Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 13860/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 715-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & C, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente damiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86/90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso; 2 7, - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 887/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 26/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dottor CORRADO M1STRI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, con il rigetto dei restanti motivi, o in subordine per il rigetto integrale del ricorso principale; ha chiesto altresì dichiararsi inammissibile o in subordine rigettare il ricorso incidentale; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 18 marzo 1997, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], affinché, previo accertamento dell'esecuzione a regola d'arte del contratto di appalto dell'immobile sito in Ponteranica, la convenuta fosse condannata al pagamento del saldo del corrispettivo pattuito, oltre iva e ritenute di garanzia sui vari stati di avanzamento dei lavori.

Assumeva che, una volta eseguito l'appalto avente ,ad oggetto la realizzazione di un fabbricato, la convenuta, adducendo l'esistenza di vizi e difetti dell'opera aveva cessato ci effettuare i pagamenti, restando debitrice ancora di una parte consistente del prezzo concordato.

Si costituiva la convenuta la quale concludeva per il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attrice alla riduzione del prezzo pattuito ed al risarcimento dei danni.

Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -2- Espletata la prova testimoniale, acquisito il fascicolo relativo all'ATP e disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale adito, con la sentenza n. 1978 del 30 giugno 2005, rigettava la domanda attorea ed accoglieva in parte la riconvenzionale, condannando l'attrice al pagamento della somma di C 133.081,26.

In particolare, riteneva che l'attrice non avesse offerto prova delle prestazioni per le quali chiedeva il compenso, non avendo prodotto i certificati di avanzamento lavori, avendo invece versato in atti solo un riepilogo contabile contenente il mero elenco e l'ammontare dei relativi documenti dell'appalto.

Avverso tale sentenza proponeva appello principale la Gualdi che sosteneva che l'esecuzione dei lavori era documentata dai registri di contabilità e da otto SAL che intendeva produrre in appello, dai quali si sarebbe evinta la dimostrazione del diritto al corrispettivo.

Resisteva con appello incidentale la [OSCURATO:SOCIETA] che lamentava l'esistenza di un maggior danno rispetto a quanto riconosciuto in prime cure.

La Corte d'Appello di Brescia, dopo avere disposto una nuova CTU, e sostituito il primo consulente nominato, con la sentenza n. 887 del 26 settembre 2016, accoglieva in parte l'appello principale riconoscendo all'attrice la somma di C 141.974,00 a titolo di saldo del compenso, rideterminando altresì in misura inferiore rispetto a quanto liquidato in primo grado, il risarcimento del danno dovuto alla convenuta.

Atteso il rigetto dell'appello incidentale, e tenuto conto del parziale accoglimento del gravame principale, condannava l'appellata alla restituzione delle somme incassate a seguito della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.

Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -3- Infine, compensava per il 40% le spese di lite, ponendo la residua parte a carico dell'appellata.

Quanto all'appello principale, volto a conseguire la differenza tra il corrispettivo maturato e quanto ricevuto a titolo di acconto, la sentenza di appello rilevava che il contatto concluso prevedeva che la valutazione delle opere fosse fatta a misura, con riferimento alle opere eseguite in base a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Dalle missive intercorse tra le parti si evinceva che, una volta terminata l'opera, effettivamente era stata consegnata la contabilità dei lavori redatta dall'appaltatrice alla committente, come peraltro confermato anche dalla prova testimoniale.

Risultava quindi irrilevante stabilire se gli stati di avanzamento dei lavori, rientranti nella contabilità a suo tempo consegnata, fossero identici a quelli poi versati in giudizio.

Quanto alla richiesta della Gualdi di ammettere in appello la produzione dei SAL ex art. 345 c.p.c., sul presupposto della loro indispensabilità, la Corte distrettuale rilevava che in realtà tali documenti erano già stati acquisiti agli atti del processo nel corso del giudizio di primo grado, essendo stati allegati alla perizia del consulente di parte attrice, che era stata a sua volta esaminata e considerata dal CTU nominato in primo grado, che aveva quindi acquisito gli stessi alla propria consulenza, senza che tale assunzione fosse mai stata oggetto di contestazioni da parte dell'interessata.

Ne derivava che diveniva irrilevante permettere una nuova produzione in appello, trattandosi di documenti già versati in atti.

Così risolta la questione relativa alla produzione documentale, la sentenza continuava rilevando che la CTU aveva provveduto alla compiuta descrizione dell'intervento edilizio posto in essere Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -4- dall'attrice, ricavando l'importo delle opere realizzate, determinando poi per sottrazione rispetto agli acconti ricevuti l'importo ancora spettante, rilevando altresì che, a fronte della prova della ricezione della contabilità, le contestazioni alla stessa erano state effettuate dalla committente solo tardivamente, non risultando tempestivamente registrate sui documenti contabili.

Superate le critiche in merito alla eventuale responsabilità del direttore dei lavori nominato dalla convenuta, la sentenza escludeva che ricorressero le carenze della CTU come denunciate dalla [OSCURATO:SOCIETA], atteso che l'ausiliario aveva proceduto all'accesso sui luoghi, avendo ampiamente garantito il contraddittorio con i tecnici delle parti prima di procedere al deposito del proprio elaborato.

Non poteva indurre a diverse conclusioni il computo metrico estimativo prodotto dall'appellata, e ciò in ragione del fatto che il contratto prevedeva un computo dei lavori a misura, non potendo quindi avere carattere decisivo un ca colo solo estimativo.

