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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14136/2026

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pore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 166/2024 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 01/07/2024 R.G.N. 121/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026Data pubblicazione 14/05/20261.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA], MiriamDonetti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeGiustiniano e [OSCURATO:PERSONA], premesso di esser stati dipendenticon contratto a tempo indeterminato di società alle quali inpassato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva appaltato il servizio direcapito della corrispondenza per la città di Genova e Provincia,convennero detta società, esponendo che, nell’anno 2010,aveva aggiudicato tale appalto alle società G.S.P. e Transystem;che gli istanti erano stati assunti da [OSCURATO:SOCIETA].; che allascadenza dell’appalto nel 2012 la nuova gara era stataaggiudicata alla sola Transystem e G.S.P. aveva licenziato tuttii propri dipendenti; che Transystem aveva rifiutato di assumerei ricorrenti licenziati da G.S.P., tranne 10 dipendenti e solo inseguito ad un protocollo d’intesa sindacale con [OSCURATO:PERSONA].p.a. del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che quest’ultima, nell’anno 2014, avevainternalizzato il servizio di recapito, non rinnovando i contrattidi appalto, e, in luogo di assumere i dipendenti licenziati dalleagenzie di recapito, aveva assunto nuovo personale concontratti a termine.2.

Tanto premesso in fatto, i ricorrenti dedussero che nellainternalizzazione del servizio recapito da parte di [OSCURATO:PERSONA].p.a. era ravvisabile un trasferimento di azienda ai sensidell'art. 2112 c.c., come tale implicante la giuridica continuitàdel rapporto di lavoro con la originaria committente; pertantochiesero accertarsi l’obbligo di assunzione da parte dellaconvenuta a decorrere dall'ottobre 2014, data dell'avvenutainternalizzazione; in ogni caso, chiesero accertarsi che Meazzi,[OSCURATO:PERSONA] e Giustiniano avevano diritto ad essereassunti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per effetto delle clausole socialiNumero registro generale 1150/2025tutelate dal diritto comunitario e che Donetti, Rosario MariaN umero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 14136/2026Pellegrini e Sarigu avevano diritto ad essere assunti dalla dettaData pubblicazione 14/05/2026società in luogo dei lavoratori assunti tramite chiamata diretta;in subordine, chiesero la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento del danno scaturente dalla illegittima condotta,sotto vari profili, della società committente.3.

Il Tribunale adito respinse le domande dei ricorrenti, constatuizione confermata dalla Corte di Appello di Genova.4.

Tale pronuncia è stata cassata da questa Corte con ordinanzan. 1589 del 2023 che ha accolto il secondo motivo di ricorso,dichiarando assorbiti gli altri sei, escludendo che allacontroversia potesse trovare applicazione il termine didecadenza dell'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183 del2010, come invece ritenuto dai giudici d’appello.5.

In sede di rinvio, la Corte genovese, con la sentenza quiimpugnata, ha respinto le domande dei ricorrenti inriassunzione, compensando le spese di ogni fase del giudizio.6.

In estrema sintesi e per quanto ancora possa rilevare inquesta sede di legittimità, la Corte ha escluso, in fatto, che nellaspecie fosse ravvisabile una operazione riconducibile nell’alveodi applicabilità dell’art. 2112 c.c., condividendo l’assunto circa«la mancata allegazione di circostanze di fatto idonee a risaliredall’operazione di internalizzazione ad una retrocessione diramo aziendale mediante trasferimento d’un nucleo, seppurminimo, di beni».7.

Quanto alla pretesa degli istanti di assunzione per effettodelle clausole sociali, anche in virtù del diritto dell’Unioneeuropea, la Corte territoriale, avuto riguardo all’art. 7 del CCNLper il personale dipendente da imprese esercenti servizi postaliin appalto relativamente alle ipotesi di subentro nell’appalto, hainnanzitutto considerato che l’appalto assegnato a TransystemNumero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026fosse stato aggiudicato con mutamento delle conNudmiezrioo dni rai ccolta generale 14136/2026Data pubblicazione 14/05/2026economiche e delle modalità organizzative e contrattuali, dimodo che, sulla base della disciplina collettiva, residuava soloun obbligo di consultazione e confronto; ha poi ritenuto chedetta disciplina «non è applicabile a [OSCURATO:PERSONA], che èassoggettata al differente contratto collettivo dei servizi postalie finanziari».8.

Secondo la Corte, poi, «una volta accertata anche lainsussistenza del diritto degli attuali riassumenti di essereassunti ex novo da [OSCURATO:PERSONA] a seguito dellainternalizzazione del servizio di recapito della corrispondenzanella città di Genova, perde rilevanza anche la questione relativaall’illiceità del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] consistentenell’aver assunto giovani portalettere trimestrali per losvolgimento del servizio internalizzato».9.

In merito alle domande di risarcimento dei danni, anchemorali ed esistenziali, autonomamente proposte dai ricorrentiper culpa in vigilando ed in eligendo, la Corte hapregiudizialmente ritenuto di decidere «sulla base della ragionepiù liquida», dichiarando la «nullità della domanda ex art. 414n. 4 c.p.c., in quanto non sorretta da specifiche argomentazioni,sia fattuali che di diritto, idonee ad individuare l’inadempimentodi [OSCURATO:PERSONA] nella gestione degli appalti».10.

Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso isoccombenti con sei motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.Entrambe le parti hanno depositato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 14136/2026Data pubblicazione 14/05/20261.

