CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11367/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 SCIARRINI;811 - controricorrente – ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 1496/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 25/05/2022 R.G.N. 3668/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28285/2022Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 11367/2026Data pubblicazione 27/04/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello diRoma, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto ladomanda di [OSCURATO:PERSONA] il quale, premesso di avere sempresvolto mansioni di operatore unico conducente diautocompattatore (o compattatore), aveva chiestol’accertamento del diritto all’inquadramento nel livello 3B ex art.15 c.c.n.l. settore nettezza urbana aziende private (c.c.n.l.connesse differenze retributive come in domanda quantificate2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoNicola Parisi sulla base di due motivi; la parte intimata haresistito con controricorso e ricorso incidentale condizionatoaffidato ad un unico motivo.3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.4. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale parte ricorrentededuce violazione e falsa applicazione dell’art. 15 c.c.n.l.Settore nettezza urbana aziende private (c.c.n.l. FISE)censurando la sentenza impugnata per avere ritenutonecessario, al fine dell’inquadramento nel livello 3 B) dell’Areaspazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, il possessodella patente di categoria “C”, possesso che asserisce nonrichiesto dalla declaratoria collettiva di riferimento. Rappresentache per la conduzione del mezzo (compattatore) pacificamenteNumero registro generale 28285/2022Numero sezionale 811/2026utilizzato nell’espletamento della prestazione lavoratiNvuam eroe dri ara ccolta generale 11367/2026Data pubblicazione 27/04/2026sufficiente il possesso della patente di categoria “B”.2. Con il secondo motivo di ricorso principale deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115c.p.c. , violazione dell’art. 15 c.c.n.l. applicabile censurando lasentenza impugnata per avere ritenuto provato, sulla base delprincipio di non contestazione, che il mezzo sul quale il Parisisvolgeva la propria prestazione lavorativa non fosse unautocompattatore bensì un mero “costipatore” o comunque unveicolo non dotato di quei dispositivi propri del primo e, quindi,non richiedente quella specifica professionalità, tipica del livellodi inquadramento rivendicato .3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]deduce ex art. 360 n. 4 c.p.c. violazione e falsa applicazionedell’ art. 2697 c.c. e degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.censurando la sentenza impugnata per avere, sull’assunto chela originaria domanda non concerneva il riconoscimentodell’acquisizione del diritto all’inquadramento corrispondentealle mansioni superiori effettivamente svolte ma la richiesta diaccertamento del diritto ab origine all’inquadramento nel livello3B dell’Area di riferimento, ritenuto infondato il motivo digravame svolto da essa società, incentrato sulla erroneavalutazione della produzione documentale attinente alla volontàdelle parti collettive di congelare qualsiasi rivendicazione deilavoratori fino al mutamento delle condizioni dell’appalto.4. Il primo motivo di ricorso principale è fondato con effettodi assorbimento del secondo motivo.4.1. La sentenza impugnata ha ritenuto sulla basedell’esame della declaratoria di cui all’art. 15 c.c.n.l. applicabileNumero registro generale 28285/2022Numero sezionale 811/2026che l’inquadramento rivendicato implicasse quale eleNummeeron dti ora ccolta generale 11367/2026Data pubblicazione 27/04/2026costitutivo il possesso della patente di categoria “C”, nellospecifico non dimostrato e rispetto al quale il lavoratore nonaveva formulato alcuna deduzione.4.2. La decisione del giudice di appello è frutto della errataindividuazione della declaratoria di riferimento al fine dellaverifica della fondatezza della domanda del lavoratore diinquadramento nel livello B3; la Corte di merito ha infattimostrato di prendere in considerazione un’ Area (Areaconduzione) non corrispondente a quella di inquadramento dellavoratore (Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro delterritorio), rispetto alla quale questi aveva formulato domandadi riconoscimento del livello 3B.4.3. Si premette che le parti collettive all’art. 15 c.c.n.l.applicabile, nel prevedere un sistema di classificazione unica delpersonale, hanno stabilito che il personale dovesse essereclassificato nell’ambito di cinque aree operativo-funzionale: a)Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, b)[OSCURATO:PERSONA], c) Area tecnica amministrativa, d) Areaimpianti e Laboratori, e) Area officine e servizi generali.Nell’ambito di ciascuna Area sono