CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 51694/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Carignano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 23/2/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi e ne ha chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, in data 9/12/2022 aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad associazione mafiosa. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione nell'interesse dell'indagato i difensori, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno dedotto: 2.1 la violazione ed erronea applicazione degli artt. 292 e 192 cod.proc.pen. e dell'art. 416 bis cod.pen. nonché la contraddittorietà della motivazione. I difensori lamentano che l'ordinanza impugnata ha omesso di prendere in considerazione gli elementi di segno contrario rispetto a quelli ricavabili dalle fonti dichiarative utilizzate, non fornendo ragione degli elementi integrativi della condotta di partecipazione contestata. I giudici della cautela hanno mutuato il dato relativo all'esistenza di un locale di ndrangheta nel territorio di S. Onofrio, con articolazioni anche extraregionali, dalla sentenza di primo grado che ha definito con rito abbreviato il processo c.d. [OSCURATO:PERSONA], valorizzando le figure di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sebbene non risultino documentati rapporti diretti o mediati tra costoro e l'indagato. In particolare, l'ordinanza impugnata ha fondato il giudizio di gravità indiziaria sulle dichiarazioni eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo le propalazioni riscontrate dalle risultanze delle operazioni Labirinto e Reale, attestanti la frequentazione del Caparrotta con esponenti della cosca Pelle, e Rinascita 2- Dedalo nel cui ambito è stato ritenuto come soggetto che gestiva i rapporti tra i fratelli D'Amico ed esponenti della criminalità di S. Luca. Osserva in proposito la difesa che è erroneo il dato asseverato dal Tribunale secondo cui risulterebbe accertata l'esistenza storica della cosca Bonavota, sia in relazione all'operatività che alla composizione soggettiva, dagli anni 90 fino alla data odierna, senza alcuna soluzione di continuità, affermazione che confligge con elementi acquisiti al processo Rinascita, constando dalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 1996 che l'accertamento in quella sede operato si ferma all'anno 1993 mentre il processo scaturito dall'operazione c.d. Uova del Drago, che vedeva imputati i figli di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 1998, si è concluso con pronunzia liberatoria nei confronti di tutti gli imputati sicché non corrisponde alle emergenze investigative acquisite l'assunto secondo cui l'esistenza della cosca Bonavota risulterebbe accertata anche nella composizione soggettiva riferita dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] fino almeno al 2010. Secondo i difensori si è in presenza di un vuoto dimostrativo circa l'operatività della cosca e l'appartenenza alla stessa dei soggetti cui il [OSCURATO:PERSONA] lega la figura dell'indagato, che il collegio della cautela ha del tutto trascurato, omettendo di tenerne conto nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del dichiarante. In particolare, il collaboratore ha riferito che l'indagato unitamente al fratello era intraneo alla cosca almeno fino al 2016, data di inizio della collaborazione, sebbene egli stesso abbia ammesso di aver frequentato S. Onofrio fino al 2004 mentre quanto accaduto successivamente è frutto di apprensione indiretta. Con riguardo al ruolo di prestanome di Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] e al supporto logistico fornito al clan, pure riferito dal [OSCURATO:PERSONA], i difensori evidenziano che costoro risultano assolti dall'addebito ex art. 416 bis cod.pen. per il periodo compreso tra il 1993 e 2009 e sono stati detenuti fino al 2011 sicché alcun diretto rapporto illecito è ravvisabile in detto periodo con il dichiarante, il quale a sua volta risulta essere stato ininterrottamente detenuto dal 2006 al 2016, epoca dell'inizio della collaborazione. Inoltre, già dal 2003 il [OSCURATO:PERSONA] si era trasferito a Roma a seguito dell'adozione di una misura di prevenzione rimasta in vigore fino al 2014 e il prevenuto non ha mai avuto la disponibilità di una masseria, come risulta dalla perizia acquisita nel procedimento cautelare. Nella valutazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza impugnata è dunque, incorsa, in contraddittorietà motivazionale ed ha violato le regole che presiedono l'apprezzamento delle fonti dichiarative eteroaccusatorie. Infatti, le propalazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] per la loro genericità non si prestano a fornire riscontro alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], risultando —altresì- che il medesimo era inserito in un diverso gruppo criminale e non aveva conoscenza diretta dei fatti in contestazione; la vicinanza dell'indagato a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata della locride non autorizza inferenze circa l'appartenenza alla locale di S. Onofrio mentre le emergenze dei processi Labirinto, Reale e Dedalo, oltre che temporalmente risalenti ad un periodo coperto da giudicato assolutorio quanto ai pretesi referenti dell'indagato, concernono contesti territoriali distanti da quello di pretesa operatività del sodalizio in contestazione. L'ordinanza impugnata non ha spiegato come gli elementi attestanti una collateralità del prevenuto agli ambienti criminali reggini e vibonesi possano costituire riscontro individualizzante circa l'intraneità dell'indagato al clan Bonavota; 2.2 la violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo i giudici cautelari fondato la prognosi di recidiva su elementi congetturali ed astratti senza segnalare le circostanze che