CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 02316/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9876-2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, presso lo «s tudio [OSCURATO:PERSONA] » , rappresentata e dife sa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegataal ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis — controricorrente — avverso la sentenz a n. 4405 / 12/ 202 0 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA,depositata l’1 / 10 /2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/1/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propon e ricorso, affidato a cinque motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello della contribuente avverso la sentenza n. 4093 /20 17 , emessa dal la Commissione tributaria provinciale di Salernoin rigetto del ricorso avverso cartella esattoriale relativa a mancato pagamento di imposta di registroe relative sanzioni; l’Agenziadelle entrate riscossione resiste con controricorso ; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia , in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,«error in procedendo – invalidità di tutti gli atti compiuti dall’Agenzia Entrate Riscossione per il tramite dell’avvocato del foro libero – n ullità assoluta della procura - violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 8, del DL 193/2016...»e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia omesso dirilevare che «la costituzione in giudizio dell’AdER ...(era)... avvenuta in modo inammissibile attraverso un avvocato del libero foro con la conseguenza che leattività difensive della ...Agenzia delle Entrate Riscossione dovevano essere dichiarateassolutamente invalide»; 1.2. la censura, da riqualificare come violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., è infondata;1.3.va invero ribadito quanto già recentemente affermato da questa Corte (cfr. ord. n. 21370/2023) sulla base di principi di diritto che il Collegio pienamente condivide; 1.4. riguardo all’ammissibilità della costituzione in giudizio dell’ADER- Agenzia delle Entrate riscossione, a mezzo di un legale del libero foro, ed in particolare, della sua rappresentanza in giudizio, sotto il profilo dei limiti dell'obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte dell'Avvocatura dello Stato o, in alternativa, della facoltatività di questo su di un piano di piena parità, salva la volontaria autolimitazione dell'Agenzia in sede di convenzione con l'Avvocatura, con l'avvalimento di avvocati del libero foro, si osserva che, sotto il profilo della ricognizione normativa, l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dispone quanto segue : «L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; 1.5. le disposizioni richiamate dalla norma dianzi riportata sono: A) l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, in forza del quale « l 'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne siaautorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti»; B) i comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, il quale, al quarto periodo, recita: «Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto»; C) gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il primo dei quali recita: «L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica»; D) l'art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. d), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, secondo cui «l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato»; 1.6. sulla materia è intervenuta, poi, una norma di interpretazione autentica, l'art. 4-novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui «il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrateRiscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio»; 1.7. il quadro di riferimento normativo è stato, poi, completato con:- il regolamento di amministrazione dell’odierna controricorrente, deliberato dal Comitato di gestione (previsto dalla norma istitutiva e disciplinato dall'art. 6 dello Statuto) il 26 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio 2018 ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 300 del 1999;- il protocollo d'intesa del 22 giugno 2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e la controricorrente, attuativo dell'art. 1, comma 8, primo periodo, d.l. n. 193 del 2016;- il regolamento - bando della ricorrente per la costituzione e la gestione dell'elenco degli avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerente con i principi del codice dei contratti pubblici secondo le indicazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] (Delibera n. 1158 del 9 novembre 2016); 1.8. le Sezioni Unite di questa Corte ( cfr. Cass., Sez. U, n. 30008/2019, principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.) hannochiarito che, con l’introduzione della convenzione sopra richiamata non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento dell'avvocatura erariale e di avvocati del libero foro, ma semplicemente l’applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due categorie, ovvero, le ipotesi in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre; 1.9. è stato specificato che: in caso di sussunzione della fattispecie entro la prima categoria, dunque, le ipotesi contemplate dalla convenzione, è normale l'avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per l'avvalimento di avvocato del libero foro, da adottarsi appunto nel caso concreto e con le modalità di cui al quarto comma; in ogni altro caso, è normale invece l'avvalimento di avvocati nel libero foro (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui al comma quinto dell'art. 1); 1.10. è stato, così, in modo del tutto condivisibile concluso che in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile per l'Agenzia avvalersi anche di Avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, in base al quale: a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesae rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile; b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, nonè richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà dell'Agenzia di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso;1.11. nella Convezione stipulata tra l’Avvocatura Generale dello Stato e l’odierna controricorrente in data 22 giugno 2016 è previsto, dunque, quanto segue:«L'Avvocatura assume il patrocinio dell'ente nei seguenti casi azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al giudice dipace anche in fase di appello); azioni revocatorie di simulazione e di ogni altra azione ordinaria tutela dei crediti affidati in