poi stati previsti, in lineagenerale, livelli professionali da 1 a 7 (ai quali corrispondonoaltrettante retribuzioni base mensili) aventi di regola unaduplice posizione parametrale, iniziale B e di attestazioneprofessionale A (art. 15, comma 4).4.4. L’odierno ricorrente, per come non contestato, erainquadrato nell’Area spazzamento raccolta, tutela e decoro delterritorio ed aveva fatto domanda di inquadramento nel livello3B di tale Area.Numero registro generale 28285/2022Numero sezionale 811/20264.5. Ciò posto e per quel che qui rileva, dalla Nreumlaertoi dvi ara ccolta generale 11367/2026Data pubblicazione 27/04/2026declaratoria generale risulta che nell’Area spazzamentoraccolta, tutela e decoro del territorio è inquadrato il personaleche svolge mansioni esecutive anche con l’ausilio di strumentimacchinari e veicoli per la guida dei quali è al più richiesta lapatente di categoria “B”… . Il possesso della patente di categoria“C” risulta invece richiesto per l’inquadramento dei dipendentiaddetti all’Area conduzione, alla quale, secondo la relativadeclaratoria generale, appartiene il personale che, assegnato adconduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possessodella patente di categoria “C” o superiore… .4.6. Alla stregua di quanto sopra il ragionamento decisoriodella Corte di merito, sulla base del quale è stata ritenutainfondata la domanda del lavoratore, risulta ab origine viziatodall’utilizzazione di un parametro non pertinente relativo allascala classificatoria delle parti collettive; invero l’utilizzazione ditale parametro ha indotto il giudice di appello ad attribuirerilievo dirimente al mancato possesso della patente di categoria“C”, requisito non necessario in relazione all’inquadramentorivendicato.5. A tanto consegue, in accoglimento del motivo in esame,la cassazione con rinvio della decisione, con effetto diassorbimento del secondo motivo di ricorso principale.6. L’accoglimento del primo motivo di ricorso principalecomporta la necessità di esame del motivo di ricorso incidentale,svolto in via condizionata da [OSCURATO:SOCIETA]. .7. Esso è inammissibile in quanto parte ricorrenteincidentale, pur formalmente veicolando le proprie censureNumero registro generale 28285/2022Numero sezionale 811/2026mediante la deduzione di violazione e falsa applicazNioumneero ddi rai ccolta generale 11367/2026Data pubblicazione 27/04/2026norma di diritto, non incentra le ragioni di critica sullainterpretazione e sulla portata applicativa delle norme indicatein rubrica, ma investe direttamente la ricognizione dellaconcreta fattispecie, sollecitando un diverso apprezzamentodelle emergenze istruttorie ed in particolare delladocumentazione richiamata, peraltro neppure evocata nelrispetto del principio di specificità di cui all’art. 366 comma 1 n.6 c.p.c., e quindi in definitiva un sindacato estraneo al perimetrodel controllo del giudice di legittimità . Come chiarito dallaconsolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, con laproposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisidegli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente;l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto alsindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di dettosindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilologico formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione (cfr. , tra le altre, Cass. n.7007/2015, Cass. n. 7921/2011, Cass. n. 15693/2004), fermorestando che il giudice di merito, nel porre a fondamento dellapropria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nonincontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprioconvincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singoloelemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendoNumero registro generale 28285/2022ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,N umero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 11367/2026sebbene non menzionati specificamente, sono logicamenteData pubblicazione 27/04/2026incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 16467/2017,Cass. n. 1111/2014, Cass. n. 42/2009).8. Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento dellespese del giudizio di legittimità.9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per ilricorso incidentale a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R.n. 115/2002. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale,assorbito il secondo motivo, e dichiara inammissibile il ricorsoincidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversacomposizione, alla quale demanda il regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stessoart.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18 febbraio2026La PresidenteNumero registro generale 28285/2022Numero sezionale 811/2026Margherita mariaN uLmeeroo dni era ccolta generale 11367/2026Data pubblicazione 27/04/2026