CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08867/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 18 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Ivrea il 15 maggio 2018, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce genericamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata riduzione della pena in misura massima per la fattispecie tentata. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente infatti si limita a contestare in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulla intensa determinazione criminosa dell'imputato, dimostrata dal protrarsi dell'azione diretta a forzare il cancello, nonché sulla produzione di rilevanti danni a quest'ultimo e sui precedenti penali specifici del reo (ultima pagina della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7