CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2019
Cassazione n. 03125/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 36588-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA] DI 3665 CREDITO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. COOP. R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 956/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/06/2019 R.G.N. 1106/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. •[OSCURATO:PERSONA]. 36588/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso del 13 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA], Direttore Generale della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria, ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli dai commissari straordinari della Banca il 18 novembre 2010, a seguito di contestazioni disciplinari assunte con nota del 3 ottobre 2010. In data 29 settembre 2011, sul presupposto che la Banca di [OSCURATO:PERSONA] era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del 26 maggio precedente, [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il giudizio al fine di ottenere raccoglimento delle domande avanzate nel ricorso introduttivo, sia nei confronti della Banca in liquidazione coatta amministrativa, sia della Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A., quale successore della prima ex art. 111 cod. proc. civ. 1.2. Dichiarato improcedibile il ricorso dal Tribunale di Cosenza nei confronti della Banca in liquidazione coatta, lo stesso è stato respinto quanto alla Banca per lo Sviluppo; impugnata la decisione, la Corte d'appello di Catanzaro ha integralmente confermato la sentenza di primo grado. Con sentenza n. 15666 del 2017 questa Corte, cui era stato proposto ricorso, ha accolto il primo motivo del ricorrente respingendo il secondo e rinviando al giudice di secondo grado in relazione al motivo accolto. 2. In particolare, la sentenza impugnata è stata cassata nella parte in cui aveva confermato la pronuncia di primo grado di improcedibilità del ricorso nei confronti della Banca in liquidazione coatta amministrativa reputando la stessa corretta quanto alle domande di condanna al pagamento di somme di danaro ma non estensibile alla domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, posta anche sotto il profilo del carattere ingiurioso dello stesso. Riassunto il giudizio innanzi alla Corte di appello di Catanzaro, la stessa, con sentenza in data 25 giugno 2019, decidendo in sede di rinvio, ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione nei confronti della Banca per lo sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A. e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso introduttivo proposto nei confronti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a.r.l. in liquidazione coatta amministrativa, compensando le spese del giudizio di legittimità e condannando [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle residue spese. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a otto motivi. 3.1. Resiste, con controricorso assistito da memoria la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], soc. coop. in liquidazione amministrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.2909 cod. civ. anche in relazione all'art. 90 T.U.B. e all'art. 2 del contratto di cessione del 27 maggio 2011, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 90 D. LGS. n. 385 del 1993 e violazione e falsa applicazione dei principi e norme che disciplinano i poteri del giudice del rinvio ai sensi dell'art. 360, comma I, n. 4, cod. proc. civ. 1.1. Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 300/90 nonché degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. in relazione all'immediatezza della contestazione, nonché 115 e 116 cod. proc. civ., anche in relazione all'art. 154 TUB, violazione del 2119 per tardività della contestazione disciplinare, 72 MB e D. lgs. 385 del 1993, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. con riguardo all'onere della prova nell'impugnazione del licenziamento per giusta causa.1.2. Con il terzo motivo si censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 300/90 nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. con riguardo all'onere della prova nell'impugnazione del licenziamento per giusta causa e violazione dell'art. 210 cod. proc. civ. , allegandosi, ancora, la tardività della contestazione; 1.3. Con il quarto motivo si adduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 136 TUB, 2119 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. con riguardo all'onere della prova nell'impugnazione del licenziamento per giusta causa e la violazione degli artt. 210, 437 e 112 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e dell'art. 7 L. n. 300 del 1970. 1.4. Con il quinto motivo si allega violazione e falsa applicazione della legge n. 386 del 1990, 115 e 116 cod. proc. civ., 2119 cod. civ., 112 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., 210 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. 1.5. Con il sesto motivo si denunzia violazione falsa applicazione degli artt. 1362 cod. civ. con riguardo alla assenta proroga del contratto di lavoro nonché dell'art. 2110 e del principio del superamento del periodo di comporto nonché dell'art. 116 cod. proc. civ. 1.6. Con il settimo motivo si allega la violazione e falsa applicazione delle norme sul licenziamento "ingiurioso" nonché con riguardo a quest'ultimo dell'art. 2697 cod. civ., e la violazione dell'art. 72 D. Lgs. n. 385 del 1993 e dell'art. 116 cod. proc. civ. 1.7. Con l'ottavo motivo si deduce la violazione delle norme che presiedono alla liquidazione delle spese di lite e dell'art. 91 cod. proc. civ., del D. M. n. 55 del 2014 ed infine ancora dell'art. 116 cod. proc. civ. 2. Tutti i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico — sistematiche, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass.n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza, contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine a tutti gli aspetti nodali della vicenda, attinenti, in particolare, alla giusta causa del licenziamento, alla tempestività della contestazione, alle regole ermeneutiche che presiedono all'interpretazione dei contratti, alla regolamentazione del regime probatorio, alle spese. 2.1. Va rilevato, invero, preliminarmente, con riferimento alla dedotta violazione dell'art.360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il g,iudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale / requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017). L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla 1. n. 143 del 2012, prevede l' " omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate ( cfr., in questi termini, fra le più recenti, Cass.n. 2268 del 2022); in particolare, ha rilevato questo Corte (V. Cass. n. 8584 del 2022) che l'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla 1. n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile un documento (nella specie si trattava della consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice) risolvendosi la critica ad esso nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio. 2.2. Relativamente alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (expbrimis, Cass. n. 18092 del 2020), la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. 3. Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 112, giova sottolineare che, nel giudizio di legittimità, deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia offerto il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato, nei limiti di quanto legislativamente consentito, il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (fra le altre, Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass.18.5.2012 n. 7932; Cass. 21.12.2017 n. 30684). 3.1. Con riguardo alla violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., va rilevato che, secondo quanto statuito recentissimamente dalle Sezioni Unite, per dedurre tale violazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020). Con riferimento, poi, alla dedotta violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., occorre evidenziare che una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960). Nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi il richiamo alle due disposizioni considerate, atteso che parte ricorrente lamenta esclusivamente una erronea interpretazione delle prove offerte, delle quali, tuttavia, suggerisce un diverso apprezzamento, meramente contrapponendo alla motivazione della Corte la propria diversa interpretazione, senza apportare elementi che possano indurre a reputare la prima implausibile. 3.2. Con riferimento alla lamentata lesione delle regole di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e segg. cod. proc. civ., va ribadito che l'interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, eNpbt/imis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018). Deve, inoltre, sottolinearsi che il richiamo alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici quando il senso letterale è oscuro o incerto ovvero là dove risulti incoerente con indici esterni che rivelano una diversa volontà dei contraenti (Cass. 12568 del 2021) e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. 