Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10497/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente argomenta sulle ragioni dei ricorso; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso sia affetto dal vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione, in quanto: - è corretta la deduzione formulata in ricorso che all'istanza di permesso premio in esame deve essere applicato il nuovo testo dell'art. 4-bis ord. pen., conformemente all'indirizzo assunto sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 29871 del 24/03/2023, Galati, n.m.; Sez. 1, n. 32878 del 20/04/2023, Perrone, n.m.); - il nuovo testo dell'art. 4-bis ord. pen. consente "che i benefici penitenziari per reati ostativi di prima fascia possano essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché l'istante dimostri l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento ed alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza" (Sez. 1, Sentenza n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, rv. 284921); - nel regime del nuovo testo dell'art. 4-bis citato, sussiste, però, una presunzione relativa di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, e su tale specifico punto l'ordinanza impugnata evidenzia, inoltre, a sostegno la mancanza di dissociazione del condannato da consorterie mafiose ed il giudizio di pericolosità espresso nella ordinanza applicativa della misura di prevenzione; - il ricorso non si confronta con tale specifico punto del percorso logico della ordinanza impugnata contro cui controdeduce che l'onere di allegazione della insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata era stato assolto da quanto indicato nella memoria del 10 settembre 2022, ovvero da una memoria che è precedente rispetto al provvedimento impugnato (e lo stesso può dirsi con riferimento alla memoria del 3 ottobre, su cui si sofferma quella depositata in corso di giudizio di cassazione); - il ricorso si rivela, pertanto, privo del requisito della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso prescinde dal percorso logico del provvedimento impugnato, limitandosi a ripetere osservazioni che il ricorrente aveva formulato prima di esso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente argomenta sulle ragioni dei ricorso; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso sia affetto dal vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione, in quanto: - è corretta la deduzione formulata in ricorso che all'istanza di permesso premio in esame deve essere applicato il nuovo testo dell'art. 4-bis ord. pen., conformemente all'indirizzo assunto sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 29871 del 24/03/2023, Galati, n.m.; Sez. 1, n. 32878 del 20/04/2023, Perrone, n.m.); - il nuovo testo dell'art. 4-bis ord. pen. consente "che i benefici penitenziari per reati ostativi di prima fascia possano essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché l'istante dimostri l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento ed alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza" (Sez. 1, Sentenza n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, rv. 284921); - nel regime del nuovo testo dell'art. 4-bis citato, sussiste, però, una presunzione relativa di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, e su tale specifico punto l'ordinanza impugnata evidenzia, inoltre, a sostegno la mancanza di dissociazione del condannato da consorterie mafiose ed il giudizio di pericolosità espresso nella ordinanza applicativa della misura di prevenzione; - il ricorso non si confronta con tale specifico punto del percorso logico della ordinanza impugnata contro cui controdeduce che l'onere di allegazione della insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata era stato assolto da quanto indicato nella memoria del 10 settembre 2022, ovvero da una memoria che è precedente rispetto al provvedimento impugnato (e lo stesso può dirsi con riferimento alla memoria del 3 ottobre, su cui si sofferma quella depositata in corso di giudizio di cassazione); - il ricorso si rivela, pertanto, privo del requisito della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso prescinde dal percorso logico del provvedimento impugnato, limitandosi a ripetere osservazioni che il ricorrente aveva formulato prima di esso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 10497/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris