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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 11539/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6592/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LANUSEI n.175/2023 depositata il 13/9/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Roma,il 23/4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6592/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LANUSEI n.175/2023 depositata il 13/9/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma,il 23/4
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