CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15486/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a RUTIGLIANO il 04/06/1962 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 29 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Bari il 30 marzo 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 256 bis del d.lgs. 152 del 2006; fatto commesso in Conversano il 9 giugno 2019. Letta la memoria trasmessa il 18 dicembre 2025 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, il quale ha chiesto che il ricorso sia assegnato alla Sezione ordinaria. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il profilo della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere penalmente rilevante il fatto contestato all'imputato, hanno evidenziato che, come documentato dai rilievi fotografici in atti, [OSCURATO:PERSONA], in prossimità del confine con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ha acceso un fuoco contraddistinto dalla presenza di un quantitativo non modico di materiale plastico (teloni per viticoltura) ammassato sul terreno, per cui è stato ragionevolmente escluso che l'appiccamento del fuoco abbia riguardato il solo materiale agricolo, essendosi a ciò aggiunto che, dopo aver predisposto più roghi di sterpaglie con plastica, il ricorrente si è allontanato, disinteressandosi dei possibili sviluppi pericolosi della situazione. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. P.Q.M