Con il primo motivo di ricorso – che, come i successivi, puòessere esposto secondo la sintesi offerta dalla stessa partericorrente - si denuncia: «Violazione o falsa applicazione dellenorme di diritto, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.relativamente alla violazione del principio di primazia e dieffettività del diritto eurounitario e degli artt. 21 e 30 della [OSCURATO:PERSONA] UE della direttiva 2000/78/CE,violazione e falsa interpretazione della giurisprudenza dellaCorte di Giustizia della Comunità europea in attuazione delledirettive 2001/23 e 1999/70 nonché dell’art. 394 c.p.c. perviolazione dell’ordinanza dell’Ecc.ma Corte n. 1589/23 ove laCorte territoriale non si è avveduta che P.I., internalizzando ilservizio postale prima affidato alle agenzie di recapito avrebbedovuto, trattandosi di una tipologia di trasferimento di azienda,riassumere tutti i dipendenti che prima lavoravano per detteagenzie con contratti a tempo indeterminato».Il complesso motivo non può trovare accoglimento.Esso presenta pregiudiziali profili di inammissibilità, atteso cheil vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o nonricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato,la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovveroche lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che siastata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie nonesattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass.n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007); sicché il sindacato sullaviolazione o falsa applicazione di una norma di dirittopresuppone la mediazione di una ricostruzione del fattoincontestata perché è quella che è stata operata dai giudici delmerito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione dellaNumero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnaNtuam,e rso id i èra ccolta generale 14136/2026Data pubblicazione 14/05/2026fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini delsindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio cheappunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra leparti.Nella specie, parte ricorrente non individua l’errore di diritto incui sarebbe incorsa la Corte territoriale, ma piuttosto assumeche, nella specie, sussisterebbe un trasferimento d’azienda;tuttavia, non parte dalla ricostruzione della vicenda storicaquale operata dai giudici del merito, ma propone una diversalettura e apprezzamento dei dati processuali e fattuali, per dipiù centrando il motivo sulla sussistenza di un giudicatoimplicito.Ma la dedotta violazione dell’art. 394 c.p.c., in connessione conl’art. 384 c.p.c., è priva di fondamento, in quanto dallapronuncia rescindente emerge chiaramente che la stessa hadeciso unicamente la questione della non applicabilità delladecadenza ex art. 32, co. 4, lett. d), L. 183/2010, condeclaratoria di assorbimento degli altri motivi del ricorso percassazione.L’assorbimento non equivale ad accoglimento implicito delleulteriori questioni poste dai motivi e non vincola in alcun modoil giudice di rinvio oltre il principio effettivamente enunciato.Quanto alle pretese violazioni del diritto dell’Unione, le doglianzenon sono conferenti rispetto alla ratio della decisioneimpugnata, la quale, in diritto, non nega affatto che un processodi internalizzazione di un servizio appaltato possa configurareuna ipotesi di trasferimento d’azienda, ma si limita ad accertareche, nella specie, i ricorrenti non avevano neanche allegatoNumero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026circostanze di fatto idonee a dimostrare, nel caso concNruemteoro, dli ara ccolta generale 14136/2026Data pubblicazione 14/05/2026riconducibilità dell’operazione alla sfera di applicabilità dell’art.2112 c.c.Parte ricorrente non confuta adeguatamente tale statuizione edè sufficiente ribadire che, secondo questa Corte, «in tema ditrasferimento di ramo d'azienda, la verifica della sussistenza deipresupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza,rilevanti ai sensi dell'art. 2112, comma 5, c.c., integra unaccertamento di fatto riservato al giudice di merito» (Cass. n.7364/2021, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att.c.p.c. sui limiti del sindacato di legittimità nelle ipotesi ditrasferimento d’azienda).Nella specie, la Corte territoriale ha accertato che, cessatol’appalto, Poste ha svolto il servizio con propria organizzazionee senza acquisire mezzi o personale dell’appaltatore; i ricorrentipretendono una diversa valutazione di circostanze fattuali,inibita a questo giudice di legittimità.La stessa Corte di Giustizia, cui si è uniformata la giurisprudenzainterna (cfr. Cass. n. 6770/2017; Cass. n. 12720/2017),richiede la prova del passaggio di elementi idonei a integrarel’entità trasferita, che devono essere valutati nel lorocomplesso, non essendo mai decisivo un unico elemento, inparticolare la mera prosecuzione dell’attività prima appaltata,risultando necessario, in particolare nei settori labour intensive,la riassunzione di una parte essenziale del personale idonea adimostrare il trasferimento di un nucleo organizzato.In ordine, poi, alla invocazione della direttiva 1999/70 e allagiurisprudenza comunitaria relativa, fermi i pregiudiziali profilidi inammissibilità, la doglianza risulta inconferente rispetto allaposizione giuridica dei ricorrenti nella presente causa, che nonpossono far valere in proprio l’eventuale lesione di un dirittoNumero registro generale 1150/2025altrui: essi, infatti, non deducono un abuso di contratti a termineN umero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 14136/2026da parte di Poste nei loro confronti, ma piuttosto affermanoData pubblicazione 14/05/2026l’illegittimità di contratti stipulati con terzi quale fondamento diun preteso diritto all’assunzione.

La prospettazione, però, ruotasulla pretesa esistenza di un trasferimento d’azienda, per cuicorrettamente la sentenza impugnata qualifica il profilo deicontratti a termine con terzi come irrilevante nella controversiauna volta escluso il diritto al trasferimento o all’assunzione exnovo dei lavoratori ricorrenti.2.

Il secondo motivo denuncia: «violazione o falsa applicazione,ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sotto altro profilo, delprincipio di primazia e di effettività del diritto eurounitario conriferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dellaComunità europea in attuazione della direttiva 2001/23 e delladirettiva 1999/70 nella misura in cui la sentenza impugnata haritenuto che detta normativa sia derogabile pattiziamente adopera dell’art. 7 CCNL del comparto dei servizi postali, inparticolare nella misura in cui esso è interpretato nel senso chele guarentigie imposte dall’ordinamento eurounitario in casi dimutamento del datore di lavoro nei cambi di appalto sonosoddisfatte con un mero obbligo di consultazione dei nuovisoggetti appaltatori con i lavoratori in sede sindacale».Il motivo non può trovare accoglimento per concorrenti ragioni.Come eccepito dalla società controricorrente, non viene indicatodove e quando risulti depositato integralmente il CCNL di cui siinvoca l’interpretazione a mente del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.Invero, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione chenon specifichi se il contratto collettivo nazionale sia statoprodotto integralmente (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 20075/2010) el'avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento siaNumero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026rinvenibile (Cass., Sez.

