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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 35187/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche si sostanzia in valutazioni di merito e Perciò non è consentito in sede di legittimità ed è anche manifestamente infondato per la presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata dove la corte d'appello ha correttamente motivato relativamente al diniego delle predette attenuanti considerati i numerosi Precedenti penali da cui l'imputato risulta essere gravato e l'assenza di elementi positivamente valutabili a suo favore) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili I dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eura tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 21/05/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche si sostanzia in valutazioni di merito e Perciò non è consentito in sede di legittimità ed è anche manifestamente infondato per la presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata dove la corte d'appello ha correttamente motivato relativamente al diniego delle predette attenuanti considerati i numerosi Precedenti penali da cui l'imputato risulta essere gravato e l'assenza di elementi positivamente valutabili a suo favore) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili I dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eura tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 21/05/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35187/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris