CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34016/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 24158-2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cf. 03403910171), già s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., e per essa FERRANTE [OSCURATO:PERSONA], FERRANTE Raffaella - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4005/47/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 4.05.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18.05.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dal ricorso si evince che all'esito di verifica fiscale l'Agenzia delle entrate notificò alla Ferrante s.r.l. l'avviso d'accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui furono rideterminate l'Ires, l'Irap e l'Iva. Gli esiti erano riconducibili alla emersione di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili RGN 24158/2015 Cons re rei. F,ederici e di incongruenze nei dati di magazzino, da cui si era dedotta l'effettuazione di vendite in evasione d'imposta. Inoltre dalla verifica operata da funzionari delle Dogane era anche emersa l'emissione di fatture comunitarie, da considerarsi invece cessioni avvenute nel territorio nazionale. La società, contestando il fondamento delle pretese fiscali, impugnò l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 550/38/2012 ne accolse in parte le ragioni, in particolare con riferimento alla rideterminazione dei ricavi con applicazione della percentuale di ricarico del 24%, nonché al recupero dell'Iva su operazioni all'esportazione per C 1.771,85, confermando per il resto l'atto impositivo. La sentenza fu appellata dall'Amministrazione finanziaria dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, che con sentenza n. 4005/47/2015 rigettò le censure. Il giudice regionale ha ritenuto che l'Ufficio non avesse dato prova delle giacenze di magazzino al 31.12.2007, a tal fine attribuendo efficacia assorbente alla circostanza che le maggiori rimanenze su cui la contribuente aveva insistito trovassero riscontro nell'estratto del libro inventari e nella "D.U. 2008". Ha inoltre ritenuto non provata la contabilità parallela e occulta relativa alle vendite per C 16.358,30 e gli acquisti per C 19.672,84, considerandole invece effetto di un fisiologico disguido rispetto a movimentazioni di merci per molti milioni di euro. L'Agenzia delle entrate ha censurato la decisione con tre motivi, chiedendone la cassazione. Ha notificato il ricorso alla società e ai due soci. Nessuno degli intimati ha resistito. Con ordinanza interlocutoria pronunciata all'esito della adunanza camerale del 9 luglio 2021 è stato sollecitato il contraddittorio in ordine alla trasformazione della società da s.p.a. in s.r.I., nonché in ordine alla eventuale estinzione di quest'ultima. Con memoria del 5 ottobre 2021 la ricorrente ha chiarito che la società risulta cancellata ed estinta (9 dicembre 2014). Pertanto, come successori ex art. 110 cod. proc. civ. e quali litisconsorti necessari processuali sono subentrati i due soci, cui il ricorso è stato ritualmente notificato. Nell'adunanza camerale del 18 maggio 2022 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che RGN 24À58/2015 consigefr rel. Federici c l;Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. quanto alle statuizioni del giudice regionale sui capi della sentenza di primo grado favorevoli all'Amministrazione finanziaria e pertanto non impugnati dalla stessa; con il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto al malgoverno delle regole sulle prove presuntive, tenendo conto della mancata allegazione della documentazione contabile inerente il magazzino; con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all'errato governo delle regole di distribuzione dell'onere probatorio. In via pregiudiziale occorre intanto verificare se il giudizio sia stato correttamente incardinato nei confronti della società e dei soci, dovendo tener conto che l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate (Cass., 30 luglio 2020, n. 16362). Nel caso di specie la società impugnò l'avviso d'accertamento dinanzi alla commissione provinciale, che accolse in parte le ragioni con sentenza depositata il 6 novembre 2012. Successivamente la società, già trasformata da s.p.a. in s.r.I., fu cancellata. Correttamente dunque il ricorso dell'ufficio è stato notificato ai suoi soci, dovendo ribadirsi il principio secondo cui a seguito di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, alla definitiva estinzione dell'ente consegue la successione degli ex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione; ne consegue l'interesse dell'Agenzia delle entrate a procurarsi RGN 24158/2015 Consigli el. federici un titolo nei confronti di quest'ultimi, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio (cfr. Cass., 4 gennaio 2022, n. 2). Ne consegue che il ricorso, inammissibile nei confronti della società ormai cancellata dal 2014, è stato correttamente promosso nei riguardi dei soci, nei cui confronti l'Amministrazione finanziaria ha infatti proseguito il giudizio a seguito della estinzione della società, e ai quali risulta peraltro notificato correttamente e ritualmente, ancorché essi non hanno inteso resistere. Esaminando dunque il merito, il primo motivo va dichiarato inammissibile. Con esso la ricorrente ha denunciato l'errore processuale in cui è incorsa la commissione regionale nel pronunciarsi sui capi della sentenza di primo grado favorevoli all'Amministrazione finanziaria e pertanto mai impugnati, né impugnabili dall'Amministrazione medesima. Il motivo, che pur sarebbe fondato, perché il giudice d'appello si è effettivamente occupato anche della parte della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto le ragioni dell'atto impositivo, rigettando entro quei limiti il ricorso introduttivo della società, è inammissibile per difetto di interesse. La sentenza regionale, nel confermare integralmente quella del giudice provinciale, non ha infatti intaccato la parte della decisione favorevole all'Agenzia delle entrate, così che manca l'interesse ad agire per la proposizione del primo motivo. Infondato è il secondo motivo, con il quale il ricorrente ufficio, relativamente alla rideterminazione dell'imponibile sulla considerazione della mancata esibizione della documentazione contabile di magazzino, ha lamentato il malgoverno delle regole sulle prove presuntive. La difesa dell'Amministrazione finanziaria si diffonde su elementi che, a suo dire, provavano il fondamento delle proprie contestazioni. Le ragioni tuttavia non scalfiscono la linearità e logicità delle sintetiche ma pertinenti motivazioni della decisione. Questa, oltre a richiamare taluni rilievi e considerazioni pur operati nel giudizio di primo grado (mancato accesso presso la seconda sede della società al fine della verifica delle complessive giacenze), cui pur non attribuisce significativa rilevanza, valorizza specificamente e soprattutto il maggior ammontare delle rimanenze, documentalmente riportate dalla contribuente (a fronte delle contestazioni RGN 24158/2015 Consiglie I. F derici dell'ufficio incentrate sulle carenze documentali di magazzino). La ricostruzione del maggior imponibile, che con il ricorso l'Agenzia delle entrate ripropone anche mediante la riproduzione di lunghi passaggi dell'avviso d'accertamento, sotto il formale profilo della violazione delle regole di governo delle prove presuntive sollecita in realtà un riesame nel merito della vicenda, inibito in sede di legittimità. Il secondo motivo va dunque rigettato. È infine infondato il terzo motivo, con il quale la ricorrente si duole della violazione delle regole sulla distribuzione dell'onere probatorio. L'Amministrazione finanziaria ritiene che in assenza di allegazione della contabilità di magazzino era onere della contribuente provare la diversa entità delle rimanenze rispetto a quanto addebitato dall'ufficio. Inoltre non era obbligo dell'Amministrazione finanziaria estendere l'accesso alla sede secondaria. Le affermazioni sono prive di pregio perché la commissione regionale ha semplicemente ritenuto sufficienti le allegazioni documentali fornite dalla società. Nessuna violazione alle regole di distribuzione dell'onere probatorio può pertanto imputarsi alla decisione. Il ricorso va pertanto rigettato. Tenendo conto che i soci sono rimasti intimati, nul