CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43119/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VICENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con particolare riguardo alla mancata declaratoria di non esecutività della sentenza e al mancato riconoscimento del diritto di restituzione nel termine per proporre impugnazione; e si duole che la conferma della nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sia stata intesa come nomina fiduciaria e non come conferma della nomina a difensore d'ufficio del suddetto avvocato, in tal modo ritenendo rituale la notifica dell'estratto contumaciale ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. peri. presso il suo studio, ed effettiva la conoscenza del processo da parte della Tanase - sono manifestamente infondate, oltre che reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'esecuzione. Il Tribunale di Vicenza in composizione monocratica, con l'ordinanza impugnata, ha evidenziato, da un lato, che è principio consolidato quello secondo cui per la dichiarazione di nomina del difensore non siano necessarie formule sacramentali, di talché è irrilevante il fatto che la ricorrente abbia utilizzato impropriamente il termine "conferma" che sembrerebbe evocare l'esistenza di una precedente nomina fiduciaria; dall'altro, che la condannata ha fatto riferimento esplicito all'avv. [OSCURATO:PERSONA] come al proprio difensore di fiducia e che quest'ultimo, che per tutta la durata del processo è stato indicato come tale, non ha mai rappresentato l'inesistenza di un effettivo rapporto fiduciario con la sua assistita, né ha mai dichiarato di non accettare o di rinunciare al mandato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre