CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 17327/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so proposto dal difensore diXXXXXXXXXXXXXXX avversol’ordinanza con cui in data 24.9.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha rigettatoun’istanza di ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio socialeo della detenzione domiciliare;Rilevato che il ricorso, in definitiva, lamenta una distonia tra le conclusioni cui è giunto ilTribunale di sorveglianza e le conclusioni dell’Uepe e della Procura generale;Osservato, a tal proposito, che il giudice di sorveglianza non è vincolato ai pareriespressi da altri organi che intervengono nel procedimento, fermo restando il dovere dispecifica motivazione nel caso in cui venga disatteso un parere, quale esplicazione delgenerale obbligo di motivazione e di esternazione delle ragioni logiche che rendanoConsiderato che, nel caso di specie, la motivazione del rigetto della richiesta delcondannato è del tutto adeguata e fa riferimento a diversi aspetti problematici rinvenibili nellasua situazione (la condanna per maltrattamenti protrattisi per quattro anni, le recentidenunce per truffa, la mancata percezione del disvalore e la minimizzazione delle condotteper come segnalate dallo stesso Uepe, la precaria condizione lavorativa, la mancanza diogni iniziativa risarcitoria, l’assenza di sintomi di positiva evoluzione della personalità delcondannato);Ritenuto che, dal canto suo, il ricorso si risolva essenzialmente nella prospettazione,non consentita in sede di legittimità, di una lettura alternativa degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata;Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 inquanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.