CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 22996/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16914-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore pro tempore, nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] e già Cassa di Risparmio di Parma e [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] M. PLATI, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 16914 sez. M1 -ud. 03-02-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimato - avverso la sentenza n. 721/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente denominata [OSCURATO:SOCIETA].) evocava in giudizio avanti al Tribunale di Parma la [OSCURATO:SOCIETA]. onde sentir dichiarare non dovuta la somma di € 208.741,78, che era stata illegittimamente addebitata sui conti correnti e sui conti anticipi a lei intestati da parte dell’istituto di credito a titolo di interessi anatocistici ed usurari, in virtù di clausole contrattuali da ritenersi nulle. Nel corso del giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. veniva dichiarata fallita in data 15 marzo 2013. Il Tribunale di Parma, con sentenza del 16 maggio 2016, dichiarava estinto il processo instaurato dalla società poi fallita, per mancata tempestiva riassunzione, e, nel contempo, riteneva privo di effetti l’intervento volontario in causa spiegato fuori udienza (con comparsa del 10 novembre 2014) da [OSCURATO:PERSONA], già socio e amministratore di Eco - [OSCURATO:SOCIETA]. sino all’ottobre 2008, in qualità di fideiussore della compagine attrice. 2. La Corte d’appello di Bologna rigettava, con sentenza pubblicata in data 18 febbraio 2020, l’impugnazione presentata dal Trebucchi, in quanto la natura del suo intervento, di natura adesiva, impediva di ravvisare una sua autonoma legittimazione a impugnare. Ric. 2020 n. 16914 sez. M1 -ud. 03-02-2022 -3- 3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già denominata [OSCURATO:SOCIETA].). L’intimato fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 105, comma 2, e 100 cod. proc. civ., in quanto la Corte distrettuale ha ritenuto inammissibile l’appello presentatodal Trebucchi avverso la sentenza di primo grado senza considerare che la stessa si era pronunciata sull’efficacia dell’intervento ad adiuvandum piuttosto che sul merito delle domande svolte dalla parte adiuvata; sussistevano, quindi, la legittimazione e l’interesse del Trebucchi a impugnare un provvedimento che, negando la tempestività e l’efficacia dell’intervento adesivo spiegato, aveva inciso in modo diretto e immediato nella sua sfera giuridica. 5. Il motivo, a giudizio di questo collegio, è inammissibile. La Corte d’appello ha registrato, in esordio, che il primo giudice aveva qualificato come privo di effetti l’intervento volontario in causa spiegato da [OSCURATO:PERSONA], dato che “l’effetto interruttivo si era verificato con effetto immediato il 15.3.2013 (data del fallimento)” e “che Trebucchi aveva spiegato intervento autonomo litisconsortile fuori udienza, con comparsa del 10.11.2014, ben oltre il momento ultimo (16.6.2013) in cui il giudizio avrebbe potuto ritualmente essere riassunto dalla parte interessata (i.e. fallimento), mancando quindi l’intervento di qualsiasi efficacia propulsiva del giudizio”. Ric. 2020 n. 16914 sez. M1 -ud. 03-02-2022 -4- Ha preso atto che l’appellante, con la prima doglianza, aveva rappresentato “l’anteriorità dell’intervento alla dichiarazione interruttiva”, aggiungendo poi “che il principio della decorrenza del termine per riassumere il giudizio dalla legale conoscenza …. deve valere anche per un terzo intervenuto ”. Ha ritenuto, infine, che una volta “risolta la questione specificamente attinente la qualificazione dell’intervento”, inquadrando lo stesso “nell’alveo dell’art. 105, 2° co., c.p.c.”, Trebucchi non fosse “legittimato a proporre impugnazione (se non in punto di spese: nessun motivo specifico è però stato al riguardo avanzato), che va pertanto dichiarata inammissibile”. L’odierno ricorrente non contesta che il terzo intervenuto adesivamente non abbia potere di impugnazione in linea generale, ma sostiene, facendo riferimento a una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 455/1997), che nel caso di specie la decisione del primo giudice avesse inciso in modo diretto sulla sua sfera giuridica, tramite la negazione dell’efficacia propulsiva dell’intervento, legittimando così l’impugnazione. È necessario prendere le mosse dalla qualificazione dell’interventodel Trebucchi, al quale la Corte di merito ha ritenuto di attribuire la natura di intervento adesivo dipendente, senza che, sul punto, sia stato sollevato alcun motivo di impugnazione. Rimane così definitivamente acclarata una simile natura della veste processuale assunta dal Trebucchiin seno al giudizio. Ciò posto, occorrerà poi ricordare comela Corte Costituzionale, con la sentenza evocata dal mezzo in esame, dopo aver preso atto del consolidato indirizzo giurisprudenziale che non riconosce all'interventore adesivo dipendente il potere di autonoma impugnazione della sentenza per la tutela del proprio interesse, abbia ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105, comma 2, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., in Ric. 2020 n. 16914 sez. M1 -ud. 03-02-2022 -5- quanto, se la parte assume effettivamente la veste di interventore adesivo dipendente, scegliendo di partecipare al processo in posizione subordinata a quella dell'adiuvato e di espletare un'attività accessoria, essa non può dolersi del mancato riconoscimento dei poteri non esercitati dall'adiuvato. Ciò nondimeno, qualora la parte, pur dichiarando di intervenire adesivamente, deduca un’autonoma pretesa di diritto, non può non riconoscersi ad essa un potere di impugnazione, affatto indipendente da quello delle altre parti. La giurisprudenza di questa Corte evocata dai giudici distrettuali (Cass., Sez. U., 5992/2012) si pone in questa pr ospettiva interpretativa costituzionalmente orientata, in quanto, nel ribadire che l'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare, fa salva l'impugnazione che sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico. L’odierno ricorrente vorrebbe ampliare il novero di queste eccezioni alla regola generale, inserendovi anche l’impugnazione volta a sostenere che l’attività dell’interventore adesivo dipendente avesse efficacia propulsiva del procedimento interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento, exart. 43, comma 3, l. fall.. Una simile tesi non può essere condivisa. In vero, i poteri dell’interveniente adesivo dipendente sono limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da tale parte; conseguentemente, se le parti del giudizio principale pongono termine al rapporto processuale, ovvero, per rinuncia od Ric. 2020 n. 16914 sez. M1 -ud. 03-02-2022 -6- acquiescenza delle stesse, la lite cessa di esistere, l'interveniente non ha il potere di far proseguire il processo (Cass. 6309/1994). I poteri dell’interveniente adesivo dipendente, quindi, sono limitati e si iscrivono nell’ambito di quelli della parte adiuvata, senza possibilità di dare autonomo e libero impulso al processo. Ne discende che la negazione dell’efficacia propulsiva dell’attività compiuta dal Trebucchi non incideva, direttamente e sfavorevolmente, su una sua autonoma pretesa di diritto, ma era l’immediata conseguenza del ruolo processuale di interventore ad adiuvandum da questi assunto e non poteva essere impugnata se non ponendo in contestazione una similequalificazione dell’intervento. 6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.500, di cui € 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v