riscossione; altre liti innanzi al tribunale civile e alla Corte di appello civile nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'avvocatura dello Stato; liti innanzi alla Corte di Cassazione civile e tributaria. … L'ente sta in giudizio direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco avvocati nelle controversie relative a liti innanzi al giudice di pace (compresa la fase di appello), liti innanzi alle sezioni lavoro di tribunale e corte di appello, liti innanzi alle commissioni tributarie»; 1.12. nel caso in esame la controversia in oggetto si è svolta innanzi alla Commissione tributaria, in primo grado e in secondo grado, con la costituzione dell’Agenzia delle Entrate riscossione, la quale ha rilasciato una procura ad un Avvocato del libero foro; 1.13. sulla base di quanto precedentemente esposto, si deve ritenere che nella specie ricorra l’ipotesi per la quale la convenzione ha previsto per la rappresentanza in giudizio dell’odierna ricorrente il ricorso alternativo ai propri dipendenti o ad Avvocati del libero foro, ed in tale ipotesi, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di Avvocati del libero foro, essendo stato, infatti, precisato che un simile evidente automatismo della sussunzione entro l'una o l'altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l'adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti; 1.14. in altri termini, si deve ritenere che risulti postulata, anche solo implicitamente allegata, la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell'atto da parte dell'Avvocatura o, nell'alternativa evenienza, nel conferimento dellaprocura ad Avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell'Agenzia che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., Sez. U, n. 30008/2019, cit., in senso conforme v. Cass., n. 36498/2021, , Cass., n. 16314/2021, Cass. n. 26531/2020); 2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,«error in procedendo - nullità della sentenza impugnata per omessa pronunzia –violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod proc. civ e 36 d.Lgs 546/1992... » e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia omesso «di pronunziarsi sulla censura di nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione, il cui accertamento costituiva uno dei cardini dell’impugnativa originariamente, peraltro scrutinata con statuizione di rigetto nella decisione di primo grado, e la cui contestazione era stata reiterata dalla società ricorrente nell’ambito delle proprie difese»; 2.2. la censura è inammissibile per avere la ricorrente, nel silenzio della sentenza impugnata sul punto, omesso di trascrivere, nel rispetto degli oneri di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., il motivo d’appello in ipotesi obliterato («è inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte»: Cass. nn. 17049 del 20/08/2015, n. 14561 del 17/08/2012; conf. Cass. n. 29529del 24/10/2023 in motiv. ) ed anche di allegare,al ricorso in cassazione, l’atto di gravame , senza fornirne in ogni caso un’indicazione circostanziata che ne consen tisse l’individuazione nell’ambito dell’atto d’appello; 3.1. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 e 2697 cod. civ.» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto, con riguardo alla notifica dell’atto prodromico alla cartella impugnata , la «utilizzabilità della documentazione depositata in giudizio dall’agente della riscossione, pur ritualmente disconosciuta e contestata dalla ricorrente», ed avendo omesso l’agente della riscossione di produrre l’originale della suddetta documentazione; 3.2. la doglianza va parimenti disattesa; 3.3. la sentenza impugnata, al riguardo, ha affermato quanto segue: «La prova della notifica dell'atto presupposto può essere fornita anche mediante fotoriproduzione dell'originale che, ai sensi dell'art. 2712 c.c., costituisce piena prova se non idoneamente disconosciuta dalla controparte ...Devono, peraltro, ritenersi estensivamente applicabili alla fattispecie le disposizioni degli artt. 214 e 215 c.p.c., ancorché principalmente attinenti al disconoscimento di riproduzioni di scritture private. In proposito, difatti, appare consolidato l'orientamento della Suprema Corte nel ritenere che intema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, debba essere assolto mediante una dichiarazione “di chiaro e specificocontenuto”, che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremidella negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsisufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 14416 del 07/06/2013; Cass. n. 20096 dei 30/12/2000; Cass . n. 4476 dei 25/02/2009; Cass . n. 19000 dei 17/07/2008). Diversamente l'appellante ha esternato un disconoscimento del tutto generico e non idoneo ai fini processuali»; 3.4. è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui «l'art. 2719 c.c. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche: conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione» (cfr. Cass. 6 novembre 2020, n. 24841; Cass. n.882/2018; n. 4053/2018); 3.5. perché possa aversi, infatti, disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che -pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n. 28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell'art.2719 cod. civ.); 3.6. si è precisato da parte di questa Corte che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali «impugno e contesto» ovvero «contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante » , ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., 3 aprile 2014, n. 7775; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993); 3.7. ildisconoscimento di un documento in copia, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., deve essere specifico, quindi riferito ad una copia concretamente individuata e successivo, effettuato cioè dopo la produzione in giudizio della copia medesima (Cass. 30 gennaio 2006, n. 1991; Cass. 24841/2020, cit.); 3.8. peraltro, il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, al che consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass. 11.10.2018, n. 25292, cit.; in termini analoghi Cass., Sez. 5, 26.10.2020, n. 23426, nella quale si indicano alcuni modi esemplificativi della corretta proposizione del disconoscimento «i l disconoscimento deve quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti la cui copia sia materialmente contraffattarispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale»; Cass. n. 21338 del 2022); 3.9.per completezza espositiva va poi osservato che, secondo questa Corte (cfr. Cass.13.5.2014, n. 10326), non sussiste peraltro alcun onere probatorio dell'Agente per la riscossione avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi dell'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973 -che, peraltro, ne prevede la conservazione in alternativa alla «matrice» (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore, anziché con raccomandata con avviso di ricevimento) - alcuna norma prevedendo tale obbligo, né ricollegando alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione; 3.10. nella sentenza impugnata la CTR si è quindi attenuta ai suddetti principi, avendo rilevato l’ inammissibilità, per genericità, del disconoscimento operato dallacontribuente della conformità agli originali della documentazione prodotta in copia da ADER afferente alla notificazione del presuppostoavviso di accertamento, non avendo, peraltro, la stessa contribuente dimostrato di avere, al contrario, indicato specificamente, negli atti difensivi del giudizio di merito, gli elementi o gli aspetti in contestazione o di dubbio sulla corrispondenza tra le copie e quanto riportato negli originali degli avvisi di spedizione o ricezione della raccomandata relativa allanotifica dell’avviso di accertamento; 3.11. ogni deduzione circa il contenuto del suddetto avviso di ricevimento, formulata nel ricorso per cassazione, è invero inammissibile, per un lato trattandosi di questione nuova non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, cosicché la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta dunque contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui «non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio» ( cfr. Cass.n. 17041 / 20 13; 19164 / 20 07; 7981 / 20 07), posto che il giudizio di cassazione «ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte» (cfr. Cass.n. 4087/2012); 3.12. occorre, inoltre aggiungere,sempre sotto questo primo profilo, che l'allegazione in parola si espone anche al rilievo della mancanza di specificità del ricorsoex art. 366 cod. proc. civ., non avendo la ricorrente (proprio in ragione del resto della novità della questione) neppure trascritto in parte quao allegato gli atti difensivi nei quali sarebbe stata prospettata nel corso dei pregressi gradi di giudizio; 4.1. con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «error in procedendo - nullità della sentenza impugnata per insufficiente ed apparente motivazione-violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ e 36 d.Lgs.546/1992» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia «omesso di esporre le ragioni e di argomentare in ordine agli elementi di fatto e alle vicende processuali che hanno condotto ad assumere la decisione impugnata, laddove, al contrario, avrebbe dovuto fornire giustificazioni idonee ad individuare l'iter logico-giuridico seguito e le ragioni fondanti la sentenza stessa»; 4.2. la censura è infondata;4.3.per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n.22232; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. 27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; 4.4. nella fattispecie in esame, al contrario,la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico —giuridico che ha portato alla decisione, come dianzi illustrato, tant'è che, con i restanti motivi, la contribuente ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo la ricorrente, giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza; 5.1. con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 145 cod. proc. civ, unitamente agli artt. 115 e 2697 cod. civ.» per avere la Commissione tributaria regionale confermato la decisione di prime cure, ritenendo «comprovata la notificazione dell’atto presupposto alla cartella impugnata sulla base delle indicazioni contenute nell’avviso di ricevimento esibito in giudizio», con un errato «apprezzamento della rilevanza probatoria del contenuto della fotoriproduzione dell’avviso di ricevimento in raffronto alle ... prescri zioni dell’art. 145 cod. proc. civ. sulle modalità di notificazione degli atti alle persone giuridiche», evidenziando, in particolare, le seguenti «carenze e contraddizioni» del prodotto avviso di ricevimento:«...omessa indicazione della sede, del domicilio e, comunque, di un qualsivoglia luogo in cui sarebbe stata effettuata la consegna dell’atto; omessa indicazione degli estremi dell’atto oggetto di notifica, con conseguente impossibilità di correlare l’avviso all’atto rispetto si controverte sulla intervenuta notificazione; firma illeggibile del soggetto che avrebbe ricevuto l’atto per conto della persona giuridicadestinataria, con conseguente impossibilità di documentare la materiale consegna nellemani di un soggetto riferibile alla società destinataria ovvero, comunque, abilitato alla ricezione dell’atto stesso»; 5.2. la censura della ricorrente è inammissibile; 5.3. come riportato nella sentenza impugnata, la contribuente risulta aver impugnato la sentenza di primo grado dolendosi «dell'erronea interpretazione resa dai primi Giudici cheavevano ritenuto documentata la notifica dell'atto presupposto (avviso diaccertamento) lì dove, invece, era stata prodotta solo una fotocopia della cartolina di notifica, non idoneamente verificata»; 5.4.nel silenzio della sentenza impugnata circa le specifiche doglianze della ricorrente dianzi indicate, va quindi osservato che per un latosi tratta invero di questione nuova, non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, e la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta dunque, come già evidenziato,contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui «non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio » (Cass. nn. 17041/2013; 19164/2007; 7981/2007), posto che il giudizio di cassazione «ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte» (cfr. Cass.4087/2012); 5.5. occorre inoltre aggiungere sempre sotto questo primo profilo, come dianzi illustrato,che l'allegazione in parola si espone anche al rilievo della mancanza di specificitàdel ricorso, non avendo la ricorrente (proprio in ragione del resto della novità della questione) neppure indicato dove e quando essa sia stata prospettata nel corso dei pregressi gradi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo «di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo allaSuprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione» ( cfr. Cass. SS.UU. 2399/2014; Cass. n. 6230/2014; Cass. n. 5679/2014);6. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va, dunque, integralmente respinto; 7. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 650,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma