CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 27894/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 9032/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 05/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8387/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è stato proposto personalmente dall’interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); Considerato che il ricorso è dunque inammissibile; che l’inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27894/2025 Roma, lì, 29/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]