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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25244/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1381/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ad azionista unico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cassino, elettivamente domiciliata presso lo studio di dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Vaglia, n. 59 – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Valle del Liri –intimato – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria d el Lazio, sezione distaccata di Latina n. 3290/18/18 depositata il 21 maggio 2018 Oggetto: consorzio contributi Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 12 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso una cartella di pagamento (n. 20151019708613908000), con cui la società di riscossione [OSCURATO:SOCIETA]. ha richiesto il pagamento per conto del [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Valle del Liri (d’ora in poi intimato) del contributo di bonifica relativo all’anno 2014 alla [OSCURATO:SOCIETA]. ad azionista unico(d’ora in poi ricorrente) dell’importo di € 3015,23; - la CTP ha rigettato il ricorso; - la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado , sulla base delle seguenti ragioni: • l a sentenza di primo grado ha correttamente evidenziatoche la società non ha impugnato gli atti che costituiscono il presupposto della pretesa, mentre è fuor di dubbio che gli immobili della stessa rientrino all'interno del perimetro del comprensorio e che il contributo sia stato determinato secondo i criteri di riparto fissati nel piano di classifica regolarmente provato,come rileva anche la CTP; • l 'ingiunzione sembra riferirsi agli ordinari contributi periodici dovuti da tutti i consorziati per far fronte alle spese di ordinario funzionamento del consorzio; • il contribuente è stato messo in cond izione di identificare la fonte della pretesa e l'oggetto della stessa; l'ingiunzione , infatti , ha fatto seguito all'emissione di ruolo di contribuenza contenente tutti i dati necessari per il contribuente ed il procedimento intervenuto per la determinazione del tributo; - la ricorrente propone ricorso fondato su con un motivo e il controricorrente si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ, nonché degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.

S i duole , nella specie , la ricorren te che l'ingiunzione di pagamento impugnata non faccia alcun riferimento nella motivazione a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale.

P er tale motivo rivendica la legittimità della impugnazione dell'atto per omessa motivazione.

Deduce , inoltre , che il mancato riferimento nell'atto impositivo al piano di classifica determina che l'onere della prova circa la pretesa impositiva in oggetto ricada sul consorzio.

2. Preliminarmente si rileva che il ricorso è stato ritualmen te notificato in quanto la sentenza depositata il 21 maggio 2018 è stata impugnata con atto consegnato per la notifica il 21 dicembre 2018; l’atto, poi, è stato ricevuto dall’intimato il 24 dicembre 2018.

2.1. Il motivo è inammissibile .

L e doglianze ruotano sostanzialmente intorno al contenuto dell'atto di ingiunzione che,a dire della ricorrente , sarebbe privo di ogni riferimento al piano di classifica.

La ricorrente,tuttavia, non ha riportato nel ricorso per cassazione il contenuto dell'atto di ingiunzione di pagamento, se non con la sua integrale trascrizione in ricorso, quantomeno con l’indicazione della sua allegazione, ubicazione e pronta reperibilità all’interno del fascicolo, precludendo di fatto in questa sede ogni verifica circa le sue doglianze.

Tale mancanza appare tanto più invalidante quanto più si consideri che le censure si sostanziano ed esauriscono proprio nella disamina contenutistica dellostesso atto di ingiunzione.

3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Nulla sullespese stante la mancata costituzione dell'intimato.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1381/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ad azionista unico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cassino, elettivamente domiciliata presso lo studio di dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Vaglia, n. 59 – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Valle del Liri –intimato – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria d el Lazio, sezione distaccata di Latina n. 3290/18/18 depositata il 21 maggio 2018 Oggetto: consorzio contributi Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 12 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso una cartella di pagamento (n. 20151019708613908000), con cui la società di riscossione [OSCURATO:SOCIETA]. ha richiesto il pagamento per conto del [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Valle del Liri (d’ora in poi intimato) del contributo di bonifica relativo all’anno 2014 alla [OSCURATO:SOCIETA]. ad azionista unico(d’ora in poi ricorrente) dell’importo di € 3015,23; - la CTP ha rigettato il ricorso; - la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado , sulla base delle seguenti ragioni: • l a sentenza di primo grado ha correttamente evidenziatoche la società non ha impugnato gli atti che costituiscono il presupposto della pretesa, mentre è fuor di dubbio che gli immobili della stessa rientrino all'interno del perimetro del comprensorio e che il contributo sia stato determinato secondo i criteri di riparto fissati nel piano di classifica regolarmente provato,come rileva anche la CTP; • l 'ingiunzione sembra riferirsi agli ordinari contributi periodici dovuti da tutti i consorziati per far fronte alle spese di ordinario funzionamento del consorzio; • il contribuente è stato messo in cond izione di identificare la fonte della pretesa e l'oggetto della stessa; l'ingiunzione , infatti , ha fatto seguito all'emissione di ruolo di contribuenza contenente tutti i dati necessari per il contribuente ed il procedimento intervenuto per la determinazione del tributo; - la ricorrente propone ricorso fondato su con un motivo e il controricorrente si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ, nonché degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. S i duole , nella specie , la ricorren te che l'ingiunzione di pagamento impugnata non faccia alcun riferimento nella motivazione a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale. P er tale motivo rivendica la legittimità della impugnazione dell'atto per omessa motivazione. Deduce , inoltre , che il mancato riferimento nell'atto impositivo al piano di classifica determina che l'onere della prova circa la pretesa impositiva in oggetto ricada sul consorzio. 2. Preliminarmente si rileva che il ricorso è stato ritualmen te notificato in quanto la sentenza depositata il 21 maggio 2018 è stata impugnata con atto consegnato per la notifica il 21 dicembre 2018; l’atto, poi, è stato ricevuto dall’intimato il 24 dicembre 2018. 2.1. Il motivo è inammissibile . L e doglianze ruotano sostanzialmente intorno al contenuto dell'atto di ingiunzione che,a dire della ricorrente , sarebbe privo di ogni riferimento al piano di classifica. La ricorrente,tuttavia, non ha riportato nel ricorso per cassazione il contenuto dell'atto di ingiunzione di pagamento, se non con la sua integrale trascrizione in ricorso, quantomeno con l’indicazione della sua allegazione, ubicazione e pronta reperibilità all’interno del fascicolo, precludendo di fatto in questa sede ogni verifica circa le sue doglianze. Tale mancanza appare tanto più invalidante quanto più si consideri che le censure si sostanziano ed esauriscono proprio nella disamina contenutistica dellostesso atto di ingiunzione. 3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla sullespese stante la mancata costituzione dell'intimato. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello do
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