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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31014/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le richieste dei Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giorni 20 di reclusione e di euro 344.00 di multa per il delitto di cui all'art. 291 bis, comma 2, e 296, D.P.R. n.43 del 23 gennaio 1973, per aver posto in vendita gr 200 di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, con contestazione della recidiva nel contrabbando, in considerazione dei precedenti penali reiterati e specifici in materia di contrabbando.

2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 2, comma 2, cod. pen., posto che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Igs n.8 del 2016, tanto la fattispecie principale di cui all'art. 291 bis, comma 2, D.P.R. n.43 del 1973, quanto la fattispecie aggravata, di cui all'art. 296, D.P.R. n.43/1973, che prevede la sanzione della pena detentiva in caso di recidiva nel contrabbando, sono state depenalizzate e pertanto il fatto contestato non costituisce più reato.

Osserva, dunque, che la contestazione ai sensi dell'art.296, D.P.R. n.43/1973, deve, di conseguenza, ritenersi inerire ad un illecito ormai depenalizzato, atteso che il fatto pregresso non è più previsto dalla legge come reato.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La doglianza è manifestamente infondata.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la fattispecie aggravata di recidiva nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di cui all'art. 296, comma secondo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (Sez. 3, n. 9 del 05/11)2020 Cc. (dep. 02/02/2021 ) Rv. 281300).

Infatti, il delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva, previsto dall'art. 296, comma 2, d.P R. 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto fattispecie di reato autonoma per cui è prevista la pena detentiva, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stati oggetto di "abolitio criminis" (Sez. 3, n. 32868 del 06/07/2022, Rv. 283645).

1.2. Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha affermato che in data 19 maggio 2015, il ricorrente esponeva per la vendita tabacchi lavorati esteri e che lo stesso era gravato da numerosi precedenti penali, tra cui anche uno in materia di contrabbando doganale.

Ha ritenuto I corretta la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 296 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in considerazione dei suddetti precedenti specifici.

E', pertanto, da ritenersi che la fattispecie in disamina risulti sottratta alla depenalizzazione operata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

Ne deriva che non si è verificata alcuna aboliti° criminis.

2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all'udienza del 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le richieste dei Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giorni 20 di reclusione e di euro 344.00 di multa per il delitto di cui all'art. 291 bis, comma 2, e 296, D.P.R. n.43 del 23 gennaio 1973, per aver posto in vendita gr 200 di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, con contestazione della recidiva nel contrabbando, in considerazione dei precedenti penali reiterati e specifici in materia di contrabbando. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 2, comma 2, cod. pen., posto che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Igs n.8 del 2016, tanto la fattispecie principale di cui all'art. 291 bis, comma 2, D.P.R. n.43 del 1973, quanto la fattispecie aggravata, di cui all'art. 296, D.P.R. n.43/1973, che prevede la sanzione della pena detentiva in caso di recidiva nel contrabbando, sono state depenalizzate e pertanto il fatto contestato non costituisce più reato. Osserva, dunque, che la contestazione ai sensi dell'art.296, D.P.R. n.43/1973, deve, di conseguenza, ritenersi inerire ad un illecito ormai depenalizzato, atteso che il fatto pregresso non è più previsto dalla legge come reato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La doglianza è manifestamente infondata. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la fattispecie aggravata di recidiva nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di cui all'art. 296, comma secondo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (Sez. 3, n. 9 del 05/11)2020 Cc. (dep. 02/02/2021 ) Rv. 281300). Infatti, il delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva, previsto dall'art. 296, comma 2, d.P R. 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto fattispecie di reato autonoma per cui è prevista la pena detentiva, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stati oggetto di "abolitio criminis" (Sez. 3, n. 32868 del 06/07/2022, Rv. 283645). 1.2. Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha affermato che in data 19 maggio 2015, il ricorrente esponeva per la vendita tabacchi lavorati esteri e che lo stesso era gravato da numerosi precedenti penali, tra cui anche uno in materia di contrabbando doganale. Ha ritenuto I corretta la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 296 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in considerazione dei suddetti precedenti specifici. E', pertanto, da ritenersi che la fattispecie in disamina risulti sottratta alla depenalizzazione operata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Ne deriva che non si è verificata alcuna aboliti° criminis. 2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 1
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