CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23876/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 21 settembre 2022, ha confermato la • sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 13 gennaio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, come tale estranea al sindacato di legittimità, attraverso doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale che, a pagine 8-10, ha valutato la versione dei fatti offerta dalla persona offesa in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova, tra cui le dichiarazioni rese dai due testi estranei e disinteressati che vi davano riscontro e l'esistenza delle lesioni certificate dai sanitari, condividendo le argomentazioni espresse dal primo giudice in ordine alla sua attendibilità e ribadendo la scarsa credibilità delle deposizioni dei testi a discarico alla luce dell'intero quadro probatorio; considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01), circostanza che non ricorre nel caso di specie; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) come avvenuto a pagina 11, ove la Corte territoriale ne ha motivato il diniego in considerazione della gravità dei fatti, trattandosi di un'aggressione preordinata e commessa da più persone ai danni di un uomo solo e disarmato, e dell'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione; osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, per assolvere l'obbligo di motivazione, deve ritenersi sufficiente il riferimento da parte del giudice alla congruità della m stessa alla luce degli elementi oggettivi e soggettivi emersi nel caso in esame (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]