CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42648/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata da Giudice di pace di Pordenone 1'8 marzo 2023 contro [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art.689 cod. pen. 2. Il ricorso oggi al vaglio del Collegio è stato trasmesso alla Corte di cassazione dal Giudice monocratico del Tribunale di Pordenone, che ha convertito in ricorso per cassazione l'appello proposto nell'interesse dell'imputato, in quanto la sentenza impugnata non era appellabile, ma solo suscettibile di impugnativa di legittimità. Esso formula censure di violazione di legge quanto al vaglio del materiale probatorio e della prova della responsabilità dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile perché il suo firmatario — l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — non è iscritto nell'Albo speciale dei cassazionisti, come invece previsto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso