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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 33938/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 del TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Prato con sentenza del 24.1.2023 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per estinzione del reato a lui ascritto (guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2 lett. c, comma 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso a Prato il 19.6.2019) a seguito di esito positivo della messa alla prova, disponendo, altresì, la revoca della patente di guida dell'imputato.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge quanto all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, irrogabile solo dal Prefetto e non dal Giudice in assenza di verifica della responsabilità penale del ricorrente.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida.

4. Il ricorso è fondato, sulla scorta del costante insegnamento secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, cod. strada, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, cod. strada, la cui disciplina lascia invece al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4, n. 3717 del 24/01/2023, Rv. 284091 - 01; Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Rv. 270348 - 01; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Rv. 264819 - 01).

5. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, statuizione che va eliminata.

Deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto di Prato per le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada.

P.Q.

M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, statuizione che elimina.

Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Prato per le determinazioni di competenza.

Così deciso il 20 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 del TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Prato con sentenza del 24.1.2023 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per estinzione del reato a lui ascritto (guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2 lett. c, comma 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso a Prato il 19.6.2019) a seguito di esito positivo della messa alla prova, disponendo, altresì, la revoca della patente di guida dell'imputato. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge quanto all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, irrogabile solo dal Prefetto e non dal Giudice in assenza di verifica della responsabilità penale del ricorrente. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida. 4. Il ricorso è fondato, sulla scorta del costante insegnamento secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, cod. strada, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, cod. strada, la cui disciplina lascia invece al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4, n. 3717 del 24/01/2023, Rv. 284091 - 01; Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Rv. 270348 - 01; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Rv. 264819 - 01). 5. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, statuizione che va eliminata. Deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto di Prato per le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada. P.Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, statuizione che elimina. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Prato per le determinazioni di competenza. Così deciso il 20 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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