CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bologna il 25 maggio 2022 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza con cui, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Palermo il 7 novembre 2018 (sentenza di primo grado erroneamente indicata nel dispositivo della decisione impugnata come emessa il 28 marzo 2018, ma correttamente indicata come emessa il 7 novembre 2018 sia nella intestazione che nella parte motiva) ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di detenzione illecita di cocaina e di crack, fatto, qualificato come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 28 marzo 2018, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi, con il quale lamenta violazione di legge (entrambi) e vizio di motivazione (il primo). Con il primo motivo censura la ritenuta illegittimità ed erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell'appello, che in realtà sarebbe stato correttamente impostato, puntuale e specifico, come precisato anche nei "motivi aggiunti" depositati il 21 aprile 2022. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., per avere i decidenti di merito (p. 2) tratto conseguenze pregiudizievoli per l'imputato dalla sua scelta di non rispondere alle domande che gli venivano poste nell'interrogatorio. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso trascura, infatti, che la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato essere l'atto di appello, sia nella formulazione originaria sia integrato dai "motivi aggiunti", affetto da estrema genericità di tipo sia intrinseco che estrinseco, con richiamo espresso del pertinente principio di diritto fissato da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822, secondo cui «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato». Essendo stato - correttamente - dichiarato inammissibile l'appello, il primo motivo di ricorso, peraltro assai genericamente strutturato, risulta manifestamente infondato, con assorbimento della questione posta con il motivo ulteriore, riguardando una valutazione di merito decisorio il cui esame risulta, all'evidenza, precluso. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma