CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 17481/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con due distinti motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione della legge penale in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, sull'assunto che non sia stata raggiunta la prova del fatto che le somme di denaro non fossero imputabili a trattenute fiscali. N particolare, il ricorrente deduce, con il primo motivo, che il giudice non ha preso atto delle risultanze probatorie di esistenza di fatture francesi emesse da enti pubblici francesi e pagate con versamento sul conto corrente bancario del sig. [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto disapplica il trattato italo-francese sull'imposizione tributaria e sul divieto di doppia imposizione, e con il secondo motivo, l'erronea affermazione che gravi sull'imputato l'onere di provare di essere stato oggetto di imposizione tributaria. Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3 e 4 della sentenza gravata, laddove ha affermato che dal processo verbale di constatazione e dalla perizia contabile emerge la prova secondo cui le uscite bancarie non sono riferibili a costi di produzione di aziende di cui l'imputato era amministratore e socio o alla società francese, ma, anzi, che tutte le operazioni bancarie erano riferite a rimesse confluite nei conti personali dell'imputato, che venivano incassate ingenti somme di denaro in Italia, nella pluralità di rapporti bancari attivi di cui il ricorrente risulta essere titolare, sicché la risultanza anagrafica dell'iscrizione all'aire dell'imputato è solo strumentale e non riflette l'esistenza di un reale centro di interessi e di rapporti giuridici nel territorio estero. Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il consigli