CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07334/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22493-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 76, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamemte domiciliata in Roma via Vitelleschi,26, nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al controricorso; - intimata - avverso ia sentenzo uL 5054/2021 della Corte Suprema dl Cassariorie di Roma, depositata il 24/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato in fatto e ritenuto in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per revocazione ex art. 391-bis e art. 395, n.4, cod. proc. civ. l'ordinanza n. 5054/2021 emessa dalla Corte di cassazione. 2. Si tratta della decisione assunta sul ricorso dalla medesima proposto nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Trieste che, nel rideterminare l'indennizzo spettante a seguito dell'esi9opriazione di un fondo di sua proprietà nell'ambito della realizzazione di un lotto dell'autostrada Trieste-Venezia, aveva ad avviso della ricorrente dichiarato inammissibile perché tardiva la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. dell'indennità per il periodo di occupazione temporanea e che aveva liquidato un'indennità irrisoria senza tenere conto della rilevante perdita di valore subita dalla porzione che residuava dall'espropriazione omettendo di considerare l'impraticabilità effettiva degli accessi all'area residua. 3. La Corte di cassazione, per quanto rileva, dopo aver ricostruito l'articolata vicenda processuale che trae origine dalla circostanza che il decreto di esproprio era intervenuto dopo l'instaurazione da parte della Cesa del giudizio risarcitorio da illegittima occupazione e successiva ablazione del fondo di proprietà, con conseguente conversione della domanda originaria in quella di opposizione alla stima, ha ritenuto non tardiva la domanda relativa all'indennità di occupazione temporanea, accogliendo sul punto il ricorso, mentre ha ritenuto infondata la censura sui criteri di determinazione dell'indennità di esproprio ed inammissibile la censura sulla Ric. 2021 n. 22493 sez. 51 - ud. 28-10-2022 -2- perdita di valore derivante dall'asserita totale interclusione del residuo fondo. 4. In particolare la Corte ha argomentato che il relativo (terzo) motivo mirava a censurare la motivazione della corte territoriale che , aderendo alla ctu, aveva escluso la lamentata interclusione, poichè l'accesso al fondo era garantito da una strada larga venti metri. 5. La contestazione del ricorrente sul punto è ritenuta generica dalla Corte per essere formulata in termini di fatto " che non trova alcun riscontro nell'elaborato peritale e non compatibile con la disciplina degli accessi dettata dagli art.285/1992 e dal d.p.r. 495/1992", rilievo che la Corte reputa diretto al solo riesame dell'accertamento di fatto compiuto dalla corte territoriale (cfr. pag.11 e 12 dell'ordinanza). 6. La revocazione dell'ordinanza in esame è chiesta dalla ricorrente deducendo che la Corte avrebbe ignorato un fatto di carattere ostativo pure risultante dall'elaborato peritale. Invero, pur esistendo effettivamente il varco indicato dalla corte territoriale e descritto dal ctu, parimenti avrebbe dovuto considerarsi che l'esistenza della bretella stradale investe l'intero fronte della proprietà Cesa e preclude la possibilità di accedere con mezzi o anche solo a piedi al suddetto varco. 7. Ad avviso del ricorrente tale alterata percezione della realtà costituirebbe un errore di percezione revocatorio 8. L'errore sarebbe altresì decisivo ad avviso della ricorrente. 9. Resiste al controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha pure depositato memoria. 10. Osserva il Collegio che la censura proposta con la revocazione è inammissibile. 11. La configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis cod.proc.civ. presuppone un errore di fatto, che si configura Ric. 2021 n. 22493 sez. 51 - ud. 28-10-2022 -3- ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, compresa l'erronea interpretazione dei motivi, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 10040/2022; Cass.20635/2017). 12. Nel caso di specie il ricorrente si duole dell'erronea interpretazione delle risultanze processuali, richiamando le risultanze dell'espletata c.t.u., le affermazioni della sentenza di appello, nonché le proprie allegazioni difensive. Fino ad affermare (p. 11) che «nel caso in esame non s'ebbe un travisamento dei fatti (che avrebbe semmai legittimato il rimedio della revocazione), in quanto il fatto posto dalla corte di merito alla base della propria decisione (varco di venti metri) non è di per sé contestato poiché quel varco realmente esiste». 13. In altri termini, il ricorrente riconosce che non vi è stato, da parte di questa Corte un errore di fatto revocatorio, essendo il fatto posto a base della decisione realmente esistente nelle risultanze processuali, ma si duole di avere - evidentemente nei motivi di ricorso - "contrapposto un fatto diverso " da quello valorizzato dalla Corte. 14. Si è, pertanto, al di fuori dell'errore che giustifica il ricorso alla revocazione. 15. Attesa l'inammissibilità del ricorso ed in applicazione del principio della soccombenza parte ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. Ric. 2021 n. 22493 sez. Si - ud. 28-10-2022 -4- 16.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 8.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 1