depongono per l'attualità e concretezza del rischio di ricaduta in relazione alla posizione dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati. L'ordinanza impugnata ha adeguatamente argomentato la giuridica esistenza e l'operatività in S. Onofrio della locale facente capo alla cosca Bonavota, legittimamente attingendo a precedenti giudiziari anche di carattere non definitivo, quali la sentenza del Gup di Catanzaro n. 295/2021 che ha definito con il rito abbreviato le posizioni di taluni degli imputati nel processo c.d. Rinscita-Scott. Questa Corte ha in proposito chiarito che in ambito cautelare, le sentenze non irrevocabili possono essere acquisite e valorizzate ai limitati fini della verifica delle condizioni di 3 (JL, applicabilità delle misure richiedendosi, tuttavia, che quanto accertato nel separato processo non sia recepito acriticamente, ma oggetto di autonoma valutazione, tenendo conto del complesso degli altri elementi acquisiti nel procedimento, ove la sentenza non definitiva viene utilizzata (Sez. 2, Sentenza n. 7320 del 10/12/2013, dep. 2014, Fabozzi, Rv. 259159 - 01; Sez. 6, n. 88 del 06/11/2008, dep. 2009, Rv. 242376 - 01). Si è ulteriormente precisato che l'utilizzo di sentenze non ancora irrevocabili per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali non comporta la violazione dell'art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, nè dell'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla responsabilità. (Sez. 5, n. 57105 del 15/10/2018, Rv. 274404 - 01). Di detti principi l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione rielaborando i materiali acquisiti e valutandoli sincreticamente con le emergenze dell'odierno procedimento. 2.Quanto al giudicato assolutorio nei confronti dei figli del capoclan (1996-2009), la doglianza è generica poiché la difesa non chiarisce se i medesimi siano stati assolti per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, dovendo escludersi che il proscioglimento conseguente all'inidoneità delle prove acquisite ai fini dell'affermazione di responsabilità vincoli le valutazioni rese in sede cautelare in ordine alla sussistenza e all'operatività del sodalizio. 3. Ciò posto l'ordinanza impugnata ha dato adeguato conto delle fonti rappresentative della gravità indiziaria in relazione all'addebito associativo, segnalando (pag. 4) che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito anche in ordine alla posizione del fratello dell'indagato, Basilio, ha precisato che i due negli anni 90 venivano utilizzati dai Bonavota come prestanome e allo scopo di fornire appoggio logistico agli associati; ha asserito di averli personalmente frequentati almeno fino al 2010, di averne constatato la frequentazione con i Bonavota, Nicola e Pasquale, di aver ricevuto dagli stessi supporto durante la latitanza e che almeno fino al 2016 i Caparrotta erano intranei al clan. Il collaboratore ha, altresì, dichiarato che l'indagato e il fratello avevano la disponibilità di due masserie, una in località Morsillara l'altra in loc. Petrara. L'indicazione di intraneità dell'indagato alla locale di S. Onofrio è venuta anche dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha fissato quale termine della sua conoscenza l'anno 2019. Il collegio cautelare ha, inoltre, dato conto dell'attendibilità intrinseca dei dichiaranti in ragione della precisione e specificità delle dichiarazioni rese e ha confutato persuasivamente le deduzioni difensive in ordine all'ubicazione del bar dell'indagato e alla disponibilità delle masserie di cui ha riferito il [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Quanto ai riscontri estrinseci individualizzanti il Tribunale ha richiamato circostanze tratte dalle operazioni Labirinto e Reale, attestanti gli assidui contatti dell'indagato con [OSCURATO:PERSONA], e da Rinascita2-Dedalo in ordine all'azione di intermediazione svolta dal ricorrente tra i fratelli D'Amico, del clan Mancuso di Limbadi, e soggetti riconducibili alla cosca di S. Luca nell'ambito delle trattative per la gestione di un deposito fiscale di carburanti. Si tratta di elementi che hanno attitudine ad operare in funzione di riscontro alle cennate chiamate ove si tenga conto della natura unitaria del fenomeno ndranghetista, giudiziariamente affermata dalla sentenza "Crimine", e del fatto che i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. possono consistere in elementi di qualsivoglia natura anche di carattere logico, che, oltre ad essere individualizzanti, e quindi avere direttamente ad oggetto la persona dell'incolpato in relazione allo specifico fatto a questi attribuito, debbono essere esterni alle dichiarazioni accusatorie, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente (Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Rv. 258759 - 01; Sez. 1, n. 33398 del 4/4/2012, Rv 252930-01). Nella specie i consolidati rapporti personali e d'affari con esponenti di altre cosche ndranghetiste costituiscono elementi suscettibili di convalidare la chiamata del [OSCURATO:PERSONA] tanto più ove si tenga conto delle massime di esperienza circa l'esclusione di soggetti estranei al fenomeno criminoso da funzioni di mediazione o, comunque, da ingenze negli affari d'interesse del sodalizio (Sez. 2, n. 6272 del 19/01/2017, Rv. 269294-01; n. 31541 del 30/05/2017, Rv. 270468 - 01). 4. Anche le doglianze in punto di trattamento cautelare sono manifestamente infondate in quanto il collegio cautelare a pag. 12 ha evidenziato l'assenza di elementi sintomatici di un allontanamento dell'indagato dal contesto mafioso d'appartenenza e la prossimità temporale delle manifestazioni delittuose con conseguente operatività della presunzione ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen., valutazione non scalfita dai generici assunti difensivi. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 9