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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 10911/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.188/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via COSSERIA n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente per legge contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TORINO n. 2940/2016 depositata il 20/05/2016.

R.g. n. 188del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19/02/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] una domanda di rimborso dell’IVA sulla TIA1, cd.

Tariffa di [OSCURATO:PERSONA], e della TIA2 o [OSCURATO:PERSONA] gli anni dal 2002 al 201 2, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per i servizi e del [OSCURATO:PERSONA]; la domanda venne accolta dal Giudice di pace, con sentenza del 28/02/2014 con riconoscimento al detto titolo della somma di € 195,94oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; il solo Consorzio propose impugnazione al Tribunale di Torino; il Tribunale, omessa l’attività istruttoria, con sentenza n. 2940 del 20/05/2016, nel contraddittorio con il Fanellie nella contumacia del Comune di [OSCURATO:PERSONA], rigettò l’impugnazione; avverso la sentenza del Tribunale di Torino propone ricorso per cassazione con un unico, complesso motivo, il [OSCURATO:PERSONA] per i servizi; [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sono rimastiintimati; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

Considerato che il ricorso si compone di due motivi, così intestati:

1. violazione e falsa applicazione dell’art. 117, primo comma, Costituzione e del d.lgs. n. 152 del 2006, con particolare riferimento agli artt. 238, 264 e 266, in rapporto allea Direttiva 2004/35 Ce del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 15 della Direttiva 2006/12/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, R.g. n. 188del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. Valle quali norme sovranazionali aventi immediata cogenza nel diritto interno, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.;

2. illegittimità della sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2 quaterdel d.l. n. 208 del 2008 conv. in legge n. 13 del 2009, e successivamente modificato dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 194 del 2009, a sua volta convertito in legge n. 25 del 2010, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; il ricorso, con diffuse argomentazioni, espone la differenza tra la TIA1 e la TIA2, in quanto la prima costituisce un tributo e, dunque, su di essa non deve essere corrisposta l’Imposta sul [OSCURATO:PERSONA], mentre la seconda è un corrispettivo e su di essa, pertanto, l’IVA deve essere corrisposta dal fruitore dei servizi consortili; il ricorso del Consorzio è fondato per gli importi riconosciuti in via giudiziale come dovuti al Fanellia titolo di rimborso per la TIA2, ossia per gli anni e frazioni degli anni successivi al 30/06/2010, in quanto con orientamento nomofilattico, successivamente confermato, è stata affermata la natura non tributaria della TIA2 cosicché l’IVA sulla TIA2 è dovuta, dal momento dell’effettiva entrata in vigore della normativa che la disciplina compiutamente, ossia dal 30/06/2010 (Sez U n. 8631 del 07/05/2020 Rv. 657620 -01; Cass.n. 454 del 13/01/2021 Rv. 660266 -01); viceversa, il ricorso del Consorzio è infondato per gli importi riconosciuti dai giudici di merito a titolo di rimborso dell’IVA versata sulla TIA1 ossia per il periodo 2002– 30/06/2010, poiché si tratta a tutti gli effetti di un tributo come affermato dalla oramai stabile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6149 del 5/03/2020 Rv. 657290 – 01; Sez.

U n. 5078 del 15/03/2016 Rv. 639013 - 01) e, quindi, l’IVA su di essa non era dovuta dalFanelli; poiché non è possibile, pur trattandosi di somma inferiore ai duecento euro per sorte capitale, oltre interessi, procedere a uno scorporo anno per anno degli importi dovuti, in quanto nelle fasi di merito l’importo è stato complessivamente determinato e in ogni R.g. n. 188del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. Valle caso si tratta di un accertamento di fatto, non eseguibile in questa sede, anche per l’indisponibilità di tutti gli atti delle fasi di merito, deve procedersi adaccogliere i l ricorso con cassazione della sentenza con riferimento al riconoscimento del rimborso dell’IVA relativo alla TIA2 e rinvio della causa al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, affinché accerti in concreto l’importo che deve essere rimborsato da [OSCURATO:PERSONA] al Consorzio e altresì provveda a regolare le spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione agli importi dovuti a titolo di rimborso dell’IVA sulla TIA2 per gli anni successivi al 30/06/2010; rinvia al Tribunale di Torino in persona di divers o magistrato , cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.188/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via COSSERIA n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente per legge contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TORINO n. 2940/2016 depositata il 20/05/2016. R.g. n. 188del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19/02/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] una domanda di rimborso dell’IVA sulla TIA1, cd. Tariffa di [OSCURATO:PERSONA], e della TIA2 o [OSCURATO:PERSONA] gli anni dal 2002 al 201 2, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per i servizi e del [OSCURATO:PERSONA]; la domanda venne accolta dal Giudice di pace, con sentenza del 28/02/2014 con riconoscimento al detto titolo della somma di € 195,94oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; il solo Consorzio propose impugnazione al Tribunale di Torino; il Tribunale, omessa l’attività istruttoria, con sentenza n. 2940 del 20/05/2016, nel contraddittorio con il Fanellie nella contumacia del Comune di [OSCURATO:PERSONA], rigettò l’impugnazione; avverso la sentenza del Tribunale di Torino propone ricorso per cassazione con un unico, complesso motivo, il [OSCURATO:PERSONA] per i servizi; [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sono rimastiintimati; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni. Considerato che il ricorso si compone di due motivi, così intestati: 1. violazione e falsa applicazione dell’art. 117, primo comma, Costituzione e del d.lgs. n. 152 del 2006, con particolare riferimento agli artt. 238, 264 e 266, in rapporto allea Direttiva 2004/35 Ce del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 15 della Direttiva 2006/12/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, R.g. n. 188del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. Valle quali norme sovranazionali aventi immediata cogenza nel diritto interno, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; 2. illegittimità della sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2 quaterdel d.l. n. 208 del 2008 conv. in legge n. 13 del 2009, e successivamente modificato dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 194 del 2009, a sua volta convertito in legge n. 25 del 2010, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; il ricorso, con diffuse argomentazioni, espone la differenza tra la TIA1 e la TIA2, in quanto la prima costituisce un tributo e, dunque, su di essa non deve essere corrisposta l’Imposta sul [OSCURATO:PERSONA], mentre la seconda è un corrispettivo e su di essa, pertanto, l’IVA deve essere corrisposta dal fruitore dei servizi consortili; il ricorso del Consorzio è fondato per gli importi riconosciuti in via giudiziale come dovuti al Fanellia titolo di rimborso per la TIA2, ossia per gli anni e frazioni degli anni successivi al 30/06/2010, in quanto con orientamento nomofilattico, successivamente confermato, è stata affermata la natura non tributaria della TIA2 cosicché l’IVA sulla TIA2 è dovuta, dal momento dell’effettiva entrata in vigore della normativa che la disciplina compiutamente, ossia dal 30/06/2010 (Sez U n. 8631 del 07/05/2020 Rv. 657620 -01; Cass.n. 454 del 13/01/2021 Rv. 660266 -01); viceversa, il ricorso del Consorzio è infondato per gli importi riconosciuti dai giudici di merito a titolo di rimborso dell’IVA versata sulla TIA1 ossia per il periodo 2002– 30/06/2010, poiché si tratta a tutti gli effetti di un tributo come affermato dalla oramai stabile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6149 del 5/03/2020 Rv. 657290 – 01; Sez. U n. 5078 del 15/03/2016 Rv. 639013 - 01) e, quindi, l’IVA su di essa non era dovuta dalFanelli; poiché non è possibile, pur trattandosi di somma inferiore ai duecento euro per sorte capitale, oltre interessi, procedere a uno scorporo anno per anno degli importi dovuti, in quanto nelle fasi di merito l’importo è stato complessivamente determinato e in ogni R.g. n. 188del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. Valle caso si tratta di un accertamento di fatto, non eseguibile in questa sede, anche per l’indisponibilità di tutti gli atti delle fasi di merito, deve procedersi adaccogliere i l ricorso con cassazione della sentenza con riferimento al riconoscimento del rimborso dell’IVA relativo alla TIA2 e rinvio della causa al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, affinché accerti in concreto l’importo che deve essere rimborsato da [OSCURATO:PERSONA] al Consorzio e altresì provveda a regolare le spese di questa fase di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione agli importi dovuti a titolo di rimborso dell’IVA sulla TIA2 per gli anni successivi al 30/06/2010; rinvia al Tribunale di Torino in persona di divers o magistrato , cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,
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