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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 33552/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2453/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], societ̀ per azioni aperta di diritto russo, con sede legale nella citt̀ di Mosca, via Arbat n. 10, numero di identificazione fiscale (INN) 7712040126, numero di registrazione statale (OGRN) 1027700092661, certificato di iscrizione n. 032175 rilasciato il 21 giugno 1994 dalla Camera di Commercio di Mosca, con ufficio di rappresentanza in Roma nella via Sardegna n. 38, [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del legale rappresentante per l’Italia Dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura notarile rilasciata nella [OSCURATO:PERSONA] dal notaio di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e domiciliata presso il suo studio legale in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 3. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- Avversola sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 88/2020 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 88/2020 dell'11 giugno 2020, che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli del 28 novembre 2017, con la quale, accertato un ritardo aereo nella tratta internazionale Shanghai-Mosca-Venezia-Roma effettuato da esso vettore non comunitario, era stato disapplicato il contratto di trasporto ed emessa condanna del vettore al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 500,00, in asserita applicazione degli artt. 1678, 1681 comma 1, cod. civ. e 949 e ss. cod. nav., pur riconoscendo e dichiarando l'inesistenza di alcun danno derivante da tale evento.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce Violazione di legge ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. sub specie art. 2002 cod. civ. in relazione agli artt. 1678, 1681, 1341 cod. civ. .

Precisa che il vizio della sentenza impugnata consiste nell'avere escluso dall'orizzonte valutativo l'esame dell'art 10 delle condizioni generali del contratto di trasporto Aeroflot, che escludono rilevanza contrattuale al ritardo, sul rilievo dell'applicabilità al caso di specie della Convenzione di Varsavia.

Sostiene che l'errore di individuazione della disciplina del trasporto si riflette sulla sentenza impugnata, giacché l'esame delle condizioni contrattuali avrebbe senz'altro portato ad una pronuncia di diverso tenore.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. sub specie art. 3 del regolamento Ce 261/2004 e artt. 1218, 1223 e 2697 cod. civ., in relazione all'applicabilità dell'art 7 dello stesso regolamento a fattispecie esclusa e dell'art. 12 delle preleggi .

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. sub specie art. 2059 e artt. 1223, 1226 e 2697 cod.civ. .

Precisa che il vizio della sentenza impugnata consiste nell'aver confermato la liquidazione dell'importo di euro 500,00, nella pur conclamata e riconosciuta inesistenza di alcun danno patrimoniale, quale compensazione dei lamentati disagi , ricondotti alla categoria del danno non patrimoniale in fattispecie di inesatto adempimento contrattuale, mediante l’ utilizzo de l criterio equitativo, invero al di fuori dei presupposti normativi , e che invece il tribunale in funzione di giudice di appello ha ritenuto fondato su base normativa , e cioè sul [OSCURATO:PERSONA] 261/2004.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all'art. 132 cod. proc. civ. per assenza totale di motivazione circa la ritenuta applicazione dell'art. 7 del [OSCURATO:PERSONA] n. 261/2004 al caso in esame .

Precisa che il vizio della sentenza impugnata consiste - nonostante la specifica deduzione di essa Aeroflot circa l'inapplicabilità del regolamento Ce al volo in partenza da un aeroporto extra UE in ragione della sua qualità di vettore extra UE- nell’aver invece ritenuto il citato [OSCURATO:PERSONA] applicabile al vettore extra UE convenuto in relazione ad un volo in partenza da un aeroporto extra UE, sul semplice rilievo che l'applicabilità del suddetto regolamento, nel cas o in esame, costituisce dato diffuso nella giurisprudenza di merito, atteso che, in assenza di specificazione in ordine al ritardo rilevante, ben può farsi riferimento alla elaborazion e giurisprudenzial e formatasi in relazione al [OSCURATO:PERSONA] n. 261/2004 , a mente del quale in caso di cancellazione del volo e/o ritardo prolungato superiore a tre ore spettano al passeggero gli strumenti di tutela ivi previsti, e cioè assistenza ex artt. 8 e 9, compensazione pecuniaria ex art. 7, ed eventuale risarcimento supplementare senza alcun'altra allegazione,.

5. In disparte il non marginale rilievo di inammissibilità dei quattro motivi di impugnazione, dedotti in parte in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., in parte in mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e la sua ratio decidendi, il Collegio ritiene anzitutto di esaminare la questione, per la quale si impone il rilievo d'ufficio, riguardante l’inammissibilit̀ del ricorso per nullità della procura speciale conferita al difensore quale conseguenza della mancata produzione in giudizio della procura notarile conferita al soggetto che ha proposto il ricorso in cassazione per la Aeroflot.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti già avuto modo di affermare che la mancanza del potere di rappresentanza, essendo quest'ultima una delle condizioni di esistenza del potere di azione, giustifica il rilievo officioso in sede di legittimità anche se non vi sia stata contestazione nei gradi di merito (v.

Cass., Sez.

Un., 04/03/2016, n. 4248).

5.1. Passando all’esame della questione della omessa produzione della procura notarile, va anzitutto premesso in linea generale che all'indispensabilità della qualità di rappresentante sostanziale fa riscontro la necessità di conferire per iscritto (art.77 cod. proc. civ.) la legittimazione processuale, così come quest'ultima non può esistere senza la prima (v.

Cass., Sez.

Un., 04/03/2016, n. 4248; Cass., Sez.

Un., 16/11/2009, n. 24179, secondo cui in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo).

Nel caso di specie sia l’epigrafe del ricorso sia il contenuto della allegata procura speciale alle liti, fanno espresso riferimento alla Aeroflot quale società di diritto russo, iscritta alla Camera di Commercio di Mosca, avente sede legale a Mosca, e ad una procura notarile rilasciata da un notaio di Mosca al soggetto, persona fisica, indicato quale suo legale rappresentante per l’Italia.

Sulla base di tali elementi soltanto non risulta possibile verificare la sussistenza dei poteri rappresentativi di colui che sta in giudizio in nome e per conto della Aeroflot, essendo invece necessario ed imprescindibile il deposito della procura notarile in forza della quale tali poteri sono stati conferiti.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento del potere rappresentativo al soggetto che ha proposto l'impugnazione in nome e per conto altrui non sorge automaticamente per effetto dell'esercizio di tale potere, ma solo in caso in contestazione, che può essere sollevata anche in sede di legittimità, in quanto essa riguarda un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale; qualora tale questione venga sollevata per la prima volta nel corso del giudizio di cassazione, deve essere riconosciuta all'interessato la possibilità di fornire la predetta dimostrazione, mediante la produzione, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., dei documenti comprovanti la legittimazione processuale (Cass., 30/10/2013, n. 24483; Cass., Sez.

Un., 04/03/2016, n. 4248).

Nel caso di specie, però, la società ricorrente ha omesso di depositare la procura notarile, in quanto non l’ha prodotta né col deposito del ricorso e neppure, a tutto concedere, con la memoria illustrativa.

5.2. Risulta pertanto violato il costante orientamento di questa Corte in tema di rappresentanza processuale, fondato sui seguenti principi, cui si intende dare continuità: - la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa; - questo principio si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto (Cass., 13/09/2007, n. 19162); - caso diverso, tuttavia, è quello in cui il soggetto conferente il mandato alle liti assume di avere il potere di rappresentare la società, non in ragione di una previsione statutaria - verificabile mediante la consultazione del registro delle imprese - , bensì in forza di un'apposita delega conferitagli dal legale rappresentante; - in particolare, qualora i poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione siano stati conferiti con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso (o il controricorso), sicché, qualora non sia rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante a una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso (Cass., 13/04/1999, n. n. 3643); - non basta neppure che colui che si qualifica come legale rappresentante in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l'atto non è stato prodotto, resta ferma l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (Cass., 21/10/2013, n. 23786; Cass., 07/05/2019, n. 11898; Cass., 15/09/2021, n. 24893).

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di prova in ordine alla sussistenza del potere rappresentativo della società ricorrente in capo alla persona fisica conferente il mandato alle liti.

7. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori del resistente, che dichiarano di essere antistatari.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 400,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro200,00, ed accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori del resistente, che dichiarano di essere antistatari.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2453/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], societ̀ per azioni aperta di diritto russo, con sede legale nella citt̀ di Mosca, via Arbat n. 10, numero di identificazione fiscale (INN) 7712040126, numero di registrazione statale (OGRN) 1027700092661, certificato di iscrizione n. 032175 rilasciato il 21 giugno 1994 dalla Camera di Commercio di Mosca, con ufficio di rappresentanza in Roma nella via Sardegna n. 38, [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del legale rappresentante per l’Italia Dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura notarile rilasciata nella [OSCURATO:PERSONA] dal notaio di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e domiciliata presso il suo studio legale in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 3. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- Avversola sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 88/2020 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 88/2020 dell'11 giugno 2020, che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli del 28 novembre 2017, con la quale, accertato un ritardo aereo nella tratta internazionale Shanghai-Mosca-Venezia-Roma effettuato da esso vettore non comunitario, era stato disapplicato il contratto di trasporto ed emessa condanna del vettore al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 500,00, in asserita applicazione degli artt. 1678, 1681 comma 1, cod. civ. e 949 e ss. cod. nav., pur riconoscendo e dichiarando l'inesistenza di alcun danno derivante da tale evento. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce Violazione di legge ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. sub specie art. 2002 cod. civ. in relazione agli artt. 1678, 1681, 1341 cod. civ. . Precisa che il vizio della sentenza impugnata consiste nell'avere escluso dall'orizzonte valutativo l'esame dell'art 10 delle condizioni generali del contratto di trasporto Aeroflot, che escludono rilevanza contrattuale al ritardo, sul rilievo dell'applicabilità al caso di specie della Convenzione di Varsavia. Sostiene che l'errore di individuazione della disciplina del trasporto si riflette sulla sentenza impugnata, giacché l'esame delle condizioni contrattuali avrebbe senz'altro portato ad una pronuncia di diverso tenore. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. sub specie art. 3 del regolamento Ce 261/2004 e artt. 1218, 1223 e 2697 cod. civ., in relazione all'applicabilità dell'art 7 dello stesso regolamento a fattispecie esclusa e dell'art. 12 delle preleggi . 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. sub specie art. 2059 e artt. 1223, 1226 e 2697 cod.civ. . Precisa che il vizio della sentenza impugnata consiste nell'aver confermato la liquidazione dell'importo di euro 500,00, nella pur conclamata e riconosciuta inesistenza di alcun danno patrimoniale, quale compensazione dei lamentati disagi , ricondotti alla categoria del danno non patrimoniale in fattispecie di inesatto adempimento contrattuale, mediante l’ utilizzo de l criterio equitativo, invero al di fuori dei presupposti normativi , e che invece il tribunale in funzione di giudice di appello ha ritenuto fondato su base normativa , e cioè sul [OSCURATO:PERSONA] 261/2004. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all'art. 132 cod. proc. civ. per assenza totale di motivazione circa la ritenuta applicazione dell'art. 7 del [OSCURATO:PERSONA] n. 261/2004 al caso in esame . Precisa che il vizio della sentenza impugnata consiste - nonostante la specifica deduzione di essa Aeroflot circa l'inapplicabilità del regolamento Ce al volo in partenza da un aeroporto extra UE in ragione della sua qualità di vettore extra UE- nell’aver invece ritenuto il citato [OSCURATO:PERSONA] applicabile al vettore extra UE convenuto in relazione ad un volo in partenza da un aeroporto extra UE, sul semplice rilievo che l'applicabilità del suddetto regolamento, nel cas o in esame, costituisce dato diffuso nella giurisprudenza di merito, atteso che, in assenza di specificazione in ordine al ritardo rilevante, ben può farsi riferimento alla elaborazion e giurisprudenzial e formatasi in relazione al [OSCURATO:PERSONA] n. 261/2004 , a mente del quale in caso di cancellazione del volo e/o ritardo prolungato superiore a tre ore spettano al passeggero gli strumenti di tutela ivi previsti, e cioè assistenza ex artt. 8 e 9, compensazione pecuniaria ex art. 7, ed eventuale risarcimento supplementare senza alcun'altra allegazione,. 