CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 35655/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni .del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso e, quanto al secondo motivo, in subordine chiede eventualmente che l'udienza si rinviata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 10/11/2022, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del processo celebrato con le forme del giudizio abbreviato dal Tribunale di Lodi in data 13 maggio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui detenzione e porto di un'arma comune da sparo clandestina di cui all'art. 23, commi 1 e 4 L. 110/1975 e di guida senza patente di cui all'art. 116, commi 16 e 17 D.Lvo 285/1992.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio e processato per il reato di detenzione e porto di un'arma comune da sparo prodotta all'estero che, non essendo stata presentata al [OSCURATO:PERSONA] di prova per la prescritta verifica, sarebbe da qualificarsi come clandestina (capo A), per il reato di detenzione di munizioni (capo B) e per il reato di guida senza patente (capo C). All'esito del giudizio di primo grado l'imputato, ritenuto assorbito il reato di detenzione di munizioni in quello di detenzione, applicata la recidiva contestata, è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 2000 per il reato di cui al capo A) e alla pena di mesi tre di arresto per il reato di cui al capo C). Avverso la sentenza la difesa ha proposto appello deducendo l'insussistenza del fatto di cui al capo A), ciò in quanto l'arma prodotta e registrata nella repubblica di Jugoslavia non avrebbe dovuto essere qualificato come clandestina, il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha ritenuto infondate tutte le censure e, ritenuto comunque che la riduzione di pena applicata per il rito al reato contravvenzionale di cui al capo C) fosse errata, ha rideterminato la pena confermando nel resto la condanna. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 23, commi 1 e 4 L. 110/1975 e 2 e 5 L. 895/1967. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale quanto alla sussistenza del reato sarebbe errata. L'arma, infatti, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza, prodotta e certificata in Jugoslavia, proverrebbe da un paese europeo e, pertanto, non sarebbe clandestina. 3.2. Violazione di legge in relazione all'art. 116, commi 15 e 17 D.Lvo. 285/1992. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il provvedimento con il quale il prefetto aveva revocato la patente è stato ora, a seguito della sentenza della Corte cost. 99/2020, revocato e che ciò, pertanto, considerato che l'inefficacia è della revoca ex tunc, esclude il presupposto sul quale si fonda la sussistenza del reato di guida senza patente. Circostanza questa confermata anche da una recente sentenza pronunciata da questa Corte nei confronti dello stesso ricorrente. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato. 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. In data 21 aprile 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile; 5. In data 3 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso e, nello specifico, del secondo motivo chiedendo, in subordine, il rinvio dell'udienza al fine di produrre le motivazioni della sentenza con la quale è stata annullata senza rinvio con la formula perché il fatto non sussiste la condanna per il reato di cui all'art. 116, commi 16 e 16 D.Lvo. 285/1992. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge evidenziando che il provvedimento amministrativo con il quale è stata revocata la patente al ricorrente è stato revocato e che ciò, venuto meno con efficacia ex tunc il presupposto per la sussistenza del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 D.Lvo. 285/1992, imporrebbe l'assoluzione dell'imputato con la relativa formula. La doglianza è fondata. Il provvedimento adottato dal Prefetto di Milano il 5 luglio 2014 con il quale è stata revocata la patente al ricorrente, come evidenziato nell'atto di impugnazione e già riconosciuto nella sentenza n. 24691 pronunciata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] da questa stessa Corte nei confronti dello stesso imputato, è stato revocato in data 7 luglio 2022. Tale sopravvenuta circostanza determina l'insussistenza del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 D.Lvo. 285/1992. Come ribadito nella sentenza citata, infatti, la revoca della revoca ha effetto retroattivo, e a questa, pertanto, consegue il venir meno di uno degli elementi costitutivi del reato in quanto in tale situazione non può ritenersi che alla data di accertamento dell'infrazione l'agente fosse sfornito del titolo abilitativo alla guida (in termini Sez. 1, n. 24691 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ricciardelli n.m. e Sez. 4, n. 13532 del 31/01/2013, Guarneri, Rv. 255504 - 01; Sez. 4, n. 10071 del 15/06/1981, Axhmuller, Rv. 150901 - 01 per le quali, espressamente: "L'annullamento del provvedimento illegittimo di revoca della patente determina il ripristino della situazione giuridica preesistente ed ha, pertanto, efficacia "ex tunc", con la conseguenza che non integra il reato di cui all'art. 116, comma 13, c.d.s. la condotta di colui che guidi con patente assoggettata a provvedimento di revoca successivamente annullato, in guanto, in tal caso, egli non può dirsi sfornito del titolo abilitativo, alla data di accertamento dell'infrazione"). In ordine al reato di cui al capo C, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste e la relativa pena deve essere eliminata. 2. Il terzo motivo con il quale si deduce la carenza di motivazione in ordine al diniego della disciplina della continuazione tra il reato ora oggetto di annullamento e quello di cui all'art. 23, commi 1 e 4 L. 110/1975 e 2 e 5 L. 895/1967 è assorbito.La pena di mesi tre irrogata per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 D.Lvo. 285/1992, infatti, deve essere eliminata in conseguenza del disposto annullamento senza rinvio e ciò determina il venir meno dell'interesse alla decisione in ordine al diniego della continuazione. 3. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 23, commi 1 e 4 L. 110/1975 e 2 e 5 L. 895/1967 in quanto l'arma, prodotta e certificata in Jugoslavia, proverrebbe da un paese europeo e, pertanto, non sarebbe clandestina. La doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, infatti, la circostanza che l'arma sia stata fabbricata in Jugoslavia nell'anno 1984 e non sia stata presentata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per la necessaria punzonatura esclude che l'importazione e la detenzione della stessa possano considerarsi legittime. L'art. 11 L. 110/1975 stabilisce i requisiti relativi alla marcatura delle armi comuni da sparo prevedendo espressamente che questa deve essere apposta a cura del [OSCURATO:PERSONA] di prova ovvero da un ente riconosciuto e operante in uno Stato membro dell'Unione Europea (sul punto cfr. pag. 3 della sentenza impugnata con lo specifico riferimento al fatto non tutti gli stati che facevano parte della Repubblica Federale di Jugoslavia sono ora membri dell'Unione Europea). Ciò in quanto solo la marcatura eseguita in conformità delle specifiche tecniche contenute nell'allegato annesso alla direttiva di esecuzione n. 2019/68 consente di ritenere che la normativa nazionale sia rispettata e che l'arma, pertanto, non sia qualificabile come clandestina e la detenzione della stessa non con configuri il corrispondente reato. 4. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, contenuta nel minimo edittale, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della personalità dell'imputato, gravato di altre precedenti condanne. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (così Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr. Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 2487:37). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 116 codice della strada contestato al capo C perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi tre di arresto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigp/ereielatore M arcoia a Il presidente i) [OSCURATO:PERSONA] .. t. ( ' i ) v P riffo. c5, DC fl ....... I-) n-).orria, ..... IL FUNZtONTARIO GI9D ZIARIO 01..TY'r ARIO. IL,V151\1110"\TART Afe-Irina le-..ag,ni i Ltiejap uesseiv 01HVIZICIT IENNOIZNfld 11 • fn I 9 \ 5 , (. ,.., \z/ h \ c: gzrn.m.,),/ r6, e rtiV 92, \A .r\c (9i\ • .0 \ : t-) c'ThIce()) ...'yo -V 'rl /. Y Y 9 ' \A e q•--t n :Or:, 9 ().[ re -ro -