4. Va poi evidenziato, con particolare riguardo al primo motivo di ricorso, come, diversamente da quanto allegato da parte ricorrente, il giudice del rinvio abbia fatto corretta applicazione del principio dettato da questa Corte nella sentenza n. 15066 del 2017, là dove la stessa aveva affermato che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale; vanno, viceversa, proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento, a prescindere dalla tutela applicabile, ed incluso, dunque, il licenziamento del dirigente, per le quali la possibilità dell'insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori del lavoratore presuppone che ne siano stati determinati l' "an" e il "quantum". Ti giudice d'appello ha, quindi, rilevato che la statuizione di primo grado che ha escluso la legittimazione passiva della Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito sul presupposto che dallo stato passivo della banca cedente non risultava alcuno dei crediti vantati dal ricorrente, è stata prima confermata in grado di appello e, soprattutto, è stata condivisa dalla Corte di cassazione che, nella sentenza n. 15066 del 2017 ha ritenuto pacifico che il debito della Banca cedente non figurasse nello stato passivo, sicché la Banca cessionaria non poteva considerarsi subentrata nel lato passivo del rapporto. Conseguentemente, ha correttamente concluso per il passaggio in giudicato delle relative statuizioni, escludendo che l'Istituto di credito considerato potesse reputarsi destinato a subentrare nel lato passivo del rapporto de quo. 5. Quanto al merito della vicenda, con ampia ed approfondita motivazione, la Corte ha esaminato il licenziamento oggetto di impugnativa tenendo conto, innanzitutto del fatto che la controversia aveva ad oggetto un dirigente apicale (Direttore Generale della BCC di [OSCURATO:PERSONA]) talché doveva aversi riguardo al maggior rigore cui è tenuto un lavoratore collocato in tale posizione, ed inoltre dell'intervenuto patto di stabilità intercorso fra le parti nel 2007 con cui la banca si impegnava a garantire allo Iannotta il posto di lavoro sino al 31/12/2010, salva l'ipotesi di grave inadempimento degli obblighi contrattuali, dunque, salva l'ipotesi di giusta causa. Al riguardo, va rilevato come questa Corte abbia chiarito che in caso di licenziamento del dirigente, la giusta causa, che esonera il datore di lavoro dall'obbligo di concedere il preavviso o di pagare l'indennità sostitutiva, non coincide con la giustificatezza, che esonera il datore di lavoro soltanto dall'obbligo di pagare l'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, in quanto la giusta causa consiste in un fatto che, valutato in concreto, determina una tale lesione del rapporto fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto (cfr. in termini, Cass. n. 5671 del 2012). Anche con riguardo al dirigente deve, d'altronde ritenersi rilevante quanto affermato in sede di leg,ittimità con riguardo alla clausola generale della giusta causa. Secondo l'insegnamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 13534 del 2019 nonché, in Cass. n. 7838 del 2005 e Cass. n. 18247 del 2009), il modulo generico che identifica la struttura aperta delle disposizioni di limitato contenuto ascrivibili alla tipologia delle cd. clausole generali, richiede di essere specificato in via interpretativa, allo scopo di adeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo. La specificazione può avvenire mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva, come nel caso in esame, in cui si colloca la fattispecie. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro errata individuazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (exp/mimis, Cass. n. 13453 del 2019 cit., Cass.n. 6901 del 2016; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 6498 del 2012; Cass. n. 25144 del 2010). Conseguentemente, non si sottrae al controllo di questa Corte il profilo della correttezza del metodo seguito nell'individuazione dei parametri integrativi, perché, pur essendo necessario compiere opzioni di valore su regole o criteri etici o di costume o propri di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici, "tali regole sono tuttavia recepite dalle norme giuridiche che, utilizzando concetti indeterminati, fanno appunto ad esse riferimento" (per tutte v. Cass. n. 434 del 1999), traducendosi in un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa (cfr. Cass. n. 13453 del 2019 cit., Cass. n. 5026 del 2004; Cass. n. 10058 del 2005; Cass. n. 8017 del 2006). 5.1. Nondimeno, va sottolineato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori. Sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, opera l'accertamento della concreta ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e sue specificazioni e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento. Quindi occorre distinguere: è solo l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge; mentre l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta" (in termini ancora Cass. n. 18247/2009 e n. 7838/2005 citate). Questa Corte precisa, pertanto, che "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativi - all'ipotesi normativa" (così, in motivazione, Cass. n. 15661 del 2001, nonché la giurisprudenza ivi citata). 6. Tale distinzione operante per le clausole generali condiziona la verifica dell'errore di sussunzione del fatto nell'ipotesi normativa, ascrivibile, per risalente tradizione giurisprudenziale (v. in proposito Cass. SS.UU. n. 5 del 2001), al vizio di cui al n. 3 dell'art. 360, comma 1, c.p.c. (di recente si segnala Cass. n. 13747 del 2018). E', infatti, solo l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge: l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta" (sul punto, fra le altre, Cass. n.18247 del 2009 e n. 7838 del 2005). 6.1. Nel caso di specie appare evidente che la censura, veicolata per il tramite dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in realtà corre lungo i binari della censura fattuale in quanto mira ad una diversa ricostruzione della fattispecie oltre che ad una inammissibile diversa valutazione delle risultanze istruttorie di primo grado. Parte ricorrente, infatti, pur denunciando, apparentemente, una violazione di legge, chiede in realtà alla Corte di pronunciarsi sulla valutazione di fatto compiuta dal giudice in ordine alle conclusioni raggiunte con riguardo alla sussistenza della grave lesione del vincolo fiduciario, come risultante dai numerosi addebiti ascritti, mentre le argomentazioni da essa sostenute si limitano a criticare sotto vari profili la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello, con doglianze intrise di circostanze fattuali mediante un pervasivo rinvio ad attività asseritamente compiute nelle fasi precedenti ed attinenti ad aspetti di mero fatto, tentandosi di portare di nuovo all'attenzione del giudice di legittimità una valutazione di merito, inerente il contenuto dell'accertamento compiuto circa l'attività svolta, il ruolo di peculiare accentramento rivestito dal ricorrente, la grave scorrettezza delle attività poste in essere come valutata dal giudice di secondo grado, l'insussistenza della lamentata "ingiuriosità" del licenziamento impugnato. 7. Sulla base della ampia ricostruzione operata, la Corte è poi addivenuta ad escludere, innanzitutto, che fosse stato disposto un allontanamento coattivo del ricorrente, il quale, invece, aveva condiviso la proposta di godere delle ferie come da lui stesso dichiarato, ed ha, poi, escluso la denunziata tardività della contestazione. Con riguardo a tale aspetto, è nota la giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di contestazione delle sanzioni disciplinari, lede il principio di immediatezza, determinando l'illegittimità della sanzione irrogata, soltanto la condotta del datore di lavoro che, a fronte di una assoluta chiarezza dei fatti ascritti al lavoratore, glieli contesti a distanza di tempo dall'accertamento non occorrendo attività istruttoria, dovendo il datore procedere invece alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, atteso che il ritardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e, in particolare, il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di lavoro alla condotta inadempiente e, nondimeno, tale esigenza va bilanciate con le attività indagine occorrenti nello specifico anche alla luce della estensione della impresa (Cass. n. 29627 del 2018). Nella specie, la Corte ha diffusamente motivato sui termini dell'istruttoria in considerazione del numero degli addebiti, della difficoltà di indagine nonché del ruolo apicale rivestito, dando condivisibilmente conto della insussistenza della lamentata tardività della contestazione. In particolare, la Corte ha evidenziato che già in data 3 ottobre 2010 la Banca aveva contesto allo Iannotta quanto emerso a seguito della ispezione della Banca d'Italia, condotta presso la BCC, specificando che le irregolarità riscontrate avevano, tra le altre, determinato il commissariamento, e che le stesse erano già state, nell'immediatezza, contestate al ricorrente dalla stessa Banca d'Italia ai sensi dell'art. 145 TUB: a queste gravi irregolarità si erano poi aggiunti i dieci episodi analiticamente contestati ed in giudizio specificamente analizzati, nella loro gravità, ai fini della ritenuta giusta causa e anche dell'esclusione del patto di stabilità, dalla Corte del rinvio. 8. Quanto, infine alla dedotta violazione delle norme in tema di spese, va rilevato che parte ricorrente deduce di non aver formulato la domanda che, fra le altre, avendo ad oggetto la somma di curo 360,000 a titolo di risarcimento del danno per insussistenza della giusta causa, ha indotto la Corte ad inserire la controversia nello scaglione del D.M. n. 55 del 2014 da euro 260.000 a euro 520.000, e, tuttavia, nulla allega riguardo al contenuto del proprio atto introduttivo, in presenza di una chiara affermazione della Corte. Deve osservarsi che hanno precisato, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.n. 34469 del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità; D'altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (exp/urimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018). Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 calci' del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 qualer del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto de