CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32291/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11383 /2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domici- liatopresso il suo studio in Roma, via Po n.2 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , costituita ai soli fini dell'e- ventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensidell'art. 370 comma 1 cod. proc. civ. ; –resistente – Oggetto:IVA, II.DD. - ac- certamentoanalitico-in- duttivo– taxi – corsa me- dia avversola sentenza n. 1273 / 8 / 21 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledell’Emilia-Romagna, depositata in data 27 . 10 .20 21 , non no- tificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza n. 1273 / 8 / 21 la [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagnarigettava l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate propost i avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Rimini n.378/1/17con la quale il giudice aveva parzialmente accolto il ri- corso introduttivo avverso l’ avvis o di accertamento n. THU01S100976/2015 per II.DD. e IVA relativ e all’anno di imposta 2011. Lacontroversia traeva origine da un avviso di accertamento ex artt. 39, comma 1 , lettera d) , e 41 bis d. P . R . n. 600/1973, nei confronti delricorrente, svolgente attività di taxista , con ridetermina zione dei ricavidagli euro 31.056 dichiarati per il periodo di imposta a gli euro 46.121,40 accertati, con conseguente rettifica in aumento del red- ditod’impresa. Ilprovvedimento veniva impugnato dal contribuente avanti alla CTP di Rimini, eccependo l’illegittimità dell’atto per difetto di sottoscri- zione, la mancata consegna del PVC, l’assenza dei presupposti ri- chiestiper l’utilizzo dell’accertamento parziale ex articolo 41 - bis cit. , la non assoggettabilità all’IRAP dell’attività di taxista e , comunque , l’erroneitànel merito dell’accertamento. Ilgiudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso, rigetta nd o ognidoglianza procedurale e, nel merito , rid ucendo l’accertamento deiricavi per il periodo di imposta ad euro 40.769, somma già pro- posta nel procedimento di adesione e non accettata. La decisione venivaconfermata dal giudice d’appello.Avversotale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per Cassa- zione, affidato a due censure , mentre l’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di di- scussionedella causa ai sensi dell'art. 370 comma 1 cod. proc. civ. . Consideratoche: 1. Con i l primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in riferi- mentoall’art. 360 , comma 1 , n. 5 cod. proc. civ., l’ illegittimità della sentenzaper omesso esame da parte dei giudici di appello della ri- levata arbitrarietà della corsa media del taxi, fatto decisivo e di- scussotra le parti . 2.La censura è inammissibile per la sua tecnica di formulazione. Si legge nel ricorso, a pag. 7: « La Sentenza impugnata – già tra- scrittain parte qua al precedente punto 9 – ha invece omesso di esa- minarela questione dell’arbitrarietà della “corsa media” come con- testatadal ricorrente » . Il ricorrente non deduce perciò un fatto sto- rico,bensì una questione giuridica, in termini inammissibili nel con- testo di una doglianza articolata ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc.civ.. 3.Con il secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 , cod. proc . civ., la violazione e falsa applicazione degliartt.39, comma 1, lett . d ) , del d .P.R. 600 del 1973 , 62 - sexies d. l . 331 1993 , conv . in legge 427 / 93 , e 2729 c od. c iv. Secondo il contribuente, il mero riferimento da parte de lla s entenza alle sole tariffecomunali dei t axi senza una esplicazione circa la corsa media allaquale tali tariffe sono state commisurate per giungere alla retti- ficadei ricavi avrebbe violato i precetti normativi in tema di onere probatorioe di presunzioni applicabili alla fattispecie. 4.La doglianza è fondata . 4.1. La CTR nel merito alle pagg.5 e 6 afferma: « con riferimento infineal merito della quantificazione dei ricavi, si osserva che la sen- tenzadi primo grado ha già ridotto l’accertamento, giustamente te- nendoconto dei cd. tragitti a vuoto per il rientro dalle corse e ridu- cendo quindi il numero di corse giornaliere inizialmente accertate.Ciò posto, non può essere accolta l’ulteriore richiesta di riduzione formulata dall’appellante, atteso che per il resto è stato corretta- mentefatto riferimento alla tariffa comunale di euro 1,3 al kilometro, alcosto dello scatto apertura del tassametro di euro 4,8, nonché al costodi euro 2 per il diritto di chiamata radio taxi, senza nemmeno applicare le maggiorazioni per le corse notturne o festive ed i sup- plementiper il trasporto bagagli » . 4.2.Il giudice conferma la ripresa nel merito dopo aver argomentato solo sul prezzo al chilometro della corsa, ma sul l’ulteriore fattore dell’operazione come contestata dall’Amministrazione finanziaria , ossia la questione della “corsa media” , non compie alcun accerta- mento. 5.Tale passaggio motivazionale è necessario , perché d a un lato la giurisprudenzadella Corte in materia ha più volte fatto riferimento alcriterio della corsa media del taxi (Cass. Sez. 5, 16785 del 2021; Cass.Sez. 5, n. 17349 del 2020; Cass. Sez. 5, 33042 del 2019) e, dall’altro,secondo quanto riportato con adeguata specificità e loca- lizzazione nel ricorso, la questione è stata posta nel presente pro- cessofin dal l’atto introduttivo del giudizio di primo grado e non vi è dubbionemmeno che l’accertamento sia stato basato anche su que- stodato. 6.Il giudice d’appello ha ragionato solo sul prezzo medio della corsa , manon ha compiuto alcun accerta mento circa la percorrenza media della corsa in taxi nel contesto territoriale interessato . C osì ope- rando, ha implicitamente in parte qua fatto ricorso ad un ragiona- mentopresuntivo che ha omesso la verifica della gravità e della con- cordanzadegli elementi indiziari con riferimento alla circostanza da accertare. Il riferimento alla “corsa media” dev’essere ancorato su undato che, per essere credibile e, quindi, idoneo a garantire il re- quisito della gravità del ragionamento presuntivo ai sensi dell'art.2729 cod. civ., sia supportato dalla dimostrazione della sua ricor- renza statistica nel settore economico e nel contesto temporale di riferimento.7.Nel caso di specie , il giudice , confermando l'utilizzabilità del sud- detto parametro senza verificarne l'attendibilità ed omettendo di esaminarei rilievi critici svolti dal contribuente anche in merito alla correttezzadella sua applicazione nel calcolo matematico, è incorso nellaviolazione denunciat a dal motivo di ricorso in disamina . 8.La sentenza impugnata è perciò cassata e, p er l’effetto, la contro- versiava rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado dell ’Emilia - Romagna,in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione alprofilo e per la liquidazione delle spese di lite . P.Q.M. LaCorte accoglie il secondo motivo di ricorso , dichiara inammissibile ilprimo, cassa la sentenza impugnata in rela