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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02521/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliato presso la prof. [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 3 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -intimata - avverso la sentenza n. 5879, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 1°.12.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 14.12.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Irpef - avviso di accertamento - Lavoro subordinato non dichiarato - Contestazione di errores in procedendo- Conseguenze. la Corte osserva: Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di piccolo imprenditore nel settore della pesca, riceveva dall’Agenzia delle Entrate la notifica dell’avviso di accertamento n.

TETTETM002123, attinente a recupero a tassazione dell’Irpef in relazione al reddito percepito in qualità di lavoratore dipendente nell’anno 2013 (Euro 17.791,00).

1.1. L’Ente impositore contestava al contribuente di aver omesso la dichiarazione del reddito percepito quale lavoratore dipendente, avendo però indicato “tra i componenti negativi del reddito nel quadro RG ‘reddito d’impresa’, rigo 16, un importo di Euro 74.841,008 per le spese per lavoro dipendente o assimilato, importo di gran lunga superiore a quanto complessivamente erogato ai lavoratori dipendenti e risultante dal mod. 774/14, ciò che aveva peraltro comportato una sensibile riduzione del reddito d’impresa” (sent.

CTR, p. 1).

Inoltre, dall’estratto previdenziale Inps risultava “che egli aveva versato contributi come lavoratore dipendente per Euro 18.648,00 nell’anno 2013” (ibidem), sebbene [OSCURATO:PERSONA] non avesse dichiarato di aver percepito alcun reddito quale lavoratore dipendente in quell’anno.

2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli insistendo, tra l’altro, nell’affermare di avere esercitato nell’anno 2013 esclusivamente attività imprenditoriale e di non aver percepito redditi da lavoro dipendente.

La CTP rigettava il ricorso.

3. Avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania.

La CTR rigettava il ricorso confermando la decisione di primo grado.

4. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due strumenti di impugnazione, ed ha poi depositato memoria.

L’Agenzia delle Entrate riceveva notifica del ricorso il 25.5.2021, ma non si costituiva.

Ragioni della decisione

1. Mediante il suo primo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., fatto costituito dai documenti acquisiti al fascicolo processuale ed idonei a provare la correttezza delle dichiarazioni fiscali dell’esponente.

2. Con il secondo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 bis e 43, del Dpr n. 600 del 1973, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo deciso la controversia sulla base di “elementi altri … estranei alla trama dell’originario thema decidendum” (ric., p. 8).

3. Non sussistono le condizioni per addivenire alla definizione del giudizio.

Le contestazioni proposte dal ricorrente, infatti, con particolare riferimento a quelle aventi natura procedimentale, richiedono l’esame integrale dei fascicoli processuali di merito, di cui, allo stato, questa Corte non dispone.

3.1. Occorre pertanto rinviare la trattazione a nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria, stante la prossima cessazione dell’attività della sottosezione sesta, disponendo l’acquisizione integrale dei fascicoli processuali dei gradi di merito del giudizio.

La Corte, P.Q.M. dispone il rinvio a nuovo ruolo del giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA], innanzi alla sezione tributaria, richiedendo l’acquisizione integrale dei fascicoli processuali dei gr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliato presso la prof. [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 3 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -intimata - avverso la sentenza n. 5879, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 1°.12.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 14.12.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Irpef - avviso di accertamento - Lavoro subordinato non dichiarato - Contestazione di errores in procedendo- Conseguenze. la Corte osserva: Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di piccolo imprenditore nel settore della pesca, riceveva dall’Agenzia delle Entrate la notifica dell’avviso di accertamento n. TETTETM002123, attinente a recupero a tassazione dell’Irpef in relazione al reddito percepito in qualità di lavoratore dipendente nell’anno 2013 (Euro 17.791,00). 1.1. L’Ente impositore contestava al contribuente di aver omesso la dichiarazione del reddito percepito quale lavoratore dipendente, avendo però indicato “tra i componenti negativi del reddito nel quadro RG ‘reddito d’impresa’, rigo 16, un importo di Euro 74.841,008 per le spese per lavoro dipendente o assimilato, importo di gran lunga superiore a quanto complessivamente erogato ai lavoratori dipendenti e risultante dal mod. 774/14, ciò che aveva peraltro comportato una sensibile riduzione del reddito d’impresa” (sent. CTR, p. 1). Inoltre, dall’estratto previdenziale Inps risultava “che egli aveva versato contributi come lavoratore dipendente per Euro 18.648,00 nell’anno 2013” (ibidem), sebbene [OSCURATO:PERSONA] non avesse dichiarato di aver percepito alcun reddito quale lavoratore dipendente in quell’anno. 2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli insistendo, tra l’altro, nell’affermare di avere esercitato nell’anno 2013 esclusivamente attività imprenditoriale e di non aver percepito redditi da lavoro dipendente. La CTP rigettava il ricorso. 3. Avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania. La CTR rigettava il ricorso confermando la decisione di primo grado. 4. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due strumenti di impugnazione, ed ha poi depositato memoria. L’Agenzia delle Entrate riceveva notifica del ricorso il 25.5.2021, ma non si costituiva. Ragioni della decisione 1. Mediante il suo primo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., fatto costituito dai documenti acquisiti al fascicolo processuale ed idonei a provare la correttezza delle dichiarazioni fiscali dell’esponente. 2. Con il secondo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 bis e 43, del Dpr n. 600 del 1973, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo deciso la controversia sulla base di “elementi altri … estranei alla trama dell’originario thema decidendum” (ric., p. 8). 3. Non sussistono le condizioni per addivenire alla definizione del giudizio. Le contestazioni proposte dal ricorrente, infatti, con particolare riferimento a quelle aventi natura procedimentale, richiedono l’esame integrale dei fascicoli processuali di merito, di cui, allo stato, questa Corte non dispone. 3.1. Occorre pertanto rinviare la trattazione a nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria, stante la prossima cessazione dell’attività della sottosezione sesta, disponendo l’acquisizione integrale dei fascicoli processuali dei gradi di merito del giudizio. La Corte, P.Q.M. dispone il rinvio a nuovo ruolo del giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA], innanzi alla sezione tributaria, richiedendo l’acquisizione integrale dei fascicoli processuali dei gr
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