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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 34221/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 16 febbraio 2022, il G.U.P. presso il tribunale di Palermo, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anno 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione in ordine ai delitti allo stesso ascritti di truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e falso nella dichiarazione finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Caviglia deducendo con unico motivo insufficienza della motivazione quanto alla ritenuta colpevolezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod.proé.pen.

"il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 ) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nella esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, ex art. 129 cod.proc.pen.

Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma. 2 bis dell'art. 448 cod.proc.pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 17 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA].

Dett, IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].G.ovanna Verga [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERiA SECONDA SEZIONE PENALE;L l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 16 febbraio 2022, il G.U.P. presso il tribunale di Palermo, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anno 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione in ordine ai delitti allo stesso ascritti di truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e falso nella dichiarazione finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Caviglia deducendo con unico motivo insufficienza della motivazione quanto alla ritenuta colpevolezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod.proé.pen. "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 ) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nella esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, ex art. 129 cod.proc.pen. Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma. 2 bis dell'art. 448 cod.proc.pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]. Dett, IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].G.ovanna Verga [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERiA SECONDA SEZIONE PENALE;L l
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