Un., n. 25038/2013; Cass., Sez.N Uumne.ro, dni r.a ccolta generale 14136/2026Data pubblicazione 14/05/20267161/2010; conformi: Cass. nn. 17602/2011 e n. 124/2013).In disparte questo profilo di inammissibilità, nel corpo delmotivo, nella sostanza, vengono contestate le valutazioni inordine a circostanze fattuali, quali la riduzione complessiva delservizio operata con l’appalto, sollecitando un sindacatoestraneo al giudizio di legittimità.In ogni caso, la censura non riesce a confutare in diritto – senon con una astratta invocazione dei principi di primazia e dieffettività del diritto dell’Unione non messi in discussione - ildirimente assunto della Corte territoriale che ha rilevato comel’ambito di applicazione soggettiva del contratto collettivoinvocato riguardi le imprese che si succedono negli appalti e nonla committente Poste che applica evidentemente un diversoCCNL.3.

Il terzo mezzo denuncia: «violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. inrelazione all’intangibilità del giudicato portato dall’ordinanzarescindente portato (ndr. così nel testo) dall’art. 394 c.p.c. làdove ha ritenuto di poter inserire, nella struttura “chiusa” delgiudizio rescissorio, una eccezione processuale (l’asseritaformazione di giudicato interno) che era stata giudicataassorbita nel giudizio rescindente con l’ordinanza n. 1589/23».Il motivo è privo di fondamento perché l’ordinanza rescindente– come già innanzi evidenziato - non realizza alcun giudicatointerno diverso da quello inerente all’inapplicabilità incontroversia della decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010.Pertanto, proprio perché ogni altra questione sollevatadall’originario ricorso per cassazione era stata dichiarataassorbita, il giudice del rinvio ben poteva delibare la nullità dellaNumero registro generale 1150/2025domanda di risarcimento del danno originariamente avanzataN umero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 14136/2026dai lavoratori.Data pubblicazione 14/05/20264.

Il quarto motivo denuncia – secondo la sintesi predispostadalla stessa difesa dei ricorrenti - la «violazione o falsaapplicazione di norme di diritto, ex art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. nella parte in cui, travisando le risultanze processuali,ha ritenuto che: il nuovo appaltatore di Poste nell’anno 2012,TRANSYSTEM, ha subito “una contrazione delle attivitàappaltate”, quando in realtà ha visto accrescersi il propriofatturato del 58,91%. - non sarebbe provato che i lavoratoririmasti disoccupati per effetto del cambio di appalto nonavrebbero provato di aver agito esecutivamente per ottenere leproprie spettanze nei confronti della datrice di lavoro quando viè la prova in atti (doc.) tanto che l’escussione coattiva dellaaveva dato esito negativo quanto che l’escussione era statapromossa proprio dagli ex dipendenti».La censura è inammissibile.Si deduce un travisamento probatorio al di fuori dei limiticonsentiti dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n.5792 del 2024.Con la pronuncia si è oramai chiarito che: «Il travisamento delcontenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svistaconcernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica dellariconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio,trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione perrevocazione per errore di fatto, in concorso dei presuppostirichiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fattoprobatorio abbia costituito un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento riflettala lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, ilNumero registro generale 1150/2025vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, aNi umero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 14136/2026sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti diData pubblicazione 14/05/2026fatto processuale o sostanziale».Concorso dei presupposti di legge che, per quanto riguarda ilvizio di cui al n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., ricorre esclusivamente,per il tramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo dimotivazione, nella quadruplice nota declinazione che le stesseSezioni Unite più volte ne hanno dato: la “mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico” e la “motivazioneapparente”; il “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile” (cfr., tra le altre, Cass., Sez.

Un., n.22232/2016; v. pure Cass., Sez.

Un., n. 16599/2016).Nella specie neanche viene prospettato con le censure in esameun error in procedendo tale da determinare la radicale nullitàdella motivazione; piuttosto si contesta l’apprezzamento dirisultanze processuali come operato dai giudici d’appello.[OSCURATO:PERSONA].

Sez.

Un. n. 5792/2024 cit. ha evidenziato che, «sesi ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso ditravisamento della prova, […], rendendo pervio l’articolo 115c.p.c. ben oltre il significato che ad esso è riconosciuto (cfr.Cass.

SS.UU. n. 20867 del 2020), il giudizio di cassazioneobbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato asvolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull’interocompendio delle “carte” processuali, sicché la latitudine delgiudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l’assettoanteriforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di più»,assegnando «alla Corte di cassazione il potere di rifare daccapoil giudizio di merito».Numero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/20265.

Il quinto motivo denuncia: «violazione o falsa applicazNiuomnereo ddi rai ccolta generale 14136/2026Data pubblicazione 14/05/2026norme di diritto ai sensi dell'art 360 n. 3 c.p.c. in relazioneall’art. 116 c.p.c. sul riparto dell’onere della prova perchéproprio il ricordato principio della “liquidità” della provaimponeva che l’onere della prova che le assunzioni a terminenon erano dettate da carenze in organico fosse in capo a PosteItaliane e, in caso contrario, avrebbe dovuto accettare i mezzidi prova proposti dai ricorrenti».Il motivo non può essere accolto per concorrenti profili.Innanzitutto, si denuncia impropriamente la violazione dell’art.116 c.p.c.Invero, come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr.Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020), la violazione di taledisposizione è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, nonabbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo dilegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora laprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiainvece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento; mentre, ove si deduca che il giudice hasolamente male esercitato il suo prudente apprezzamento dellaprova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo in presenzadei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte finda Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014.Inoltre, per risalente e condiviso insegnamento (di recenteribadito, v.

Cass. n. 15333/2025; Cass. n. 27610/2024), lamancata ammissione della prova testimoniale o di altra provaNumero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cNuumi eeros dsi ara ccolta generale 14136/2026Data pubblicazione 14/05/2026abbia determinato l'omissione di motivazione su un puntodecisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessaovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrarecircostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e nondi mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorieche hanno determinato il convincimento del giudice di merito,di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva difondamento (Cass. n. 11457/2007; conformi: Cass. n.4369/2009; Cass. n. 5377/2011; Cass. n. 16214/2019; Cass.n. 18072/2024).Inoltre, spetta esclusivamente al giudice del merito valutare glielementi di prova già acquisiti e la pertinenza di quelli richiesti- senza che possa neanche essere invocata la lesione dell'art. 6,primo comma, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomoal fine di censurare l'ammissibilità di mezzi di provaconcretamente decisa dal giudice nazionale (Cass. n.13603/2011; Cass. n. 17004/2018) – con una valutazione chenon è sindacabile nel giudizio di legittimità al di fuori dei rigorosilimiti imposti dalla novellata formulazione dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalleSezioni unite già citate (cfr. Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054del 2014).Con la censura in esame non viene evidenziato che la mancataammissione della prova abbia riguardato un unico fatto storicoche avesse la caratteristica di essere realmente decisivo, nelsenso patrocinato da questa Corte, ossia che, se fosse statovalutato, avrebbe condotto ad un esito diverso della lite, conprognosi di certezza e non di mera possibilità (v., tra molte,Cass., Sez.

Un. n. 3670/2015 e n. 14477/2015).Numero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026Neanche si specifica adeguatamente quali fossero i coNnutmeerno udi tria ccolta generale 14136/2026Data pubblicazione 14/05/2026delle istanze istruttorie che sarebbero state erroneamenterespinte, in modo tale da consentire a questa Corte di delibarnein limine litis la eventuale forza dirimente.Infine, si trascura di considerare che ogni questioneconcernente il preteso abusivo ricorso dei contratti a terminerispetto alla posizione di terzi non è stata giudicata rilevantenella presente controversia per le ragioni esposte al primomotivo di ricorso.6.

Il sesto motivo denuncia: «Error in iudicando ex art. 360., n.3 c.p.c. per la violazione sentenze della Corte Ue, Grandesezione, 13 giugno 2006, in causa C-173/03, Traghetti delMediterraneo Spa e Corte di Giustizia, sentenza 24 novembre2011, in causa C-379/10, Commissione europea controRepubblica italiana nonché violazione e falsa applicazione dellaLegge n. 18/15 emanata dall’Italia in ottemperanza delleprefate sentenze nella presente fattispecie».La censura è inammissibile in quanto non si rivolge ad alcunaspecifica statuizione contenuta nella sentenza gravata,dolendosi piuttosto di una generica ingiustizia della decisioneper un supposto malgoverno del diritto dell’Unione ad opera deigiudici del rinvio.Con evidenza, la questione della responsabilità dello Stato pergiudizio di cassazione avverso la sentenza adottata dalla Corteterritoriale in sede di rinvio e la responsabilità ex L. 117/1988presuppone una diversa azione, un diverso petitum e unadiversa causa petendi.Numero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/20267.

Da ultimo, occorre dare conto della istanza diN umrienrov dii ora ccolta generale 14136/2026Data pubblicazione 14/05/2026pregiudiziale ex art. 267 TFUE formulata in memoria dairicorrenti avuto riguardo alla Direttiva 2001/23.Opportuno premettere che, secondo questa Corte Suprema,l’obbligo di rinvio per il giudice nazionale di ultima istanza vienemeno quando non sussista la necessità di una pronunciapregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto laquestione sollevata sia materialmente identica ad altra, giàsottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sulproblema giuridico esaminato si sia formata una consolidatagiurisprudenza di detta Corte (tra molte: Cass. n. 4776/2012);similmente, il rinvio pregiudiziale, quantunque obbligatorio peri giudici di ultima istanza, presuppone che la questioneinterpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al themadecidendum sottoposto all’esame del giudice nazionale e allenorme interne che lo disciplinano (Cass., Sez.

Un., n.8095/2007; v. pure Cass., Sez.

Un., n. 20701/2013).D'altro canto, è incontrastato l’enunciato, più volte ribadito daquesta Corte a Sezioni unite, secondo cui la Corte di Giustizia,nell'esercizio del potere di interpretazione delle norme unionalinon operi come giudice del caso concreto, bensì come interpretedi disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte delgiudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva lafunzione giurisdizionale (Cass., Sez.

Un., n. 30301/2017; inprecedenza: Cass., Sez.

Un., nn. 16886/2013, 2403/14,2242/15, 23460/15, 23461/15, 10501/16 e 14043/16).Tali arresti appaiono coerenti anche con quanto statuito dallastessa Corte di Giustizia (tra le recenti: CGUE, Grande Sezione,15 ottobre 2024, C-144/23), atteso che una giurisdizionenazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorsogiurisdizionale di diritto interno è esonerata dall’obbligo previstoNumero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026dall’articolo 267 TFUE quando abbia constatato che la quNeusmteiroo ndi era ccolta generale 14136/2026Data pubblicazione 14/05/2026sollevata non è rilevante, o che la disposizione del dirittodell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazioneda parte della Corte di Giustizia, oppure che la correttainterpretazione del diritto dell’Unione si impone con taleevidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (cfr.

CGUE,sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, punto 21,nonché del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] eCatania Multiservizi, C-561/19, punto 33; sentenze del 15settembre 2005, [OSCURATO:PERSONA], C-495/03, punto 37,nonché del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] eCatania Multiservizi, C-561/19, punto 50 e giurisprudenza ivicitata).Tanto premesso, avuto riguardo alle circostanze di causa e allaconcreta interpretazione delle norme di diritto interno applicabilialla controversia, questa Corte non ritiene sussistano lecondizioni per attivare la procedura ex art. 267 TFUE, sia perchéle disposizioni della direttiva 2001/23 sono già state oggetto diinterpretazione da parte della Corte di Giustizia, che si èespressa più volte in proposito, come dimostrano anche i plurimiriferimenti a tali pronunce operati dalla stessa parte istante, siaperché le questioni interpretative, peraltro genericamenteprospettate dai ricorrenti, non assumono immediata rilevanza inrelazione al thema decidendum sottoposto all’esame delCollegio e alle ragioni di reiezione dei motivi di ricorso percassazione, non operando la Corte di Giustizia dell’Unioneeuropea come giudice del caso concreto e spettando a questaCorte delibare il nesso di incidenza dell’astratta questionepregiudiziale prospettata con la soluzione della fattispecieconcreta (cfr. Cass. n. 33146/2024, con la giurisprudenza ivicitata; conf.

Cass. n. 9516/2026).Numero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 14136/20268.

In conclusione, il ricorso deve essere nel suo complessoData pubblicazione 14/05/2026respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate comeda dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i soccombenti alpagamento delle spese liquidate in euro 6.000,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso speseforfettario nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026.La PresidenteDott.ssa Adriana DoronzoNumero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 14136/2026Dat a pubblicazione 14/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 166/2024 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 01/07/2024 R.G.N. 121/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026Data pubblicazione 14/05/20261. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA], MiriamDonetti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeGiustiniano e [OSCURATO:PERSONA], premesso di esser stati dipendenticon contratto a tempo indeterminato di società alle quali inpassato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva appaltato il servizio direcapito della corrispondenza per la città di Genova e Provincia,convennero detta società, esponendo che, nell’anno 2010,aveva aggiudicato tale appalto alle società G.S.P. e Transystem;che gli istanti erano stati assunti da [OSCURATO:SOCIETA].; che allascadenza dell’appalto nel 2012 la nuova gara era stataaggiudicata alla sola Transystem e G.S.P. aveva licenziato tuttii propri dipendenti; che Transystem aveva rifiutato di assumerei ricorrenti licenziati da G.S.P., tranne 10 dipendenti e solo inseguito ad un protocollo d’intesa sindacale con [OSCURATO:PERSONA].p.a. del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che quest’ultima, nell’anno 2014, avevainternalizzato il servizio di recapito, non rinnovando i contrattidi appalto, e, in luogo di assumere i dipendenti licenziati dalleagenzie di recapito, aveva assunto nuovo personale concontratti a termine.2. Tanto premesso in fatto, i ricorrenti dedussero che nellainternalizzazione del servizio recapito da parte di [OSCURATO:PERSONA].p.a. era ravvisabile un trasferimento di azienda ai sensidell'art. 2112 c.c., come tale implicante la giuridica continuitàdel rapporto di lavoro con la originaria committente; pertantochiesero accertarsi l’obbligo di assunzione da parte dellaconvenuta a decorrere dall'ottobre 2014, data dell'avvenutainternalizzazione; in ogni caso, chiesero accertarsi che Meazzi,[OSCURATO:PERSONA] e Giustiniano avevano diritto ad essereassunti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per effetto delle clausole socialiNumero registro generale 1150/2025tutelate dal diritto comunitario e che Donetti, Rosario MariaN umero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 14136/2026Pellegrini e Sarigu avevano diritto ad essere assunti dalla dettaData pubblicazione 14/05/2026società in luogo dei lavoratori assunti tramite chiamata diretta;in subordine, chiesero la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento del danno scaturente dalla illegittima condotta,sotto vari profili, della società committente.3. Il Tribunale adito respinse le domande dei ricorrenti, constatuizione confermata dalla Corte di Appello di Genova.4. Tale pronuncia è stata cassata da questa Corte con ordinanzan. 1589 del 2023 che ha accolto il secondo motivo di ricorso,dichiarando assorbiti gli altri sei, escludendo che allacontroversia potesse trovare applicazione il termine didecadenza dell'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183 del2010, come invece ritenuto dai giudici d’appello.5. In sede di rinvio, la Corte genovese, con la sentenza quiimpugnata, ha respinto le domande dei ricorrenti inriassunzione, compensando le spese di ogni fase del giudizio.6. In estrema sintesi e per quanto ancora possa rilevare inquesta sede di legittimità, la Corte ha escluso, in fatto, che nellaspecie fosse ravvisabile una operazione riconducibile nell’alveodi applicabilità dell’art. 2112 c.c., condividendo l’assunto circa«la mancata allegazione di circostanze di fatto idonee a risaliredall’operazione di internalizzazione ad una retrocessione diramo aziendale mediante trasferimento d’un nucleo, seppurminimo, di beni».7. Quanto alla pretesa degli istanti di assunzione per effettodelle clausole sociali, anche in virtù del diritto dell’Unioneeuropea, la Corte territoriale, avuto riguardo all’art. 7 del CCNLper il personale dipendente da imprese esercenti servizi postaliin appalto relativamente alle ipotesi di subentro nell’appalto, hainnanzitutto considerato che l’appalto assegnato a TransystemNumero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026fosse stato aggiudicato con mutamento delle conNudmiezrioo dni rai ccolta generale 14136/2026Data pubblicazione 14/05/2026economiche e delle modalità organizzative e contrattuali, dimodo che, sulla base della disciplina collettiva, residuava soloun obbligo di consultazione e confronto; ha poi ritenuto chedetta disciplina «non è applicabile a [OSCURATO:PERSONA], che èassoggettata al differente contratto collettivo dei servizi postalie finanziari».8. Secondo la Corte, poi, «una volta accertata anche lainsussistenza del diritto degli attuali riassumenti di essereassunti ex novo da [OSCURATO:PERSONA] a seguito dellainternalizzazione del servizio di recapito della corrispondenzanella città di Genova, perde rilevanza anche la questione relativaall’illiceità del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] consistentenell’aver assunto giovani portalettere trimestrali per losvolgimento del servizio internalizzato».9. In merito alle domande di risarcimento dei danni, anchemorali ed esistenziali, autonomamente proposte dai ricorrentiper culpa in vigilando ed in eligendo, la Corte hapregiudizialmente ritenuto di decidere «sulla base della ragionepiù liquida», dichiarando la «nullità della domanda ex art. 414n. 4 c.p.c., in quanto non sorretta da specifiche argomentazioni,sia fattuali che di diritto, idonee ad individuare l’inadempimentodi [OSCURATO:PERSONA] nella gestione degli appalti».10. Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso isoccombenti con sei motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.Entrambe le parti hanno depositato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 14136/2026Data pubblicazione 14/05/20261. Con il primo motivo di ricorso – che, come i successivi, puòessere esposto secondo la sintesi offerta dalla stessa partericorrente - si denuncia: «Violazione o falsa applicazione dellenorme di diritto, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.relativamente alla violazione del principio di primazia e dieffettività del diritto eurounitario e degli artt. 21 e 30 della [OSCURATO:PERSONA] UE della direttiva 2000/78/CE,violazione e falsa interpretazione della giurisprudenza dellaCorte di Giustizia della Comunità europea in attuazione delledirettive 2001/23 e 1999/70 nonché dell’art. 394 c.p.c. perviolazione dell’ordinanza dell’Ecc.ma Corte n. 1589/23 ove laCorte territoriale non si è avveduta che P.I., internalizzando ilservizio postale prima affidato alle agenzie di recapito avrebbedovuto, trattandosi di una tipologia di trasferimento di azienda,riassumere tutti i dipendenti che prima lavoravano per detteagenzie con contratti a tempo indeterminato».Il complesso motivo non può trovare accoglimento.Esso presenta pregiudiziali profili di inammissibilità, atteso cheil vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o nonricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato,la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovveroche lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che siastata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie nonesattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass.n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007); sicché il sindacato sullaviolazione o falsa applicazione di una norma di dirittopresuppone la mediazione di una ricostruzione del fattoincontestata perché è quella che è stata operata dai giudici delmerito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione dellaNumero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnaNtuam,e rso id i èra ccolta generale 14136/2026Data pubblicazione 14/05/2026fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini delsindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio cheappunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra leparti.Nella specie, parte ricorrente non individua l’errore di diritto incui sarebbe incorsa la Corte territoriale, ma piuttosto assumeche, nella specie, sussisterebbe un trasferimento d’azienda;tuttavia, non parte dalla ricostruzione della vicenda storicaquale operata dai giudici del merito, ma propone una diversalettura e apprezzamento dei dati processuali e fattuali, per dipiù centrando il motivo sulla sussistenza di un giudicatoimplicito.Ma la dedotta violazione dell’art. 394 c.p.c., in connessione conl’art. 384 c.p.c., è priva di fondamento, in quanto dallapronuncia rescindente emerge chiaramente che la stessa hadeciso unicamente la questione della non applicabilità delladecadenza ex art. 32, co. 4, lett. d), L. 183/2010, condeclaratoria di assorbimento degli altri motivi del ricorso percassazione.L’assorbimento non equivale ad accoglimento implicito delleulteriori questioni poste dai motivi e non vincola in alcun modoil giudice di rinvio oltre il principio effettivamente enunciato.Quanto alle pretese violazioni del diritto dell’Unione, le doglianzenon sono conferenti rispetto alla ratio della decisioneimpugnata, la quale, in diritto, non nega affatto che un processodi internalizzazione di un servizio appaltato possa configurareuna ipotesi di trasferimento d’azienda, ma si limita ad accertareche, nella specie, i ricorrenti non avevano neanche allegatoNumero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026circostanze di fatto idonee a dimostrare, nel caso concNruemteoro, dli ara ccolta generale 14136/2026Data pubblicazione 14/05/2026riconducibilità dell’operazione alla sfera di applicabilità dell’art.2112 c.c.Parte ricorrente non confuta adeguatamente tale statuizione edè sufficiente ribadire che, secondo questa Corte, «in tema ditrasferimento di ramo d'azienda, la verifica della sussistenza deipresupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza,rilevanti ai sensi dell'art. 2112, comma 5, c.c., integra unaccertamento di fatto riservato al giudice di merito» (Cass. n.7364/2021, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att.c.p.c. sui limiti del sindacato di legittimità nelle ipotesi ditrasferimento d’azienda).Nella specie, la Corte territoriale ha accertato che, cessatol’appalto, Poste ha svolto il servizio con propria organizzazionee senza acquisire mezzi o personale dell’appaltatore; i ricorrentipretendono una diversa valutazione di circostanze fattuali,inibita a questo giudice di legittimità.La stessa Corte di Giustizia, cui si è uniformata la giurisprudenzainterna (cfr. Cass. n. 6770/2017; Cass. n. 12720/2017),richiede la prova del passaggio di elementi idonei a integrarel’entità trasferita, che devono essere valutati nel lorocomplesso, non essendo mai decisivo un unico elemento, inparticolare la mera prosecuzione dell’attività prima appaltata,risultando necessario, in particolare nei settori labour intensive,la riassunzione di una parte essenziale del personale idonea adimostrare il trasferimento di un nucleo organizzato.In ordine, poi, alla invocazione della direttiva 1999/70 e allagiurisprudenza comunitaria relativa, fermi i pregiudiziali profilidi inammissibilità, la doglianza risulta inconferente rispetto allaposizione giuridica dei ricorrenti nella presente causa, che nonpossono far valere in proprio l’eventuale lesione di un dirittoNumero registro generale 1150/2025altrui: essi, infatti, non deducono un abuso di contratti a termineN umero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 14136/2026da parte di Poste nei loro confronti, ma piuttosto affermanoData pubblicazione 14/05/2026l’illegittimità di contratti stipulati con terzi quale fondamento diun preteso diritto all’assunzione. La prospettazione, però, ruotasulla pretesa esistenza di un trasferimento d’azienda, per cuicorrettamente la sentenza impugnata qualifica il profilo deicontratti a termine con terzi come irrilevante nella controversiauna volta escluso il diritto al trasferimento o all’assunzione exnovo dei lavoratori ricorrenti.2. Il secondo motivo denuncia: «violazione o falsa applicazione,ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sotto altro profilo, delprincipio di primazia e di effettività del diritto eurounitario conriferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dellaComunità europea in attuazione della direttiva 2001/23 e delladirettiva 1999/70 nella misura in cui la sentenza impugnata haritenuto che detta normativa sia derogabile pattiziamente adopera dell’art. 7 CCNL del comparto dei servizi postali, inparticolare nella misura in cui esso è interpretato nel senso chele guarentigie imposte dall’ordinamento eurounitario in casi dimutamento del datore di lavoro nei cambi di appalto sonosoddisfatte con un mero obbligo di consultazione dei nuovisoggetti appaltatori con i lavoratori in sede sindacale».Il motivo non può trovare accoglimento per concorrenti ragioni.Come eccepito dalla società controricorrente, non viene indicatodove e quando risulti depositato integralmente il CCNL di cui siinvoca l’interpretazione a mente del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.Invero, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione chenon specifichi se il contratto collettivo nazionale sia statoprodotto integralmente (cfr. Cass., Sez. Un., n. 20075/2010) el'avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento siaNumero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026rinvenibile (Cass., Sez. Un., n. 25038/2013; Cass., Sez.N Uumne.ro, dni r.a ccolta generale 14136/2026Data pubblicazione 14/05/20267161/2010; conformi: Cass. nn. 17602/2011 e n. 124/2013).In disparte questo profilo di inammissibilità, nel corpo delmotivo, nella sostanza, vengono contestate le valutazioni inordine a circostanze fattuali, quali la riduzione complessiva delservizio operata con l’appalto, sollecitando un sindacatoestraneo al giudizio di legittimità.In ogni caso, la censura non riesce a confutare in diritto – senon con una astratta invocazione dei principi di primazia e dieffettività del diritto dell’Unione non messi in discussione - ildirimente assunto della Corte territoriale che ha rilevato comel’ambito di applicazione soggettiva del contratto collettivoinvocato riguardi le imprese che si succedono negli appalti e nonla committente Poste che applica evidentemente un diversoCCNL.3. Il terzo mezzo denuncia: «violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. inrelazione all’intangibilità del giudicato portato dall’ordinanzarescindente portato (ndr. così nel testo) dall’art. 394 c.p.c. làdove ha ritenuto di poter inserire, nella struttura “chiusa” delgiudizio rescissorio, una eccezione processuale (l’asseritaformazione di giudicato interno) che era stata giudicataassorbita nel giudizio rescindente con l’ordinanza n. 1589/23».Il motivo è privo di fondamento perché l’ordinanza rescindente– come già innanzi evidenziato - non realizza alcun giudicatointerno diverso da quello inerente all’inapplicabilità incontroversia della decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010.Pertanto, proprio perché ogni altra questione sollevatadall’originario ricorso per cassazione era stata dichiarataassorbita, il giudice del rinvio ben poteva delibare la nullità dellaNumero registro generale 1150/2025domanda di risarcimento del danno originariamente avanzataN umero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 14136/2026dai lavoratori.Data pubblicazione 14/05/20264. Il quarto motivo denuncia – secondo la sintesi predispostadalla stessa difesa dei ricorrenti - la «violazione o falsaapplicazione di norme di diritto, ex art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. nella parte in cui, travisando le risultanze processuali,ha ritenuto che: il nuovo appaltatore di Poste nell’anno 2012,TRANSYSTEM, ha subito “una contrazione delle attivitàappaltate”, quando in realtà ha visto accrescersi il propriofatturato del 58,91%. - non sarebbe provato che i lavoratoririmasti disoccupati per effetto del cambio di appalto nonavrebbero provato di aver agito esecutivamente per ottenere leproprie spettanze nei confronti della datrice di lavoro quando viè la prova in atti (doc.) tanto che l’escussione coattiva dellaaveva dato esito negativo quanto che l’escussione era statapromossa proprio dagli ex dipendenti».La censura è inammissibile.Si deduce un travisamento probatorio al di fuori dei limiticonsentiti dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n.5792 del 2024.Con la pronuncia si è oramai chiarito che: «Il travisamento delcontenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svistaconcernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica dellariconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio,trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione perrevocazione per errore di fatto, in concorso dei presuppostirichiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fattoprobatorio abbia costituito un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento riflettala lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, ilNumero registro generale 1150/2025vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, aNi umero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 14136/2026sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti diData pubblicazione 14/05/2026fatto processuale o sostanziale».Concorso dei presupposti di legge che, per quanto riguarda ilvizio di cui al n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., ricorre esclusivamente,per il tramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo dimotivazione, nella quadruplice nota declinazione che le stesseSezioni Unite più volte ne hanno dato: la “mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico” e la “motivazioneapparente”; il “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile” (cfr., tra le altre, Cass., Sez. Un., n.22232/2016; v. pure Cass., Sez. Un., n. 16599/2016).Nella specie neanche viene prospettato con le censure in esameun error in procedendo tale da determinare la radicale nullitàdella motivazione; piuttosto si contesta l’apprezzamento dirisultanze processuali come operato dai giudici d’appello.[OSCURATO:PERSONA]. Sez. Un. n. 5792/2024 cit. ha evidenziato che, «sesi ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso ditravisamento della prova, […], rendendo pervio l’articolo 115c.p.c. ben oltre il significato che ad esso è riconosciuto (cfr.Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), il giudizio di cassazioneobbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato asvolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull’interocompendio delle “carte” processuali, sicché la latitudine delgiudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l’assettoanteriforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di più»,assegnando «alla Corte di cassazione il potere di rifare daccapoil giudizio di merito».Numero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/20265. Il quinto motivo denuncia: «violazione o falsa applicazNiuomnereo ddi rai ccolta generale 14136/2026Data pubblicazione 14/05/2026norme di diritto ai sensi dell'art 360 n. 3 c.p.c. in relazioneall’art. 116 c.p.c. sul riparto dell’onere della prova perchéproprio il ricordato principio della “liquidità” della provaimponeva che l’onere della prova che le assunzioni a terminenon erano dettate da carenze in organico fosse in capo a PosteItaliane e, in caso contrario, avrebbe dovuto accettare i mezzidi prova proposti dai ricorrenti».Il motivo non può essere accolto per concorrenti profili.Innanzitutto, si denuncia impropriamente la violazione dell’art.116 c.p.c.Invero, come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr.Cass., Sez. Un., n. 20867/2020), la violazione di taledisposizione è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, nonabbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo dilegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora laprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiainvece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento; mentre, ove si deduca che il giudice hasolamente male esercitato il suo prudente apprezzamento dellaprova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo in presenzadei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte finda Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014.Inoltre, per risalente e condiviso insegnamento (di recenteribadito, v. Cass. n. 15333/2025; Cass. n. 27610/2024), lamancata ammissione della prova testimoniale o di altra provaNumero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cNuumi eeros dsi ara ccolta generale 14136/2026Data pubblicazione 14/05/2026abbia determinato l'omissione di motivazione su un puntodecisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessaovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrarecircostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e nondi mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorieche hanno determinato il convincimento del giudice di merito,di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva difondamento (Cass. n. 11457/2007; conformi: Cass. n.4369/2009; Cass. n. 5377/2011; Cass. n. 16214/2019; Cass.n. 18072/2024).Inoltre, spetta esclusivamente al giudice del merito valutare glielementi di prova già acquisiti e la pertinenza di quelli richiesti- senza che possa neanche essere invocata la lesione dell'art. 6,primo comma, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomoal fine di censurare l'ammissibilità di mezzi di provaconcretamente decisa dal giudice nazionale (Cass. n.13603/2011; Cass. n. 17004/2018) – con una valutazione chenon è sindacabile nel giudizio di legittimità al di fuori dei rigorosilimiti imposti dalla novellata formulazione dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalleSezioni unite già citate (cfr. Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054del 2014).Con la censura in esame non viene evidenziato che la mancataammissione della prova abbia riguardato un unico fatto storicoche avesse la caratteristica di essere realmente decisivo, nelsenso patrocinato da questa Corte, ossia che, se fosse statovalutato, avrebbe condotto ad un esito diverso della lite, conprognosi di certezza e non di mera possibilità (v., tra molte,Cass., Sez. Un. n. 3670/2015 e n. 14477/2015).Numero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026Neanche si specifica adeguatamente quali fossero i coNnutmeerno udi tria ccolta generale 14136/2026Data pubblicazione 14/05/2026delle istanze istruttorie che sarebbero state erroneamenterespinte, in modo tale da consentire a questa Corte di delibarnein limine litis la eventuale forza dirimente.Infine, si trascura di considerare che ogni questioneconcernente il preteso abusivo ricorso dei contratti a terminerispetto alla posizione di terzi non è stata giudicata rilevantenella presente controversia per le ragioni esposte al primomotivo di ricorso.6. Il sesto motivo denuncia: «Error in iudicando ex art. 360., n.3 c.p.c. per la violazione sentenze della Corte Ue, Grandesezione, 13 giugno 2006, in causa C-173/03, Traghetti delMediterraneo Spa e Corte di Giustizia, sentenza 24 novembre2011, in causa C-379/10, Commissione europea controRepubblica italiana nonché violazione e falsa applicazione dellaLegge n. 18/15 emanata dall’Italia in ottemperanza delleprefate sentenze nella presente fattispecie».La censura è inammissibile in quanto non si rivolge ad alcunaspecifica statuizione contenuta nella sentenza gravata,dolendosi piuttosto di una generica ingiustizia della decisioneper un supposto malgoverno del diritto dell’Unione ad opera deigiudici del rinvio.Con evidenza, la questione della responsabilità dello Stato pergiudizio di cassazione avverso la sentenza adottata dalla Corteterritoriale in sede di rinvio e la responsabilità ex L. 117/1988presuppone una diversa azione, un diverso petitum e unadiversa causa petendi.Numero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/20267. Da ultimo, occorre dare conto della istanza diN umrienrov dii ora ccolta generale 14136/2026Data pubblicazione 14/05/2026pregiudiziale ex art. 267 TFUE formulata in memoria dairicorrenti avuto riguardo alla Direttiva 2001/23.Opportuno premettere che, secondo questa Corte Suprema,l’obbligo di rinvio per il giudice nazionale di ultima istanza vienemeno quando non sussista la necessità di una pronunciapregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto laquestione sollevata sia materialmente identica ad altra, giàsottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sulproblema giuridico esaminato si sia formata una consolidatagiurisprudenza di detta Corte (tra molte: Cass. n. 4776/2012);similmente, il rinvio pregiudiziale, quantunque obbligatorio peri giudici di ultima istanza, presuppone che la questioneinterpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al themadecidendum sottoposto all’esame del giudice nazionale e allenorme interne che lo disciplinano (Cass., Sez. Un., n.8095/2007; v. pure Cass., Sez. Un., n. 20701/2013).D'altro canto, è incontrastato l’enunciato, più volte ribadito daquesta Corte a Sezioni unite, secondo cui la Corte di Giustizia,nell'esercizio del potere di interpretazione delle norme unionalinon operi come giudice del caso concreto, bensì come interpretedi disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte delgiudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva lafunzione giurisdizionale (Cass., Sez. Un., n. 30301/2017; inprecedenza: Cass., Sez. Un., nn. 16886/2013, 2403/14,2242/15, 23460/15, 23461/15, 10501/16 e 14043/16).Tali arresti appaiono coerenti anche con quanto statuito dallastessa Corte di Giustizia (tra le recenti: CGUE, Grande Sezione,15 ottobre 2024, C-144/23), atteso che una giurisdizionenazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorsogiurisdizionale di diritto interno è esonerata dall’obbligo previstoNumero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026dall’articolo 267 TFUE quando abbia constatato che la quNeusmteiroo ndi era ccolta generale 14136/2026Data pubblicazione 14/05/2026sollevata non è rilevante, o che la disposizione del dirittodell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazioneda parte della Corte di Giustizia, oppure che la correttainterpretazione del diritto dell’Unione si impone con taleevidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (cfr. CGUE,sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, punto 21,nonché del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] eCatania Multiservizi, C-561/19, punto 33; sentenze del 15settembre 2005, [OSCURATO:PERSONA], C-495/03, punto 37,nonché del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] eCatania Multiservizi, C-561/19, punto 50 e giurisprudenza ivicitata).Tanto premesso, avuto riguardo alle circostanze di causa e allaconcreta interpretazione delle norme di diritto interno applicabilialla controversia, questa Corte non ritiene sussistano lecondizioni per attivare la procedura ex art. 267 TFUE, sia perchéle disposizioni della direttiva 2001/23 sono già state oggetto diinterpretazione da parte della Corte di Giustizia, che si èespressa più volte in proposito, come dimostrano anche i plurimiriferimenti a tali pronunce operati dalla stessa parte istante, siaperché le questioni interpretative, peraltro genericamenteprospettate dai ricorrenti, non assumono immediata rilevanza inrelazione al thema decidendum sottoposto all’esame delCollegio e alle ragioni di reiezione dei motivi di ricorso percassazione, non operando la Corte di Giustizia dell’Unioneeuropea come giudice del caso concreto e spettando a questaCorte delibare il nesso di incidenza dell’astratta questionepregiudiziale prospettata con la soluzione della fattispecieconcreta (cfr. Cass. n. 33146/2024, con la giurisprudenza ivicitata; conf. Cass. n. 9516/2026).Numero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 14136/20268. In conclusione, il ricorso deve essere nel suo complessoData pubblicazione 14/05/2026respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate comeda dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i soccombenti alpagamento delle spese liquidate in euro 6.000,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso speseforfettario nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026.La PresidenteDott.ssa Adriana DoronzoNumero registro generale 1150/2025Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 14136/2026Dat a pubblicazione 14/05/2026