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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12834/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il triplice vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di doglianze in punto di valutazione delle prova già dedotte con l'atto di appello e puntualmente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con compiuta motivazione (pagg. 7-8 dell'impugnata sentenza) che ha vagliato l'attendibilità della persona offesa Bandiera (ritenuta intrinsecamente credibile e corroborata anche da riscontri esterni) il cui portato dichiarativo non è stato affatto travisato (lo stesso ricorrente evidenzia che Bandera nella deposizione resa in data 9 maggio 2023- peraltro neppure allegata nella sua integralità - ha riferito del riconoscimento dell'imputato nelle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del fatto di lieve entità, è manifestamente infondato atteso che la Corte d'appello, pur a fronte di un modesto ingiusto profitto, ha escluso l'attenuante de qua alla luce alle rilevanti conseguenze che la vicenda estorsiva, nel caso di specie, aveva determinato per la vittima, sottoposta a numerose minacce ed azioni violente da cui erano derivati consistenti esiti lesivi (pag. 9 della sentenza impugnata); che tale apparato giustificativo è congruo e puntualmente aderente ai parametri valutativi espressamente indicati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 24 maggio 2023, con riferimento alla necessità di una valutazione complessiva della azione illecita; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di comparazione tra le concesse attenuanti generiche e la ritenuta aggravante delle più persone riunite e di dosimetria della pena, è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha valorizzato - in punto di congruità della sanzione inflitta dal giudizio di prima grado ( poco superiore al minimo edittale) e del bilanciamento tra circostanze-la complessiva gravità delle condotte consumate in più fasi esecutive da vari soggetti; si tratta di una motivata valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità avendo il collegio di secondo grado giustificato la soluzione della equivalenza in quanto, nella specie, ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il triplice vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di doglianze in punto di valutazione delle prova già dedotte con l'atto di appello e puntualmente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con compiuta motivazione (pagg. 7-8 dell'impugnata sentenza) che ha vagliato l'attendibilità della persona offesa Bandiera (ritenuta intrinsecamente credibile e corroborata anche da riscontri esterni) il cui portato dichiarativo non è stato affatto travisato (lo stesso ricorrente evidenzia che Bandera nella deposizione resa in data 9 maggio 2023- peraltro neppure allegata nella sua integralità - ha riferito del riconoscimento dell'imputato nelle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del fatto di lieve entità, è manifestamente infondato atteso che la Corte d'appello, pur a fronte di un modesto ingiusto profitto, ha escluso l'attenuante de qua alla luce alle rilevanti conseguenze che la vicenda estorsiva, nel caso di specie, aveva determinato per la vittima, sottoposta a numerose minacce ed azioni violente da cui erano derivati consistenti esiti lesivi (pag. 9 della sentenza impugnata); che tale apparato giustificativo è congruo e puntualmente aderente ai parametri valutativi espressamente indicati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 24 maggio 2023, con riferimento alla necessità di una valutazione complessiva della azione illecita; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di comparazione tra le concesse attenuanti generiche e la ritenuta aggravante delle più persone riunite e di dosimetria della pena, è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha valorizzato - in punto di congruità della sanzione inflitta dal giudizio di prima grado ( poco superiore al minimo edittale) e del bilanciamento tra circostanze-la complessiva gravità delle condotte consumate in più fasi esecutive da vari soggetti; si tratta di una motivata valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità avendo il collegio di secondo grado giustificato la soluzione della equivalenza in quanto, nella specie, ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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