CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30524/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AVELLINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Napoli - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 06/09/2022 di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SEPE, in quanto gravemente indiziato di far parte dell'associazione di stampo mafioso denominata <clan Sangermano>, nonché di svariati delitti di estorsione, in materia di armi, di usura e di esercizio abusivo del credito. 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare è stata ritenuta la gravità indiziaria degli indicati delitti sulla base della captazione di alcune conversazioni, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (tra cui [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Marcello e [OSCURATO:PERSONA]), delle videoregistrazioni di numerose telecamere, delle dichiarazioni delle persone offese, nonché delle indagini di [OSCURATO:PERSONA], che hanno consentito di ricostruire complessivamente le attività delinquenziali riferibili al <clan Sangermano> sotto la guida dei vertici, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coadiuvati dai familiari tra cui il cognato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SEPE. 1.2 II Tribunale ha poi ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura carceraria per la doppia presunzione prevista dalla legge, osservando come, nonostante l'ampio lasso temporale trascorso dalla conclusione dell'attività di captazione, non vi fossero elementi per una valutazione di inattualità delle esigenze cautelari. 2. [OSCURATO:PERSONA] SEPE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, articolando i seguenti motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del contestato reato associativo; innanzitutto il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale di Napoli abbia, erroneamente, ritenuto che le doglianze espresse in sede di Riesame non attenessero alla sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. ma solo al profilo della partecipazione del Sepe alla consorteria. Sussiste quindi violazione di legge in ordine all'osservanza dei criteri valutativi della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in riferimento alla valutazione della sussistenza del delitto ex art. 416 bis cod. pen. contestato: l'ordinanza impugnata sul punto è priva di motivazione limitandosi ad un acritico richiamo all'ordinanza cautelare genetica. Omettendo di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive svolte in memoria depositata, il Tribunale del Riesame sarebbe incorso in vizio motivazionale anche nella parte in cui, richiamando le fonti dichiarative provenienti dai collaboratori di giustizia, ne ometteva qualsiasi esame circa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca. Del tutto apparente è poi la motivazione resa in punto di apporto partecipativo del SEPE alla presunta consorteria mafiosa. 2.2. Con il secondo motivo la difesa del ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento ai delitti di estorsione e detenzione e porto d'arma aggravati ex art. 416 bis. 1 cod. pen.: quanto ai delitti di estorsione osserva il ricorrente come la motivazione resa sia apparente ed in violazione di legge <in quanto l'iter logico è fondato sul ritenere una specie di estorsione ambientale>: SEPE era semplicemente un rappresentante di un caseificio che tentava di vendere il prodotto. La motivazione relativa ai reati inerenti le armi è a sua volta illogica ed apparente. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla valutazione degli elementi indiziari inerenti il delitto di usura commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]: anche in questo caso, il Tribunale di Napoli, muovendo dall'erroneo presupposto che il ricorrente non avesse mosso doglianze circa il reato in esame, con ciò tradendo l'effetto devolutivo dell'impugnazione, rende una motivazione del tutto carente. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla valutazione degli elementi indiziari inerenti il delitto di abusiva attività finanziaria di cui all'art. 132 D. Lgs. 385/1993, anche con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen., in realtà insussistente. 2.5. Infine, con un ultimo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio argomentativo in ordine alla ritenuta concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale di Napoli omesso di argomentare in merito all'adeguatezza della massima misura carceraria imposta. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato una memoria in cui argomenta ulteriormente ed insiste per l'accoglimento dell'ultimo motivo di ricorso attinente l'attualità delle esigenze cautelari [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che presenta vari tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato.1.1. La disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili. In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - Ola le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare anche il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: <<In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito>>. In termini generali, deve anche ribadirsi che ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/5/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172). 2. Applicando i principi generali al caso in esame, va rilevato che, nel caso in esame, non si riscontra alcuna violazione di legge né vizio motivazionale rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: la difesa reitera i motivi di riesame, contestando genericamente le argomentazioni addotte dal provvedimento impugnato a sostegno del rigetto del gravame. 3. Venendo più nello specifico, i primi quattro motivi di ricorso presentano una matrice comune e si prestano, quindi, ad una trattazione congiunta. 3.1. Nella concreta fattispecie sottoposta al vaglio della Corte, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente sviscerato tutti gli elementi indiziari gravanti sul [OSCURATO:PERSONA], averli ricondotti ad unità concettuale in coerenza con la loro concordanza e - adottando una motivazione del tutto logica - avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, con riferimento alla fattispecie associativa ed ai reati fine. Con riferimento al reato associativo va chiarito come, pur non avendo il Tribunale riavvisato in appello alcuna specifica censura inerente la sussistenza del reato ex art. 416 bis cod. pen. - solo in effetti genericamente contestata senza alcuna argomentazione a supporto- , il Collegio ha cionondimeno motivato in ordine alla sussistenza della contestata associazione, richiamando sul punto, e rinviando per gli approfondimenti all'ordinanza genetica, l'episodio dell'<inchino mafioso> del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Marcello e [OSCURATO:PERSONA] ), le attività di captazione ambientale e le videoregistrazioni delle numerose telecamere posizionate nei punti nevralgici in cui si svolgeva la vita associativa, in particolare le abitazioni dei Sangermano, i depositi e magazzini dell'impresa di famiglia [OSCURATO:PERSONA], gli spazi antistanti i bar e gli esercizi commerciali più frequentati della zona, che documentavano le frequentazioni e la disponibilità di armi da parte del gruppo. Quanto ai richiami all'ordinanza genetica, di cui il ricorrente si duole, va ricordato il condivisibile principio di diritto per cui <in tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale della libertà richiami "per relationem", nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione "per relationem" fornire una risposta implicita alle censure formulate>- Sez. 6, Sentenza n. 566 del 29/10/2015 Rv. 265765 - 01. Nel caso di specie, come detto, il ricorrente aveva genericamente contestato la sussistenza della consorteria mafiosa, senza argomentare o censurare specifici passaggi dell'ordinanza genetica di talchè del tutto correttamente il Tribunale del Riesame ha operato i richiami all'ampia ordinanza genetica. 3.2 Quanto alla partecipazione del Sepe al clan Sangermano, il Tribunale di Napoli, con motivazione congrua e priva di aporie logiche, ha desunto la gravità indiziaria, dal coinvolgimento del Sepe nella detenzione di armi anche di elevata offensività anche in concorso con il capoclan [OSCURATO:PERSONA] (cognato del Sepe), dalla gestione delle attività di diffusione sul territorio dei prodotti del caseificio riconducibile al predetto Sangermano, dall'erogazione di numerosi prestiti, talora a tassi usurari, nonché dall'accertata disponibilità in capo all'indagato di ingenti somme di denaro liquido, da ritenersi di illecito provenienza. L'ordinanza riporta alcuni stralci di intercettazioni tra l'indagato e la compagna, dai quali emerge chiaramente che le ingenti disponibilità di denaro liquido che il Sepe poteva vantare erano riconducibili alle attività criminose del gruppo. 3.3. Quanto agli ulteriori reati, il Tribunale del riesame analizza adeguatamente gli elementi indiziari (richiamando anche, per relationem, l'ordinanza genetica) e, con motivazione affatto illogica, ne illustra la valenza dimostrativa ampia e convincente, che quindi resta del tutto immune da qualsivoglia censura in sede di legittimità. Per quanto attiene ai reati di cui ai capi da 3 a 7 (estorsioni), l'impugnata ordinanza richiama le dichiarazioni rese dalle pp.00. Scafuro (capo 3); [OSCURATO:PERSONA] (capo 4); [OSCURATO:PERSONA] (capo 5); [OSCURATO:PERSONA] (capo 6); [OSCURATO:PERSONA] (capo 7); nonché, per ogni imputazione, riporta gli stralci maggiormente significativi delle intercettazioni telefoniche. Quanto ai reati in materia di armi (capi da 17 a 21), il Tribunale riporta per ogni imputazione, la fonte di prova costituita dal contenuto di intercettazioni telefoniche attestanti il possesso in capo al Sepe delle armi oggetto di imputazione. Il reato di usura di cui al capo 16 si fonda sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa Corbisiero, riassunte nelle parti salienti dal Tribunale, e dal riscontro costituito dalle intercettazioni, del pari richiamate in seno all'impugnata ordinanza, intercorse tra il Sepe ed il suo finanziatore [OSCURATO:PERSONA] e con la persona offesa . Quanto infine al capo 31) - art. 132 D. Lgs. 385/1993, osserva il Tribunale come l'imputazione abbia tratto origine dall'analisi delle captazioni telefoniche da cui era emerso come il Sepe, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fosse titolare di crediti derivanti da pregressi prestiti in favore di numerosi soggetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Battello 6 r i Onorato e brio Felice) i quali, assunti a s.i.t., hanno tutti negato di avere corrisposto tassi usurari (ed il Simonelli financo di avere ricevuto prestiti). Ebbene, ciò premesso, i motivi di ricorso inerenti i citati reati, sono da ritenersi inammissibili in quanto rivalutativi e fattuali oltre che, in relazione ad alcuni capi (da 4 a 7 e da 17 a 21)/ del tutto generici ed aspecifici: pur denunciando formalmente inosservanze di legge e vizi di motivazione dell'ordinanza gravata, le doglianze sono dirette in realtà a censurare il merito della valutazione compiuta dal Tribunale del riesame sulla ritenuta attendibilità delle persone offese (per quanto attiene i reati estorsivi e di usura), e egli ulteriori elementi di riscontro tratti dalle y conversazioni intercettate ad integra \e un quadro indiziario grave e concludente; i motivi si limitano dunque a sollecitare una rilettura dello spessore degli indizi di colpevolezza che non è deducibile in sede di legittimità. Quanto al reato di cui all'art. 132 D. Lgs. 385/1993 (capo 31), contrariamente a quanto opinato in ricorso, il Tribunale ha del tutto correttamente richiamato il principio sancito da questa Corte di legittimità Sez. 5 - , Sentenza n. 25815 del 27/01/2020 Rv. 279464 - 01: <commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 d.lgs. cit. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di persone>. 4. Infondato è poi l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si censura l'attuale esistenza di esigenze giustificative della misura di massimo grado applicata al ricorrente; motivo sul quale si sono concentrati gli argomenti spesi dalla difesa in seno alla memoria difensiva datata 13/03/2023, ritualmente depositata in atti. Sul punto, come correttamente affermato dal Tribunale di Napoli, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. opera la doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. Deve, in proposito, essere richiamato quell'indirizzo giurisprudenziale, in verità prevalente, secondo il quale «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo» (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv 282004; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021 - dep. 2022, Andreano, Rv. 282865; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02). Va poi ricordato che in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (nonché per il delitti aggravati dall'art. 7, comma 1, del di. n. 152 del 1991), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa; in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare (ex multis, Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01); la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3- bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del predetto art. 275 (ex multis, Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01). Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli ha sottolineato ia perdurante operatività del clan Sangermano (comprovata dai recenti atti intimidatori di cui ai richiamati verbali resi da don [OSCURATO:PERSONA] nel maggio- giugno 2022, nonché dagli stessi esiti delle perquisizioni effettuate all'atto di esecuzione delle misure cautelari, nel novembre 2022) e la altrettanto perdurante vicinanza del Sepe ai vertici del gruppo (in particolare, al cognato [OSCURATO:PERSONA]), nonché l'assenza di elementi dai quali emerga l'allontanamento del predetto dal gruppo. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P