CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 14017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. ,/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 9 settembre 2022, il Tribunale di Trapani, giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta alla modifica o all'annullamento dell'ordine di esecuzione SIEP 119/2022 notificatogli il 23.03.2022, con cui era stata disposta la carcerazione del medesimo, condannato per violazione dell'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con sentenza dello stesso Tribunale in data 16.02.2021, irrevocabile il 16.02.2022, reato posto in continuazione con quello accertato in precedenza con altra sentenza, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, irrevocabile il 21.06.2019. A ragione il Giudice emittente ha osservato che la pena posta in esecuzione era l'effetto dell'applicata continuazione, pena non ulteriormente modificabile. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e deducendo un unico motivo con cui lamenta l'illogicità manifesta della motivazione a base del provvedimento. La difesa, sulla premessa che il 23.03.2022 era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] l'ordine di esecuzione per la carcerazione, con contestuale decreto di sospensione, avente ad oggetto la pena detentiva di mesi due, ha evidenziato che, con l'incidente, si era inteso evidenziare che della pena in questione la parte corrispondente alla pena base, irrogata con la prima sentenza, parte pari a mesi uno, giorni dieci, era stata già espiata dal condannato, a seguito dell'emissione del precedente ordine di esecuzione n. 427/2019, senza che di tale espiazione il nuovo provvedimento avesse tenuto conto. Posto ciò, il ricorrente osserva che la risposta data dal giudice dell'esecuzione è erronea, siccome essa è basata sull'insussistente presupposto che l'oggetto della contestazione fosse l'entità della pena posta in continuazione, e non invece l'individuazione dell'effettiva residua da espiare. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, apparendo fondato il rilievo svolto dal ricorrente in merito alla pregressa espiazione dell'indicata parte della pena posta a base del nuovo titolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è, per quanto di ragione, fondata e va accolta nei sensi che seguono.2. È utile puntualizzare che il giudice dell'esecuzione ha raggiunto l'approdo criticato dal ricorrente ponendo alla base del ragionamento la considerazione che, nella prospettiva della già disposta continuazione fra i reati, non era da accogliersi la doglianza di eccessività e di contrarietà al disposto dell'art. 81 cod. pen. dell'aumento stabilito per il reato continuato. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che sull'argomento la Corte di appello - all'esito del secondo grado del giudizio di cognizione, con la pronuncia del 31.01.2022, confermativa di quella resa in primo grado dal Tribunale di Trapani il 16.02.2021 - aveva stabilito che la pena complessiva andava determinata in quella di mesi due di arresto e che la frazione di venti giorni di arresto, in essa ricompresa, andava imputata all'aumento per la continuazione: in tal senso, il titolo maturato in sede cognitiva era stato chiarito nella sentenza di appello che aveva puntualizzato l'esattezza del calcolo, così diradando il dubbio determinato da una non felice espressione rinvenibile nella sentenza di primo grado. In siffatta direzione è stata ritenuta l'infondatezza della prospettazione svolta dal condannato. 3. Posto ciò, la consultazione degli atti - necessaria in considerazione della natura della doglianza - impone di rilevare che l'oggetto dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] al giudice dell'esecuzione ricomprendeva la contestazione da parte sua della quantificazione della pena detentiva da espiare indicata nell'ordine di esecuzione notificatogli. In particolare, il condannato, con la domanda introduttiva, aveva effettivamente contestato la legittimità dell'ordine di esecuzione adducendo che esso contemplava come ancora da eseguirsi una parte di pena in realtà già espiata. L'istanza così esplicava la prospettazione: "la pena prevista dalla sentenza del Gip di Trapani, da cui si è partiti per applicare la continuazione, è stata già eseguita (vedi allegato n. 427/2019) e la pena espiata". Questa deduzione integrava una specifica affermazione di illegittimità dell'ordine di esecuzione per eccesso di pena detentiva dallo stesso contemplata come da eseguirsi: ciò, perché la frazione di pena irrogata con la sentenza suindicata si sosteneva essere stata già eseguita, con conseguente necessità del suo scomputo dal residuo ancora da espiarsi. Il giudice dell'esecuzione - lungi dal fornire una risposta congruente sul tema dedotto - si è dedicato all'esposizione della giuridica impossibilità di modificare in sede esecutiva la pena quantificata, all'esito dell'applicazione della continuazione in sede cognitoria: punto non conferente con la questione posta dall'istante.Deve, pertanto, concludersi che l'ordinanza è viziata per motivazione carente in ordine alla questione sollevata dall'interessato. 4. In considerazione del vizio emerso, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo giudizio, da effettuarsi affrontando il tema dell'addotta inserzione, nell'ordine di esecuzione notificato al condannato il 23.03.2022, di una pena da [OSCURATO:PERSONA] già espiata e, quindi, rispondendo in modo compiuto alla questione posta con l'istanza di annullamento o modificazione dell'ordine stesso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani. Così deciso in