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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2025

Cassazione n. 21928/2025

Testo disponibile della fonte

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12617/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ziana Mango (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) per procura speciale allegataalla nota di deposito datata 24.4.2025 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – nonché Oggetto:riscossione – cartella pagamento -no- tificazione [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] a (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco legale rappresentante protempore; –intimato – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del la Si- cilian. 6073 / 3 /20 20 , depositata il 6 . 1 1 .20 20 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 9 maggio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Consentenza della Commissione tributaria regionale del la Sicilia n. 6073/3/2020veniva rigettato l’ appell o propost o da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione t ributaria provinciale diPalermo n. 1828 / 09 /20 1 9 che aveva rigettato il ricorso introdut- tivo avente ad oggetto la cartella di pagamento notificat a a lla con- tribuentedall’agente della riscossione, in relazione a tre iscrizioni a ruolo,due effettuate d a ll’Agenzia delle entrat e per IRPEF, addizionali e IVA in relazione all’anno di imposta 2014 , e una dal Comune di Carini per l’anno di imposta 2015, scaturit e da controlli ex artt.36 bis e 36 ter d.P.R. n.600/1973 .

Sia il giudice di prime cure sia il giudiced’appello rigettavano le difese della contribuente.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione MariaAssunta [OSCURATO:PERSONA] deducendo cinque motiv i , cui replica l’Agen- ziadelle e ntrate con controricors o.

L ’agente della riscossione si è a sua volta costituita con controricor so che illustra con memoria ex art.380-bis.1.cod. proc. civ.

Il Comune di Carini è rimasto intimato.

Da ultimo, si è c o stituito il nuovo difensore della ricorrente con ri- chiestadi declaratoria di estinzione del ricorso.

Consideratoche:

1. Con nota depositat a il 24 aprile 202 5 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 commi 231- 252 della legge 29/12/22 n. 197 (cd. rottamazione quater), dando evidenza del pagamento del dovuto.

2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’art.1 comma 236 della citata legge pre- vede: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'e- ventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estin- zione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione nello stesso giudizio, della docu- mentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».

3. Osservato che, da un lato l’agente della riscossione ha dato atto nella memoria illustrativa del fatto che la cartella di pagamento per cui è causa è stata oggetto della procedura suddetta e, dall’altro, la ricorrente ha prodotto in giudizio quietanza di pagamento e attesta- zione di debiti attuali dipendenti dalla cartella impugnata con il ri- corso introduttivo(cfr.

"dichiarazione di assenza di debiti in cartella" del 10.04.2025, all. 7 alla memoria), dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo.

Le spese restano ex legea carico della parte che le ha anticipate.

4. Stante l’estinzione del processoa seguito dell'adesione alla defi- nizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d.

"doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M La Corte: dichiaraestinto il processo.

Lespese del processo resta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12617/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ziana Mango (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) per procura speciale allegataalla nota di deposito datata 24.4.2025 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – nonché Oggetto:riscossione – cartella pagamento -no- tificazione [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] a (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco legale rappresentante protempore; –intimato – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del la Si- cilian. 6073 / 3 /20 20 , depositata il 6 . 1 1 .20 20 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 9 maggio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della Commissione tributaria regionale del la Sicilia n. 6073/3/2020veniva rigettato l’ appell o propost o da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione t ributaria provinciale diPalermo n. 1828 / 09 /20 1 9 che aveva rigettato il ricorso introdut- tivo avente ad oggetto la cartella di pagamento notificat a a lla con- tribuentedall’agente della riscossione, in relazione a tre iscrizioni a ruolo,due effettuate d a ll’Agenzia delle entrat e per IRPEF, addizionali e IVA in relazione all’anno di imposta 2014 , e una dal Comune di Carini per l’anno di imposta 2015, scaturit e da controlli ex artt.36 bis e 36 ter d.P.R. n.600/1973 . Sia il giudice di prime cure sia il giudiced’appello rigettavano le difese della contribuente. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione MariaAssunta [OSCURATO:PERSONA] deducendo cinque motiv i , cui replica l’Agen- ziadelle e ntrate con controricors o. L ’agente della riscossione si è a sua volta costituita con controricor so che illustra con memoria ex art.380-bis.1.cod. proc. civ. Il Comune di Carini è rimasto intimato. Da ultimo, si è c o stituito il nuovo difensore della ricorrente con ri- chiestadi declaratoria di estinzione del ricorso. Consideratoche: 1. Con nota depositat a il 24 aprile 202 5 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 commi 231- 252 della legge 29/12/22 n. 197 (cd. rottamazione quater), dando evidenza del pagamento del dovuto. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’art.1 comma 236 della citata legge pre- vede: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'e- ventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estin- zione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione nello stesso giudizio, della docu- mentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». 3. Osservato che, da un lato l’agente della riscossione ha dato atto nella memoria illustrativa del fatto che la cartella di pagamento per cui è causa è stata oggetto della procedura suddetta e, dall’altro, la ricorrente ha prodotto in giudizio quietanza di pagamento e attesta- zione di debiti attuali dipendenti dalla cartella impugnata con il ri- corso introduttivo(cfr. "dichiarazione di assenza di debiti in cartella" del 10.04.2025, all. 7 alla memoria), dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo. Le spese restano ex legea carico della parte che le ha anticipate. 4. Stante l’estinzione del processoa seguito dell'adesione alla defi- nizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M La Corte: dichiaraestinto il processo. Lespese del processo resta
Sentenza Cassazione n. 21928/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris