Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:54
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
4 giugno 2009
Causa F‑52/08
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Organizzazione dei servizi – Assegnazione del personale – Delegazione della [OSCURATO:PERSONA] in Algeria – Art. 7, n. 1, dello Statuto – Riassegnazione a Bruxelles – Motivazione – Interesse del servizio»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione del
direttore generale della Direzione generale «Relazioni esterne» della [OSCURATO:PERSONA] 8 maggio 2008, con cui viene ordinata la
sua riassegnazione alla sede di Bruxelles (Belgio) dal 1° agosto 2008, nonché la concessione di un risarcimento danni.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà l’insieme delle spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Organizzazione dei servizi – Assegnazione del personale – Potere discrezionale dell’amministrazione
(Statuto dei funzionari, artt. 7, n. 1, 10 bis e allegato X)
Le istituzioni godono di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi in funzione dei compiti loro affidati
e nell’assegnazione, in considerazione di detti compiti, del personale disponibile, a condizione che detta assegnazione venga
effettuata nell’interesse del servizio e nel rispetto della corrispondenza tra il posto e il grado. La riassegnazione nell’interesse
del servizio non richiede il consenso del funzionario. Una siffatta condizione avrebbe l’effetto di limitare in maniera intollerabile
la libertà delle istituzioni nell’organizzazione dei loro servizi e nell’adeguamento di tale organizzazione all’evoluzione
delle esigenze.
In particolare, l’art. 7, n. 1, dello Statuto, relativo all’assegnazione dei funzionari nell’interesse del servizio, resta
applicabile agli agenti assegnati fuori dell’Unione europea. Infatti, ai sensi dell’art. 101 bis dello Statuto, le disposizioni
particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo, contenute nell’allegato X dello
Statuto, i cui artt. 2 e 3, relativi alla procedura di mobilità, rinviano alle modalità fissate dall’autorità che ha il potere
di nomina, sono applicabili fatte salve le altre disposizioni dello Statuto.
(v. punti 75‑77 e 111)
Riferimento:
Corte: 24 febbraio 1981, cause riunite 161/80 e 162/80, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 543, punto 28);
23 marzo 1988, causa 19/87, Hecq/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1681, punto 6), e 12 novembre 1996, causa C‑294/95 P, Ojha/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑5863, punto 40)
Tribunale di primo grado: 19 giugno 1997, causa T‑73/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑159 e II‑485, punto 26),
e 22 gennaio 1998, causa T‑98/96, Costacurta/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑21 e II‑49, punti 33, 36 e 40)