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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12086/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LI Rilevato che il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli del 4 novembre 2021 (per i reati di estorsione, tentata e consumata, aggravate dalla finalità di agevolare il clan camorristico Vollaro, commessi dal novembre 2016 al febbraio 2017 in Portici) e del GIP del Tribunale di Napoli del 17 maggio 2023 (per i reati di estorsione, tentata e consumata, aggravate dalla finalità di agevolare il clan camorristico Mazzarella, commessi nell'ottobre 2020 in Portici); Rilevato che con il ricorso si deduce violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per non avere, il giudice dell'esecuzione, tenuto in debito conto l'omogeneità delle violazioni, il comune contesto spazio-temporale in cui le condotte venivano poste in essere, nonché la causale che lega gli illeciti in esame, rappresentata dalla volontà del ricorrente di compiere, in maniera sistematica, attività estorsiva nel territorio di riferimento; Ritenuto che le censure proposte sono manifestamente infondate, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto, inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, il quale ha ampiamente argomentato in ordine alla ritenuta inesistenza di un'unitaria programmazione criminosa, evidenziando il notevole lasso temporale tra loro intercorrente, nonché il diverso contesto associativo in cui sono maturati i fatti di cui alle condanne sopracitate; Considerato, infatti, che le condotte illecite sono state commesse a distanza di tre anni ed al fine di agevolare due differenti sodalizi camorristici, per cui è inibito ritenere che le stesse siano state oggetto di una preesistente deliberazione unitaria; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LI Rilevato che il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli del 4 novembre 2021 (per i reati di estorsione, tentata e consumata, aggravate dalla finalità di agevolare il clan camorristico Vollaro, commessi dal novembre 2016 al febbraio 2017 in Portici) e del GIP del Tribunale di Napoli del 17 maggio 2023 (per i reati di estorsione, tentata e consumata, aggravate dalla finalità di agevolare il clan camorristico Mazzarella, commessi nell'ottobre 2020 in Portici); Rilevato che con il ricorso si deduce violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per non avere, il giudice dell'esecuzione, tenuto in debito conto l'omogeneità delle violazioni, il comune contesto spazio-temporale in cui le condotte venivano poste in essere, nonché la causale che lega gli illeciti in esame, rappresentata dalla volontà del ricorrente di compiere, in maniera sistematica, attività estorsiva nel territorio di riferimento; Ritenuto che le censure proposte sono manifestamente infondate, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto, inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, il quale ha ampiamente argomentato in ordine alla ritenuta inesistenza di un'unitaria programmazione criminosa, evidenziando il notevole lasso temporale tra loro intercorrente, nonché il diverso contesto associativo in cui sono maturati i fatti di cui alle condanne sopracitate; Considerato, infatti, che le condotte illecite sono state commesse a distanza di tre anni ed al fine di agevolare due differenti sodalizi camorristici, per cui è inibito ritenere che le stesse siano state oggetto di una preesistente deliberazione unitaria; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
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