CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 10087/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ciue 10 ORDINANZA i ift-e)R‘44 sul ricorso 11243-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - sul ricorso 11243/2021 avverso ORDINANZA del TRIBUNALE DI L'AQUILA del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non., partecipata del 16/9/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la Salus s.r.I., con il ricorso in epigrafe, senza contestare la declaratoria di incompetenza decisa dal tribunale in accoglimento di un'eccezione che la stessa ricorrente aveva sollevato, ha censurato l'ordinanza in epigrafe solo nella parte in cui il tribunale, pur avendo dichiarato la propria incompetenza, ha ritenuto di non dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, ed ha, quindi, chiesto alla Corte non già di regolare la competenza ma piuttosto di "cassare in parte qua l'ordinanza impugnata"; ritenuto che, a fronte di tale ricorso, la decisione sullo stesso non può essere emessa ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c. ma secondo le regole previste, a seconda dei casi, dall'art. 375, commi 1°, n. 1 e n. 5, e 2°, c.p.c.;-2-- la Corte così provvede: rinvia il ricorso a nuovo ruolo. ratt--`- r e20, Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, in data 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] ) Otpc,sitLt:a , Re 911 e_ Ric. 2021