5. In disparte il non marginale rilievo di inammissibilità dei quattro motivi di impugnazione, dedotti in parte in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., in parte in mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e la sua ratio decidendi, il Collegio ritiene anzitutto di esaminare la questione, per la quale si impone il rilievo d'ufficio, riguardante l’inammissibilit̀ del ricorso per nullità della procura speciale conferita al difensore quale conseguenza della mancata produzione in giudizio della procura notarile conferita al soggetto che ha proposto il ricorso in cassazione per la Aeroflot. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti già avuto modo di affermare che la mancanza del potere di rappresentanza, essendo quest'ultima una delle condizioni di esistenza del potere di azione, giustifica il rilievo officioso in sede di legittimità anche se non vi sia stata contestazione nei gradi di merito (v. Cass., Sez. Un., 04/03/2016, n. 4248). 5.1. Passando all’esame della questione della omessa produzione della procura notarile, va anzitutto premesso in linea generale che all'indispensabilità della qualità di rappresentante sostanziale fa riscontro la necessità di conferire per iscritto (art.77 cod. proc. civ.) la legittimazione processuale, così come quest'ultima non può esistere senza la prima (v. Cass., Sez. Un., 04/03/2016, n. 4248; Cass., Sez. Un., 16/11/2009, n. 24179, secondo cui in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo). Nel caso di specie sia l’epigrafe del ricorso sia il contenuto della allegata procura speciale alle liti, fanno espresso riferimento alla Aeroflot quale società di diritto russo, iscritta alla Camera di Commercio di Mosca, avente sede legale a Mosca, e ad una procura notarile rilasciata da un notaio di Mosca al soggetto, persona fisica, indicato quale suo legale rappresentante per l’Italia. Sulla base di tali elementi soltanto non risulta possibile verificare la sussistenza dei poteri rappresentativi di colui che sta in giudizio in nome e per conto della Aeroflot, essendo invece necessario ed imprescindibile il deposito della procura notarile in forza della quale tali poteri sono stati conferiti. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento del potere rappresentativo al soggetto che ha proposto l'impugnazione in nome e per conto altrui non sorge automaticamente per effetto dell'esercizio di tale potere, ma solo in caso in contestazione, che può essere sollevata anche in sede di legittimità, in quanto essa riguarda un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale; qualora tale questione venga sollevata per la prima volta nel corso del giudizio di cassazione, deve essere riconosciuta all'interessato la possibilità di fornire la predetta dimostrazione, mediante la produzione, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., dei documenti comprovanti la legittimazione processuale (Cass., 30/10/2013, n. 24483; Cass., Sez. Un., 04/03/2016, n. 4248). Nel caso di specie, però, la società ricorrente ha omesso di depositare la procura notarile, in quanto non l’ha prodotta né col deposito del ricorso e neppure, a tutto concedere, con la memoria illustrativa. 5.2. Risulta pertanto violato il costante orientamento di questa Corte in tema di rappresentanza processuale, fondato sui seguenti principi, cui si intende dare continuità: - la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa; - questo principio si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto (Cass., 13/09/2007, n. 19162); - caso diverso, tuttavia, è quello in cui il soggetto conferente il mandato alle liti assume di avere il potere di rappresentare la società, non in ragione di una previsione statutaria - verificabile mediante la consultazione del registro delle imprese - , bensì in forza di un'apposita delega conferitagli dal legale rappresentante; - in particolare, qualora i poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione siano stati conferiti con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso (o il controricorso), sicché, qualora non sia rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante a una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso (Cass., 13/04/1999, n. n. 3643); - non basta neppure che colui che si qualifica come legale rappresentante in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l'atto non è stato prodotto, resta ferma l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (Cass., 21/10/2013, n. 23786; Cass., 07/05/2019, n. 11898; Cass., 15/09/2021, n. 24893). 6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di prova in ordine alla sussistenza del potere rappresentativo della società ricorrente in capo alla persona fisica conferente il mandato alle liti. 7. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori del resistente, che dichiarano di essere antistatari. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 400,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro200,00, ed accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori del resistente, che dichiarano di essere antistatari. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst
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