La Corte, poi, passava ad esaminare le altre censure che investivano la domanda riconvenzionale di danni, per la quale non risultano essere stati avanzati motivi di ricorso, ritenendo necessario procedere ad una riduzione delle somme riconosciute a tale titolo.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposi:o ricorso principale sulla base di cinque motivi la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo.

Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -5- La ricorrente principale ha depositato memorie in prossimità dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c.

Si evidenzia che il Tribunale di Bergamo aveva respinto la domanda dell'attrice ritenendo che i SAL, reputati necessari ai fini della prova del credito azionato, non fossero stati validamente prodotti, non potendosi reputare che il loro inserimento nella contabilità allegata alla relazione tecnica di parte equivalesse ad una formale produzione, anche perché non tempestiva.

Con l'atto di appello, la Gualdi si è limitata a sollecitare l'ammissibilità della produzione dei SAL per la prima volta in grado di appello, sulla base della previsione di cui all'art. 345 c.p.c., ma senza contestare l'affermazione di mancata produzione dei documenti de quibus in primo grado.

La Corte d'Appello ha però ritenuto che i documenti in questione in realtà fossero stati già prodotti in prime grado, in quanto acquisiti alla relazione tecnica d'ufficio ivi esperita, ma così facendo ha accolto il gravame sulla base di una ragione che non rientrava tra quelle sollecitate con il motivo di appello, che anzi presupponeva proprio la mancata contestazione dell'affermazione circa la mancata produzione da parte dell'attrice in prime cure.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 329 c.p.c., in quanto, dopo aver richiamato quanto esposto in occasione del primo motivo, si sostiene che la condotta dell'appellante equivaleva ad una sostanziale acquiescenza alla decisione del Tribunale circa l'intempestività della produzione documentale in oggetto, così che sul punto doveva reputarsi essere Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -6- intervenuto in vero e proprio giudicato interno che non poteva quindi essere disatteso dalla Corte d'Appello.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

Rileva il Collegio che secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituisce capo autonomo della sentenza - come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno - solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un "decisum" affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (Cass. n. 2379/2018; Cass. n. 22863/2007).

In particolare (cfr. Cass. n. 40276/2021) in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili c:ome capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (conf.

Cass. n. 21566/2017).

Poste tali premesse, deve escludersi che l'affermazione circa la tardiva ed irrituale produzione dei SAL in primo grado sia configurabile alla stregua di un autonomo capo di decisione, suscettibile, ove non specificamente contestato i di passare autonomamente in giudicato.

Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -7- In realtà, il capo sul quale era intervenuta la decisione del Tribunale era quello relativo alla prova dell'esistenza del credito azionato in via principale, e la questione concernente la tempestiva produzione dei SAL costituiva un'argomentazione volta a giustificare la decisione di rigetto, trattandosi di una verifica dei necessari presupposti probatori della domanda avanzata.

La decisione circa l'ammissibilità della produzione documentale non rappresenta quindi un capo autonomo o una parte autonoma della sentenza, ma è un profilo processuale che il Tribunale è stato chiamato a valutare nel decidere sulla domanda di condanna proposta dall'attrice, ed è su tale domanda che l'eventuale decisione potrebbe assumere la connotazione di capo della decisione suscettibile di passaggio in giudicato per l'ipotesi di mancata impugnazione.

Deve però rilevarsi che il primo motivo di appello della Gualdi era finalizzato a contestare nel suo complesso la mancata condanna della controparte, fondata dai Tribunale per l'asserita carenza di prova, e deve quindi reputarsi che la sua proposizione sia idonea ad impedire il passaggio in giudicato, sollecitando quindi una nuova decisione del giudice di appello, chiamato a rivalutare, quindi, la fondatezza delle ragioni dell'attrice, anche se del caso avvalendosi della possibilità di ammettere nuove prove in appello ex art. 345 c.p.c., secondo la formulazione ratione temporis applicabile.

Ne deriva che, una volta chiamata a rivalutare la fondatezza della domanda de qua, la Corte ben poteva riconsiderare anche la decisione in merito alla mancata produzione dei SAL nel corso del giudizio di primo grado, senza essere vincolata alla diversa valutazione espressa sul punto da parte del Tribunale.

Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -8- Ne deriva che non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. né dell'art. 329 c.p.c., avendo i giudici di appello adottato la decisione avuto riguardo a quanto devoluto in appello per effetto del gravame proposto, con la possibilità, quindi, anche di riconsiderare quali fossero le fonti di prova legittimamente poste a disposizione già nel corso del giudizio di primo grado.

2. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 184 (nella versione all'epoca vigente), 194 e 195 c.p.c.

Si lamenta che la Corte d'Appello avrebbe affermato che i SAL erano stati validamente acquisiti al materiale probatorio suscettibile di valutazione ai fini della decisione, in quanto erano stati allegati alla perizia di parte attrice, esaminata e considerata dal CTU nominato in prime cure, senza che nessuna eccezione avverso tale assunzione da parte dell'ausiliario di ufficio fosse stata mai svolta né a verbale né in sede di conclusioni.

Sulla scorta di tale premessa, che ha indotto i giudici di appello a reputare superfluo verificare la possibilità di fare applicazione dell'art. 345 c.p.c. per la produzione dei SAL effettuata in appello della appaltatrice, si sostiene che la sentenza sarebbe incorsa nella violazione delle richiamate norme.

In primo luogo, si evidenzia che il CTU nominato in Tribunale non aveva fatto menzione alcuna dei SAL, così che la ricorrente non aveva ragione di contestare l'ammissibilità dell'acquisizione di tale documentazione.

Inoltre, non ci si avvede che in tal modo è stata permessa l'introduzione tra i mezzi di prova di documentazione evidentemente versata in atti a preclusioni istruttorie ormai maturate, con l'evidente aggiramento dell'art. 184 c.p.c., Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -9- norma applicabile al processo in esame, e che non è dato aggirare nemmeno da parte del consulente d'ufficio.

Il motivo deve essere rigettato.

A tal fine rileva quanto di recente affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione nella sentenza n. 3086/2022.

La Corte, chiamata a risolvere la questione posta con l'ordinanza interlocutoria n. 9811/2021, che investiva proprio la compatibilità tra i poteri di acquisizione dell'ausiliario d'ufficio ed il regime delle preclusioni istruttorie, dopo avere compiuto un'ampia ricostruzione del ruolo che assume l'ausiliario d'ufficio, anche a seguito della sua collocazione sistematica all'interno del codice di rito, ha sottolineato la funzione ancillare del ruolo del consulente d'ufficio rispetto alle finalità di giustizia che lo rende maggiormente vicino alla posizione del giudice, essendo entrambi complementari ai fini dell'ufficio giurisdizionale.

Ancorché resti fermo che il consulente d'ufficio non possa estendere il raggio delle proprie investigazioni ai cd.

"fatti avventizi" ovvero ai fatti costitutivi della domanda e, oppostamente, ai fatti modificativi o estintivi di essa che non abbiano formato oggetto dell'attività deduttiva delle parti, tuttavia, non deve trascurarsi che la necessità, invero, di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art.24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, comporta l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo, che è quello di mirare a garantire attraverso una pronuncia sul merito della contesa, l'interesse delle parti al conseguimento di una decisione per quanto più è possibile giusta.

Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -10- E' stato quindi reputato legittimo per il CTU acquisire la prova dei cd. fatti secondari, ma pur sempre funzionali alla prova dei fatti principali, anche quando «essi risultino in qualche modo già ricompresi nelle allegazioni delle parti».

Allorquando provveda in tal modo, le Sezioni Unite hanno però specificato che al consulente non sono opponibili le barriere preclusive per le prove invece operanti per le parti.

L'investitura pubblicistica che gli deriva dall'essere designato dal giudice e non dalle parti e dall'assunzione in conseguenza dell'atto di nomina dello status di ausiliario di giustizia, nonché la propria funzione di coadiuvare il Giudice nella valutazione delle risultanze del giudizio, sulla base di cognizioni tecnico - scientifiche che sfuggono alla sua scienza ufficiale, induce quindi ad affermare che i poteri di cui il consulente tecnico dispone nel dare esecuzione all'incarico promanino direttamente dal giudice che lo ha nominato e siano perciò esercitabili - segnatamente sotto il profilo istruttorio - negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal giudice.

Ciò impone, quindi, di affermare che al consulente tecnico non si applichino le preclusioni processuali ordinariamente vigenti a carico delle parti.

Pertanto, il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale.

E' stato perciò affermato il principio di diritto secondo cui "in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -11- condizione che non si tratti dei fatti principali, che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni, e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio", nonché quello secondo cui "in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio".

Infine, è stato affermato che "in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso".

Posti tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, si rileva innanzi tutto che il fatto principale quale dedotto in giudizio dall'attrice era l'avvenuta esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, per una quantità maggiore di quella per la quale aveva ricevuto acconti, e che i Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -12- SAL oggetto di causa, secondo la medesima prospettazione di parte ricorrente, non sono di per sé prova del fatto c:ostitutivo della domanda, ma elementi secondari dai quali inferire la dimostrazione dell'effettiva esecuzione dei lavori appaltati.

Il motivo di ricorso non contesta che, tramite l'acquisizione da parte del CTU della perizia di parte prodotta dall'attrice, siano transitati nel materiale a disposizione del CTU anche i SAL che parte attrice intendeva produrre in appello, ancorché avvalendosi della previsione di cui all'art. 345 c.p.c.

Tale acquisizione non implica la violazione di alcuna norma di rito, né è dato alla ricorrente dolersi del fatto che i documenti in questione non fossero stati prodotti dall'attrice nel rispetto del termine di cui all'art. 184 c.p.c.

Né può sostenersi che vi sia stata in tale acquisizione una violazione del principio del contraddittorio, che in ogni caso andava denunciata con la prima difesa, e che la Corte d'Appello ha escluso sia avvenuto.

3. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che fosse stata offerta la prova del credito da parte dell'appaltatrice.

Si deduce che però lo stato di avanzamento dei lavori, soprattutto se predisposto unilateralmente dallo stesso appaltatore, non è idoneo a fornire la prova del credito, in assenza di accettazione da parte della committente, non essendo a tal fine sufficiente la mera ricezione da parte del direttore dei lavori, che nella specie non agiva quale rappresentante della stessa ricorrente.

Il motivo è infondato.

Non ignora il Collegio come in passato sia stato affermato che non costituiscono idonea prova del credito dell'appaltatore per Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -13- il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse né le risultanze della misurazione della quantità di lavori già eseguiti, emergenti dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi (cfr. Cass. n. 26517/2018), essendosi altresì specificato che (Cass. n. 10860/2007) non costituisce idonea prova cel credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica.

Tuttavia, tale affermazione non va presa nella sua assolutezza, occorrendo avere riguardo alla eventuale diversa disciplina contrattuale che possa attribuire rilievo probatorio anche alla contabilità redatta dall'appaltatore.

In tal senso è stato, infatti, precisato che la previsione in contratto del diritto dell'appaltatore al pagamento di acconti da parte del committente e della periodica esigibilità di essi sulla base della constatazione, misurazione e contabilizzazione dei lavori eseguita in contraddittorio delle parti o del direttore dei lavori, sebbene non sia idonea ad integrare e sostituire la verifica dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 cod. civ., il committente ha il diritto di eseguire dopo l'ultimazione dei lavori medesimi, né costituisca prova legale del diritto al corrispettivo maturato sulla base dei conteggi eseguiti, tuttavia, consente di affermare che gli stati di avanzamento approvati, anche mediatamente, dal committente possono Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -14- essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta (Cass. n. 106/2011; Cass. n. 4955/1999, secondo cui ove il contratto di appalto preveda il diritto dell'imprenditore al pagamento di acconti sul corrispettivo, pagati sulla base delle risultanze della misurazione della quantità di lavori già eseguiti, quali emergono dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi, in caso di contestazione, da parte del committente, delle risultanze degli stati di avanzamento, l'appaltatore non è esonerato dal provare il fondamento del suo diritto al corrispettivo nella misura dallo stesso richiesta, in presenza di una domanda fondata esclusivamente su tale stato di avanzamento, potendo la prova della sussistenza de diritto in questione essere considerata acquisita solo per la parte di lavori per la quale la contestazione sia mancata).

Posti tali principi, si rileva che la sentenza impugnata ha però ricordato come le parti avessero specificamente disciplinato (art. 10 del capitolato speciale allegato al contratto di appalto, cfr. pag. 14 della sentenza), le modalità con le quali avrebbero dovuto gestire la contabilità dei lavori, il rilievo delle opere e le eventuali riserve, osservando che, a fronte della prova della ricezione dei SAL da parte della committente, sia pure attraverso la direzione dei lavori, ed evidenziando che non vi era stata però una contestazione delle risultanze di tali documenti, secondo quanto invece prescritto dall'art. 10 citato, che imponeva di registrare le contestazioni sugli appositi registri contabili (cfr. pag. 15 della sentenza).

Va altresì osservato che dal contenuto della sentenza emerge che il CTU non si è attestato al solo riscontro delle emergenze Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -15- dei SAL, ma ha altresì verificato con accesso in loco l'esecuzione delle opere, tenuto conto della documentazione contabile in possesso delle parti, sicché deve escludersi che la decisione abbia accolto la domanda fondandosi solo sui SAL, ma avendo invece fatto applicazione della disciplina convenzionalmente fissata, conclusione questa che il motivo in esame omette specificamente di contestare, limitandosi unicamente a richiamare la formazione unilaterale de m SAL, ma senza peritarsi di richiamare il contenuto delle clausole del capitolato alle quali invece è ancorata la decisione impugnata.

4. Il quinto motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, e specificamente la circostanza che il CTU in appello si è avvalso dei SAL prodotti per la prima volta in appello dalla Gualdi, senza avvedersi della loro differenza rispetto a quelli invece acquisiti nel corso del giudizio di primo grado.

Si deduce che la Corte d'Appello avrebbe invece dato per scontata tale identità.

Anche tale motivo va disatteso.

In primo luogo, nella parte in cui si assume che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente assunto la corrispondenza tra i SAL prodotti in appello e quelli già acquisiti dal CTU in primo grado, si denuncia in realtà un errore di fatto revocatorio.

Ma va altresì osservato che la questione sollevata pure in appello è stata ritenuta dai giudici di secondo grado irrilevante, e ciò alla luce del fatto che la CTU espletata in secondo grado, sebbene si fosse avvalsa anche dei SAL, aveva in ogni caso provveduto autonomamente a rivalutare l'entità delle opere eseguite sulla scorta della documentazione presente nella contabilità versata in atti.

Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -16- Manca infine la puntuale allegazione del carattere di decisività dell'errore, in quanto la ricorrente si limita a dedurre la diversità tra i documenti prodotti in appello e quelli già acquisiti in primo grado, senza però specificare se ed in che modo tale diversità abbia inciso in senso a sé sfavorevole sugli esiti dell'accertamento del credito.

5. Il ricorso deve essere rigettato il che determina l'assorbimento del motivo di ricorso incidentale con il quale la Gualdi, per l'ipotesi, poi non verificatasi, di accoglirnento del ricorso principale, denuncia l'erroneità della sentenza di appello per la mancata applicazione dell'art. 345 c.p.c., quanto all'ammissibilità della produzione dei SAL in appello.

6. Le spese anche del presente giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo

7. Poiché il ricorso principale è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

PQM Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; Condanna la ricorrente principale al rimborso in favore della ricorrente incidentale delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi C 7.000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, se dovuti; Ric. 2017 ti. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 715-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & C, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente damiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86/90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso; 2 7, - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 887/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 26/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dottor CORRADO M1STRI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, con il rigetto dei restanti motivi, o in subordine per il rigetto integrale del ricorso principale; ha chiesto altresì dichiararsi inammissibile o in subordine rigettare il ricorso incidentale; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 18 marzo 1997, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], affinché, previo accertamento dell'esecuzione a regola d'arte del contratto di appalto dell'immobile sito in Ponteranica, la convenuta fosse condannata al pagamento del saldo del corrispettivo pattuito, oltre iva e ritenute di garanzia sui vari stati di avanzamento dei lavori. Assumeva che, una volta eseguito l'appalto avente ,ad oggetto la realizzazione di un fabbricato, la convenuta, adducendo l'esistenza di vizi e difetti dell'opera aveva cessato ci effettuare i pagamenti, restando debitrice ancora di una parte consistente del prezzo concordato. Si costituiva la convenuta la quale concludeva per il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attrice alla riduzione del prezzo pattuito ed al risarcimento dei danni. Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -2- Espletata la prova testimoniale, acquisito il fascicolo relativo all'ATP e disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale adito, con la sentenza n. 1978 del 30 giugno 2005, rigettava la domanda attorea ed accoglieva in parte la riconvenzionale, condannando l'attrice al pagamento della somma di C 133.081,26. In particolare, riteneva che l'attrice non avesse offerto prova delle prestazioni per le quali chiedeva il compenso, non avendo prodotto i certificati di avanzamento lavori, avendo invece versato in atti solo un riepilogo contabile contenente il mero elenco e l'ammontare dei relativi documenti dell'appalto. Avverso tale sentenza proponeva appello principale la Gualdi che sosteneva che l'esecuzione dei lavori era documentata dai registri di contabilità e da otto SAL che intendeva produrre in appello, dai quali si sarebbe evinta la dimostrazione del diritto al corrispettivo. Resisteva con appello incidentale la [OSCURATO:SOCIETA] che lamentava l'esistenza di un maggior danno rispetto a quanto riconosciuto in prime cure. La Corte d'Appello di Brescia, dopo avere disposto una nuova CTU, e sostituito il primo consulente nominato, con la sentenza n. 887 del 26 settembre 2016, accoglieva in parte l'appello principale riconoscendo all'attrice la somma di C 141.974,00 a titolo di saldo del compenso, rideterminando altresì in misura inferiore rispetto a quanto liquidato in primo grado, il risarcimento del danno dovuto alla convenuta. Atteso il rigetto dell'appello incidentale, e tenuto conto del parziale accoglimento del gravame principale, condannava l'appellata alla restituzione delle somme incassate a seguito della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado. Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -3- Infine, compensava per il 40% le spese di lite, ponendo la residua parte a carico dell'appellata. Quanto all'appello principale, volto a conseguire la differenza tra il corrispettivo maturato e quanto ricevuto a titolo di acconto, la sentenza di appello rilevava che il contatto concluso prevedeva che la valutazione delle opere fosse fatta a misura, con riferimento alle opere eseguite in base a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Dalle missive intercorse tra le parti si evinceva che, una volta terminata l'opera, effettivamente era stata consegnata la contabilità dei lavori redatta dall'appaltatrice alla committente, come peraltro confermato anche dalla prova testimoniale. Risultava quindi irrilevante stabilire se gli stati di avanzamento dei lavori, rientranti nella contabilità a suo tempo consegnata, fossero identici a quelli poi versati in giudizio. Quanto alla richiesta della Gualdi di ammettere in appello la produzione dei SAL ex art. 345 c.p.c., sul presupposto della loro indispensabilità, la Corte distrettuale rilevava che in realtà tali documenti erano già stati acquisiti agli atti del processo nel corso del giudizio di primo grado, essendo stati allegati alla perizia del consulente di parte attrice, che era stata a sua volta esaminata e considerata dal CTU nominato in primo grado, che aveva quindi acquisito gli stessi alla propria consulenza, senza che tale assunzione fosse mai stata oggetto di contestazioni da parte dell'interessata. Ne derivava che diveniva irrilevante permettere una nuova produzione in appello, trattandosi di documenti già versati in atti. Così risolta la questione relativa alla produzione documentale, la sentenza continuava rilevando che la CTU aveva provveduto alla compiuta descrizione dell'intervento edilizio posto in essere Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -4- dall'attrice, ricavando l'importo delle opere realizzate, determinando poi per sottrazione rispetto agli acconti ricevuti l'importo ancora spettante, rilevando altresì che, a fronte della prova della ricezione della contabilità, le contestazioni alla stessa erano state effettuate dalla committente solo tardivamente, non risultando tempestivamente registrate sui documenti contabili. Superate le critiche in merito alla eventuale responsabilità del direttore dei lavori nominato dalla convenuta, la sentenza escludeva che ricorressero le carenze della CTU come denunciate dalla [OSCURATO:SOCIETA], atteso che l'ausiliario aveva proceduto all'accesso sui luoghi, avendo ampiamente garantito il contraddittorio con i tecnici delle parti prima di procedere al deposito del proprio elaborato. Non poteva indurre a diverse conclusioni il computo metrico estimativo prodotto dall'appellata, e ciò in ragione del fatto che il contratto prevedeva un computo dei lavori a misura, non potendo quindi avere carattere decisivo un ca colo solo estimativo. La Corte, poi, passava ad esaminare le altre censure che investivano la domanda riconvenzionale di danni, per la quale non risultano essere stati avanzati motivi di ricorso, ritenendo necessario procedere ad una riduzione delle somme riconosciute a tale titolo. Per la cassazione di tale sentenza ha proposi:o ricorso principale sulla base di cinque motivi la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo. Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -5- La ricorrente principale ha depositato memorie in prossimità dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. Si evidenzia che il Tribunale di Bergamo aveva respinto la domanda dell'attrice ritenendo che i SAL, reputati necessari ai fini della prova del credito azionato, non fossero stati validamente prodotti, non potendosi reputare che il loro inserimento nella contabilità allegata alla relazione tecnica di parte equivalesse ad una formale produzione, anche perché non tempestiva. Con l'atto di appello, la Gualdi si è limitata a sollecitare l'ammissibilità della produzione dei SAL per la prima volta in grado di appello, sulla base della previsione di cui all'art. 345 c.p.c., ma senza contestare l'affermazione di mancata produzione dei documenti de quibus in primo grado. La Corte d'Appello ha però ritenuto che i documenti in questione in realtà fossero stati già prodotti in prime grado, in quanto acquisiti alla relazione tecnica d'ufficio ivi esperita, ma così facendo ha accolto il gravame sulla base di una ragione che non rientrava tra quelle sollecitate con il motivo di appello, che anzi presupponeva proprio la mancata contestazione dell'affermazione circa la mancata produzione da parte dell'attrice in prime cure. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 329 c.p.c., in quanto, dopo aver richiamato quanto esposto in occasione del primo motivo, si sostiene che la condotta dell'appellante equivaleva ad una sostanziale acquiescenza alla decisione del Tribunale circa l'intempestività della produzione documentale in oggetto, così che sul punto doveva reputarsi essere Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -6- intervenuto in vero e proprio giudicato interno che non poteva quindi essere disatteso dalla Corte d'Appello. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. Rileva il Collegio che secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituisce capo autonomo della sentenza - come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno - solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un "decisum" affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (Cass. n. 2379/2018; Cass. n. 22863/2007). In particolare (cfr. Cass. n. 40276/2021) in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili c:ome capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (conf. Cass. n. 21566/2017). Poste tali premesse, deve escludersi che l'affermazione circa la tardiva ed irrituale produzione dei SAL in primo grado sia configurabile alla stregua di un autonomo capo di decisione, suscettibile, ove non specificamente contestato i di passare autonomamente in giudicato. Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -7- In realtà, il capo sul quale era intervenuta la decisione del Tribunale era quello relativo alla prova dell'esistenza del credito azionato in via principale, e la questione concernente la tempestiva produzione dei SAL costituiva un'argomentazione volta a giustificare la decisione di rigetto, trattandosi di una verifica dei necessari presupposti probatori della domanda avanzata. La decisione circa l'ammissibilità della produzione documentale non rappresenta quindi un capo autonomo o una parte autonoma della sentenza, ma è un profilo processuale che il Tribunale è stato chiamato a valutare nel decidere sulla domanda di condanna proposta dall'attrice, ed è su tale domanda che l'eventuale decisione potrebbe assumere la connotazione di capo della decisione suscettibile di passaggio in giudicato per l'ipotesi di mancata impugnazione. Deve però rilevarsi che il primo motivo di appello della Gualdi era finalizzato a contestare nel suo complesso la mancata condanna della controparte, fondata dai Tribunale per l'asserita carenza di prova, e deve quindi reputarsi che la sua proposizione sia idonea ad impedire il passaggio in giudicato, sollecitando quindi una nuova decisione del giudice di appello, chiamato a rivalutare, quindi, la fondatezza delle ragioni dell'attrice, anche se del caso avvalendosi della possibilità di ammettere nuove prove in appello ex art. 345 c.p.c., secondo la formulazione ratione temporis applicabile. Ne deriva che, una volta chiamata a rivalutare la fondatezza della domanda de qua, la Corte ben poteva riconsiderare anche la decisione in merito alla mancata produzione dei SAL nel corso del giudizio di primo grado, senza essere vincolata alla diversa valutazione espressa sul punto da parte del Tribunale. Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -8- Ne deriva che non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. né dell'art. 329 c.p.c., avendo i giudici di appello adottato la decisione avuto riguardo a quanto devoluto in appello per effetto del gravame proposto, con la possibilità, quindi, anche di riconsiderare quali fossero le fonti di prova legittimamente poste a disposizione già nel corso del giudizio di primo grado. 2. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 184 (nella versione all'epoca vigente), 194 e 195 c.p.c. Si lamenta che la Corte d'Appello avrebbe affermato che i SAL erano stati validamente acquisiti al materiale probatorio suscettibile di valutazione ai fini della decisione, in quanto erano stati allegati alla perizia di parte attrice, esaminata e considerata dal CTU nominato in prime cure, senza che nessuna eccezione avverso tale assunzione da parte dell'ausiliario di ufficio fosse stata mai svolta né a verbale né in sede di conclusioni. Sulla scorta di tale premessa, che ha indotto i giudici di appello a reputare superfluo verificare la possibilità di fare applicazione dell'art. 345 c.p.c. per la produzione dei SAL effettuata in appello della appaltatrice, si sostiene che la sentenza sarebbe incorsa nella violazione delle richiamate norme. In primo luogo, si evidenzia che il CTU nominato in Tribunale non aveva fatto menzione alcuna dei SAL, così che la ricorrente non aveva ragione di contestare l'ammissibilità dell'acquisizione di tale documentazione. Inoltre, non ci si avvede che in tal modo è stata permessa l'introduzione tra i mezzi di prova di documentazione evidentemente versata in atti a preclusioni istruttorie ormai maturate, con l'evidente aggiramento dell'art. 184 c.p.c., Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -9- norma applicabile al processo in esame, e che non è dato aggirare nemmeno da parte del consulente d'ufficio. Il motivo deve essere rigettato. A tal fine rileva quanto di recente affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione nella sentenza n. 3086/2022. La Corte, chiamata a risolvere la questione posta con l'ordinanza interlocutoria n. 9811/2021, che investiva proprio la compatibilità tra i poteri di acquisizione dell'ausiliario d'ufficio ed il regime delle preclusioni istruttorie, dopo avere compiuto un'ampia ricostruzione del ruolo che assume l'ausiliario d'ufficio, anche a seguito della sua collocazione sistematica all'interno del codice di rito, ha sottolineato la funzione ancillare del ruolo del consulente d'ufficio rispetto alle finalità di giustizia che lo rende maggiormente vicino alla posizione del giudice, essendo entrambi complementari ai fini dell'ufficio giurisdizionale. Ancorché resti fermo che il consulente d'ufficio non possa estendere il raggio delle proprie investigazioni ai cd. "fatti avventizi" ovvero ai fatti costitutivi della domanda e, oppostamente, ai fatti modificativi o estintivi di essa che non abbiano formato oggetto dell'attività deduttiva delle parti, tuttavia, non deve trascurarsi che la necessità, invero, di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art.24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, comporta l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo, che è quello di mirare a garantire attraverso una pronuncia sul merito della contesa, l'interesse delle parti al conseguimento di una decisione per quanto più è possibile giusta. Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -10- E' stato quindi reputato legittimo per il CTU acquisire la prova dei cd. fatti secondari, ma pur sempre funzionali alla prova dei fatti principali, anche quando «essi risultino in qualche modo già ricompresi nelle allegazioni delle parti». Allorquando provveda in tal modo, le Sezioni Unite hanno però specificato che al consulente non sono opponibili le barriere preclusive per le prove invece operanti per le parti. L'investitura pubblicistica che gli deriva dall'essere designato dal giudice e non dalle parti e dall'assunzione in conseguenza dell'atto di nomina dello status di ausiliario di giustizia, nonché la propria funzione di coadiuvare il Giudice nella valutazione delle risultanze del giudizio, sulla base di cognizioni tecnico - scientifiche che sfuggono alla sua scienza ufficiale, induce quindi ad affermare che i poteri di cui il consulente tecnico dispone nel dare esecuzione all'incarico promanino direttamente dal giudice che lo ha nominato e siano perciò esercitabili - segnatamente sotto il profilo istruttorio - negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal giudice. Ciò impone, quindi, di affermare che al consulente tecnico non si applichino le preclusioni processuali ordinariamente vigenti a carico delle parti. Pertanto, il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale. E' stato perciò affermato il principio di diritto secondo cui "in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -11- condizione che non si tratti dei fatti principali, che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni, e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio", nonché quello secondo cui "in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio". Infine, è stato affermato che "in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso". Posti tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, si rileva innanzi tutto che il fatto principale quale dedotto in giudizio dall'attrice era l'avvenuta esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, per una quantità maggiore di quella per la quale aveva ricevuto acconti, e che i Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -12- SAL oggetto di causa, secondo la medesima prospettazione di parte ricorrente, non sono di per sé prova del fatto c:ostitutivo della domanda, ma elementi secondari dai quali inferire la dimostrazione dell'effettiva esecuzione dei lavori appaltati. Il motivo di ricorso non contesta che, tramite l'acquisizione da parte del CTU della perizia di parte prodotta dall'attrice, siano transitati nel materiale a disposizione del CTU anche i SAL che parte attrice intendeva produrre in appello, ancorché avvalendosi della previsione di cui all'art. 345 c.p.c. Tale acquisizione non implica la violazione di alcuna norma di rito, né è dato alla ricorrente dolersi del fatto che i documenti in questione non fossero stati prodotti dall'attrice nel rispetto del termine di cui all'art. 184 c.p.c. Né può sostenersi che vi sia stata in tale acquisizione una violazione del principio del contraddittorio, che in ogni caso andava denunciata con la prima difesa, e che la Corte d'Appello ha escluso sia avvenuto. 3. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che fosse stata offerta la prova del credito da parte dell'appaltatrice. Si deduce che però lo stato di avanzamento dei lavori, soprattutto se predisposto unilateralmente dallo stesso appaltatore, non è idoneo a fornire la prova del credito, in assenza di accettazione da parte della committente, non essendo a tal fine sufficiente la mera ricezione da parte del direttore dei lavori, che nella specie non agiva quale rappresentante della stessa ricorrente. Il motivo è infondato. Non ignora il Collegio come in passato sia stato affermato che non costituiscono idonea prova del credito dell'appaltatore per Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -13- il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse né le risultanze della misurazione della quantità di lavori già eseguiti, emergenti dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi (cfr. Cass. n. 26517/2018), essendosi altresì specificato che (Cass. n. 10860/2007) non costituisce idonea prova cel credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica. Tuttavia, tale affermazione non va presa nella sua assolutezza, occorrendo avere riguardo alla eventuale diversa disciplina contrattuale che possa attribuire rilievo probatorio anche alla contabilità redatta dall'appaltatore. In tal senso è stato, infatti, precisato che la previsione in contratto del diritto dell'appaltatore al pagamento di acconti da parte del committente e della periodica esigibilità di essi sulla base della constatazione, misurazione e contabilizzazione dei lavori eseguita in contraddittorio delle parti o del direttore dei lavori, sebbene non sia idonea ad integrare e sostituire la verifica dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 cod. civ., il committente ha il diritto di eseguire dopo l'ultimazione dei lavori medesimi, né costituisca prova legale del diritto al corrispettivo maturato sulla base dei conteggi eseguiti, tuttavia, consente di affermare che gli stati di avanzamento approvati, anche mediatamente, dal committente possono Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -14- essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta (Cass. n. 106/2011; Cass. n. 4955/1999, secondo cui ove il contratto di appalto preveda il diritto dell'imprenditore al pagamento di acconti sul corrispettivo, pagati sulla base delle risultanze della misurazione della quantità di lavori già eseguiti, quali emergono dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi, in caso di contestazione, da parte del committente, delle risultanze degli stati di avanzamento, l'appaltatore non è esonerato dal provare il fondamento del suo diritto al corrispettivo nella misura dallo stesso richiesta, in presenza di una domanda fondata esclusivamente su tale stato di avanzamento, potendo la prova della sussistenza de diritto in questione essere considerata acquisita solo per la parte di lavori per la quale la contestazione sia mancata). Posti tali principi, si rileva che la sentenza impugnata ha però ricordato come le parti avessero specificamente disciplinato (art. 10 del capitolato speciale allegato al contratto di appalto, cfr. pag. 14 della sentenza), le modalità con le quali avrebbero dovuto gestire la contabilità dei lavori, il rilievo delle opere e le eventuali riserve, osservando che, a fronte della prova della ricezione dei SAL da parte della committente, sia pure attraverso la direzione dei lavori, ed evidenziando che non vi era stata però una contestazione delle risultanze di tali documenti, secondo quanto invece prescritto dall'art. 10 citato, che imponeva di registrare le contestazioni sugli appositi registri contabili (cfr. pag. 15 della sentenza). Va altresì osservato che dal contenuto della sentenza emerge che il CTU non si è attestato al solo riscontro delle emergenze Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -15- dei SAL, ma ha altresì verificato con accesso in loco l'esecuzione delle opere, tenuto conto della documentazione contabile in possesso delle parti, sicché deve escludersi che la decisione abbia accolto la domanda fondandosi solo sui SAL, ma avendo invece fatto applicazione della disciplina convenzionalmente fissata, conclusione questa che il motivo in esame omette specificamente di contestare, limitandosi unicamente a richiamare la formazione unilaterale de m SAL, ma senza peritarsi di richiamare il contenuto delle clausole del capitolato alle quali invece è ancorata la decisione impugnata. 4. Il quinto motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, e specificamente la circostanza che il CTU in appello si è avvalso dei SAL prodotti per la prima volta in appello dalla Gualdi, senza avvedersi della loro differenza rispetto a quelli invece acquisiti nel corso del giudizio di primo grado. Si deduce che la Corte d'Appello avrebbe invece dato per scontata tale identità. Anche tale motivo va disatteso. In primo luogo, nella parte in cui si assume che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente assunto la corrispondenza tra i SAL prodotti in appello e quelli già acquisiti dal CTU in primo grado, si denuncia in realtà un errore di fatto revocatorio. Ma va altresì osservato che la questione sollevata pure in appello è stata ritenuta dai giudici di secondo grado irrilevante, e ciò alla luce del fatto che la CTU espletata in secondo grado, sebbene si fosse avvalsa anche dei SAL, aveva in ogni caso provveduto autonomamente a rivalutare l'entità delle opere eseguite sulla scorta della documentazione presente nella contabilità versata in atti. Ric. 2017 n. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -16- Manca infine la puntuale allegazione del carattere di decisività dell'errore, in quanto la ricorrente si limita a dedurre la diversità tra i documenti prodotti in appello e quelli già acquisiti in primo grado, senza però specificare se ed in che modo tale diversità abbia inciso in senso a sé sfavorevole sugli esiti dell'accertamento del credito. 5. Il ricorso deve essere rigettato il che determina l'assorbimento del motivo di ricorso incidentale con il quale la Gualdi, per l'ipotesi, poi non verificatasi, di accoglirnento del ricorso principale, denuncia l'erroneità della sentenza di appello per la mancata applicazione dell'art. 345 c.p.c., quanto all'ammissibilità della produzione dei SAL in appello. 6. Le spese anche del presente giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo 7. Poiché il ricorso principale è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. PQM Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; Condanna la ricorrente principale al rimborso in favore della ricorrente incidentale delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi C 7.000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, se dovuti; Ric. 2017 ti. 00715 sez. 52 - ud. 06-04-
Sentenza Cassazione n. 13860/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris