CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35719/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 15 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Milano 1'11 dicembre 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in Milano il 24 maggio 2016. Rilevato che i quattro motivi di ricorso con i quali si censura, in termini sostanzialmente sovrapponibili, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto generici e volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso, in piena sintonia con il tenore dell'imputazione elevati a suo carico, che [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della sua ditta individuale, ha omesso di indicare, nella dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta 2015, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, venendo accertato in particolare un volume di affari pari a euro 707.009, a fronte di quello dichiarato pari a euro 20.500. L'accertamento si è basato su dati analitici certi e attendibili, rimasti non confutati dalla difesa, essendo stato altresì evidenziato che l'imputato non solo è rimasto assente nel processo, ma, già al momento dell'accertamento, non ha risposto al questionario notificatogli il 28 gennaio 2020, né ha smentito in altro modo i dati ricavati dall'incrocio del contenuto della sua dichiarazione fiscale con le informazioni comunicate dai suoi clienti nel cd. "spesometro". Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 magg