenza pressol’indirizzo di residenza ove l’imputato aveva dichiarato il domicilio e con cui avevaconservato uno stabile collegamento risultante dagli atti fonda una presunzionelogica di conoscenza vincibile soltanto con argomenti di segno contrario.2.3.4. Nel caso di specie, appunto, l’imputato ha dichiarato il domicilio pressol’indirizzo di sua residenza che era rimasto tale al momento della notifica ed anchesuccessivamente. Ed, invero, nel caso in oggetto non solo non consta lasopravvenuta inattualità della relazione concreta con il domicilio, ma al contrario,ne consta la persistente attualità nelle fasi rilevanti. Ed, invero, il ricorrente avevadichiarato domicilio in Pistoia, via Capanne di Valdibrana n. 23, dove gli era stataeffettuata la notifica con compiuta giacenza del decreto di rinvio a giudizio in data20.6.2022, oltre a quello dell’udienza preliminare, secondo quanto desumibiledagli atti. Al momento della nomina del difensore di fiducia, in data 6.2.2025, ilprevenuto aveva ancora indicato il medesimo recapito.Alla stregua di quanto osservato, nel quadro delineato, la notifica dell’atto pressoil domicilio dichiarato che costituiva il luogo di stabile residenza dell’imputatoprima, durante e dopo la notifica in rilievo pone una indicazione di conoscenza che,pur vincibile, non ha trovato alcuna smentita mediante allegazioni di segnocontrario.3. Nel suo complesso, quindi, il motivo è infondato, sicché il ricorso deve essererigettato, con condanna del ricorrente alle spese. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 27475/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris