CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46044/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte 1„A CATA SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna del Vitale sia per il reato di ricettazione di un autocarro provento di rapina, sia per il reato di furto di una [OSCURATO:PERSONA] 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio d motivazione: non sarebbe stata provata la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non essendo a tal fine sufficiente quanto osservato dagli operanti, ovvero la vicinanza del Vitale al mezzo provento di reato; mancherebbe anche la prova della consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza illecita del mezzo; si instava quindi per la riqualificazione della condotta nella fattispecie del furto tentato. 2.1.1.. Il motivo è inammissibile: si tratta di doglianze che si risolvono nella richiesta di rivalutare le prove, ovvero una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità, mentre non sono indicate illogicità manifeste del percorso motivazionale o discrasie decisive tra le prove raccolte e la loro valutazione (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto la conferma della responsabilità veniva fondata in modo persuasivo in base al fatto che gli operanti avevano osservato il ricorrente mentre chiudeva i portelloni posteriori del mezzo e, ciononostante, non offriva alcuna spiegazione in ordine al fatto che aveva la disponibilità dello stesso (pag. 2 della sentenza impugnata). Si ribadisce che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA]. 235897). La sentenza impugnata non si presta pertanto ad alcuna censura. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 23 novembr