CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25882/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - unitamente alla memoria scritta ritualmente depositata - avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine a episodi criminosi'in materia di stupefacenti, è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente argomentato in punto di responsabilità, avendo motivatamente dato conto degli elementi indiziari processualmente emersi, quali l'intestazione al prevenuto del recapito telefonico utilizzato per l'attività criminosa e l'assenza di voltura della stessa, costituente prova logico-deduttiva basata su precisi elementi di fatto, idonea ad affermare che dietro lo pseudonimo "[OSCURATO:PERSONA]", utilizzato per l'attività di spaccio, si celasse l'odierno ricorrente. Per il resto, è stato logicamente considerato che la norma punisce una serie di condotte alternative, e che nel caso le chat acquisite indicavano chiaramente la programmazione della consegna della droga pattuita. Per contro, le censure proposte tendono a prefigurare una non consentita rilettura delle fonti probatorie, così come a rivalutare le questioni attinenti all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e all'accesso alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, entrambe motivatamente negate secondo dai giudicanti secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M