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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 34367/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/Atte:W:e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 marzo 2023, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla restrizione in carcere sofferta dal 24 febbraio 2000 al 5 dicembre 2001 per il delitto di cui all'art. 74, commi 2 e 3, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispetto al quale era stato assolto dal Tribunale di Castrovillari, con sentenza passata in giudicato.

Più precisamente: il 21 febbraio 2000 il G.I.P. del Tribunale di Palermo aveva emesso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti dello Smeriglio; il 13 giugno 2001 il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica di Castrovillari, che, a sua volta, ne aveva disposto la trasmissione alla [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro; il 30 ottobre 2001 il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva dichiarato l'inefficacia della misura applicata allo Smeriglio, per non essere stata emessa nuova ordinanza dal giudice competente, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., entro il previsto termine di venti giorni; il 19 novembre 2001 il G.I.P. del Tribunale di Catanzaro aveva nuovamente applicato all'indagato la custodia cautelare in carcere; con ordinanza del 5 dicembre 2001 il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva revocato la misura cautelare applicata allo Smeriglio; il 4 novembre 2016 quest'ultimo era stato assolto dal Tribunale di Castrovillari dal reato ex art. 74, commi 2 e 3, D.P.R. n. 309 del 1990 contestatogli al capo A, con sentenza divenuta irrevocabile il 30 gennaio 2017.

1.1. Per la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi associativa, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite dalla complessa attività di indagine, come lo Smeriglio avesse consapevolmente intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in traffici illeciti, nell'ambito di una consorteria criminosa svolgente attività di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti nel Sud Italia.

Ciò, in particolare, sarebbe stato evinto da numerose conversazioni telefoniche captate, nonché da alcune intercettazioni ambientali, dalle quali è stato possibile evincere come lo Smeriglio avesse intrattenuto rapporti con soggetti di nazionalità albanese aventi ad oggetto la fornitura di sostanze stupefacenti.Sotto altro profilo, il giudice della riparazione ha, altresì, ravvisato la ricorrenza di una situazione di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio dal fatto che lo Smeriglio fosse già stato arrestato nel 1998, in quanto trovato in possesso di gr. 500 di marijuana, oltre ad altre sostanze, con rinvenimento presso la sua abitazione pure di gr. 30 di marijuana, 90 semi di canapa indiana, un bilancino manuale e una bilancia elettronica di precisione.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza.

Con il primo, ha eccepito violazione degli artt. 197, 267 e 268 in relazione all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta condotta gravemente colposa come desunta dalle intercettazioni dichiarate inutilizzabili per mancanza dei decreti autorizzativi.

Lamenta il ricorrente che il giudice della riparazione avrebbe evinto la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione - con riguardo al fatto che l'istante avesse intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti operanti nel settore del narcotraffico - sulla scorta delle risultanze di intercettazioni dichiarate inutilizzabili dal Tribunale del riesame il 5 dicembre 2001, per mancanza dei necessari decreti autorizzativi, e quindi al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. - con valutazione, poi, confermata dal Tribunale di Castrovillari nella sentenza assolutoria di merito e.

Con la seconda censura lo Smeriglio ha dedotto violazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla ricostruzione fattuale operata dalla Corte di appello circa i presupposti ostativi alla concessione dell'indennizzo, oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla condotta "gravemente colposa" imputatagli, per come desumibile dagli atti di indagine.

A dire del ricorrente, gli aspetti indicati nell'ordinanza impugnata non sarebbero sufficienti a configurare la ricorrenza di una colpa gravt ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, tale, in particolare, non potendo essere considerato l'intervenuto suo arresto per fatti diversi da quelli per cui è stata applicata la misura custodiale ingiustamente sofferta, trattandosi di vicenda completamente distinta, inidonea a spiegare il presunto rapporto avuto con l'associazione criminosa di rilievo ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990.3.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art.315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01).

3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».

3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01).

3.2. Le Sezioni Unite, in proposito, hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01).

3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01).

3.5. Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01).

Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01).

4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l'impugnata decisione risulti del tutto legittimamente emessa.

4.1. Tale giudizio non può essere espresso, 1jnv, con riguardo all'aspetto A evidenziato nella prima doglianza dedotta dallo Smeriglio, trattandosi di censura giuridicamente fondata.

Nel caso di specie, infatti, trova applicazione il principio, reiteratamente espresso da questa Corte di legittimità, per cui l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez.

U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667-01).

Più precisamente, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo "fisiologicamente", inutilizzabili (Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep. 2022, Flauto, Rv. 282417-01; Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021, Napoli, Rv. 280935-01).

La dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni concretizza, infatti, un'ipotesi di evidente "illegalità" di tale mezzo di prova, costituendo la disciplina delle intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la cui inosservanza deve determinare la totale "espunzione" dal materiale processuale delle intercettazioni illegittime, effetto che si riverbera inevitabilmente anche nel giudizio di riparazione.

Ed allora, con riguardo alla fattispecie in esame, appare corretto osservare come l'ordinanza impugnata, per come giustamente lamentato dal ricorrente, non si collochi nell'alveo degli insegnamenti ora richiamati, essendo stato parzialmente fondato il rigetto dell'istanza di riparazione sul rilievo attribuito al contenuto di conversazioni intercettate, da cui la Corte di appello ha ritenuto di inferire la sussistenza di frequentazioni ambigue da parte dell'istante con soggetti coinvolti in traffici illeciti, nell'ambito di una consorteria criminosa svolgente attività di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Tali intercettazioni, tuttavia, per come ritenuto dal Tribunale del riesame e poi ribadito dal giudice della cognizione, sono state dichiarate inutilizzabili, per cui esse non potevano essere valorizzate dal giudice della riparazione ai fini della verifica della sussistenza del dolo o della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio.

4.2. E', invece, corretta la valutazione con cui la Corte di appello ha desunto la ricorrenza della colpa grave, di rilievo ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., (anche) dal fatto che lo Smeriglio fosse stato arrestato in epoca antecedente ai fatti per cui è stato sottoposto a misura restrittiva in carcere.

Trattavasi, infatti, di condotta criminosa certamente correlata alla fattispecie ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 per cui gli era stata applicata la misura custodiale, essendo stato rinvenuto in possesso di gr. 500 di marijuana, oltre ad altre sostanze, nonché di gr. 30 di marijuana, 90 semi di canapa indiana, un bilancino manuale e una bilancia elettronica di precisione presso la sua abitazione.

Ciò può logicamente avere indotto in errore il G.I.P. nell'applicazione A 17 dell'originaria misura custodiale, ritenendolo intraneo 01 una più grande struttura associativa professionalmente dedita al narcotraffico, per l'effetto inducendo la Corte di appello a qualificare, in modo congruo, l'indicata condotta come integrativa della colpa grave di rilievo ex art. 314 cod. proc. pen., ostativa al riconoscimento del beneficio invocato.

5. Alla stregua dell'indicato elemento, infatti, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa.

La Corte di appello, cioè, ha ritenuto in modo congruo che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione della circostanza adeguatamente rappresentata nel provvedimento impugnato.

6. In esito alle superiori considerazioni, deve, allora, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, da liquidarsi in euro 1.000,00.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/Atte:W:e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 marzo 2023, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla restrizione in carcere sofferta dal 24 febbraio 2000 al 5 dicembre 2001 per il delitto di cui all'art. 74, commi 2 e 3, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispetto al quale era stato assolto dal Tribunale di Castrovillari, con sentenza passata in giudicato. Più precisamente: il 21 febbraio 2000 il G.I.P. del Tribunale di Palermo aveva emesso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti dello Smeriglio; il 13 giugno 2001 il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica di Castrovillari, che, a sua volta, ne aveva disposto la trasmissione alla [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro; il 30 ottobre 2001 il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva dichiarato l'inefficacia della misura applicata allo Smeriglio, per non essere stata emessa nuova ordinanza dal giudice competente, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., entro il previsto termine di venti giorni; il 19 novembre 2001 il G.I.P. del Tribunale di Catanzaro aveva nuovamente applicato all'indagato la custodia cautelare in carcere; con ordinanza del 5 dicembre 2001 il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva revocato la misura cautelare applicata allo Smeriglio; il 4 novembre 2016 quest'ultimo era stato assolto dal Tribunale di Castrovillari dal reato ex art. 74, commi 2 e 3, D.P.R. n. 309 del 1990 contestatogli al capo A, con sentenza divenuta irrevocabile il 30 gennaio 2017. 1.1. Per la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi associativa, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite dalla complessa attività di indagine, come lo Smeriglio avesse consapevolmente intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in traffici illeciti, nell'ambito di una consorteria criminosa svolgente attività di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti nel Sud Italia. Ciò, in particolare, sarebbe stato evinto da numerose conversazioni telefoniche captate, nonché da alcune intercettazioni ambientali, dalle quali è stato possibile evincere come lo Smeriglio avesse intrattenuto rapporti con soggetti di nazionalità albanese aventi ad oggetto la fornitura di sostanze stupefacenti.Sotto altro profilo, il giudice della riparazione ha, altresì, ravvisato la ricorrenza di una situazione di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio dal fatto che lo Smeriglio fosse già stato arrestato nel 1998, in quanto trovato in possesso di gr. 500 di marijuana, oltre ad altre sostanze, con rinvenimento presso la sua abitazione pure di gr. 30 di marijuana, 90 semi di canapa indiana, un bilancino manuale e una bilancia elettronica di precisione. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo, ha eccepito violazione degli artt. 197, 267 e 268 in relazione all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta condotta gravemente colposa come desunta dalle intercettazioni dichiarate inutilizzabili per mancanza dei decreti autorizzativi. Lamenta il ricorrente che il giudice della riparazione avrebbe evinto la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione - con riguardo al fatto che l'istante avesse intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti operanti nel settore del narcotraffico - sulla scorta delle risultanze di intercettazioni dichiarate inutilizzabili dal Tribunale del riesame il 5 dicembre 2001, per mancanza dei necessari decreti autorizzativi, e quindi al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. - con valutazione, poi, confermata dal Tribunale di Castrovillari nella sentenza assolutoria di merito e. Con la seconda censura lo Smeriglio ha dedotto violazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla ricostruzione fattuale operata dalla Corte di appello circa i presupposti ostativi alla concessione dell'indennizzo, oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla condotta "gravemente colposa" imputatagli, per come desumibile dagli atti di indagine. A dire del ricorrente, gli aspetti indicati nell'ordinanza impugnata non sarebbero sufficienti a configurare la ricorrenza di una colpa gravt ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, tale, in particolare, non potendo essere considerato l'intervenuto suo arresto per fatti diversi da quelli per cui è stata applicata la misura custodiale ingiustamente sofferta, trattandosi di vicenda completamente distinta, inidonea a spiegare il presunto rapporto avuto con l'associazione criminosa di rilievo ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990.3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art.315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». 3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). 3.2. Le Sezioni Unite, in proposito, hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). 3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). 3.5. Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). 4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l'impugnata decisione risulti del tutto legittimamente emessa. 4.1. Tale giudizio non può essere espresso, 1jnv, con riguardo all'aspetto A evidenziato nella prima doglianza dedotta dallo Smeriglio, trattandosi di censura giuridicamente fondata. Nel caso di specie, infatti, trova applicazione il principio, reiteratamente espresso da questa Corte di legittimità, per cui l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667-01). Più precisamente, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo "fisiologicamente", inutilizzabili (Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep. 2022, Flauto, Rv. 282417-01; Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021, Napoli, Rv. 280935-01). La dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni concretizza, infatti, un'ipotesi di evidente "illegalità" di tale mezzo di prova, costituendo la disciplina delle intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la cui inosservanza deve determinare la totale "espunzione" dal materiale processuale delle intercettazioni illegittime, effetto che si riverbera inevitabilmente anche nel giudizio di riparazione. Ed allora, con riguardo alla fattispecie in esame, appare corretto osservare come l'ordinanza impugnata, per come giustamente lamentato dal ricorrente, non si collochi nell'alveo degli insegnamenti ora richiamati, essendo stato parzialmente fondato il rigetto dell'istanza di riparazione sul rilievo attribuito al contenuto di conversazioni intercettate, da cui la Corte di appello ha ritenuto di inferire la sussistenza di frequentazioni ambigue da parte dell'istante con soggetti coinvolti in traffici illeciti, nell'ambito di una consorteria criminosa svolgente attività di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Tali intercettazioni, tuttavia, per come ritenuto dal Tribunale del riesame e poi ribadito dal giudice della cognizione, sono state dichiarate inutilizzabili, per cui esse non potevano essere valorizzate dal giudice della riparazione ai fini della verifica della sussistenza del dolo o della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio. 4.2. E', invece, corretta la valutazione con cui la Corte di appello ha desunto la ricorrenza della colpa grave, di rilievo ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., (anche) dal fatto che lo Smeriglio fosse stato arrestato in epoca antecedente ai fatti per cui è stato sottoposto a misura restrittiva in carcere. Trattavasi, infatti, di condotta criminosa certamente correlata alla fattispecie ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 per cui gli era stata applicata la misura custodiale, essendo stato rinvenuto in possesso di gr. 500 di marijuana, oltre ad altre sostanze, nonché di gr. 30 di marijuana, 90 semi di canapa indiana, un bilancino manuale e una bilancia elettronica di precisione presso la sua abitazione. Ciò può logicamente avere indotto in errore il G.I.P. nell'applicazione A 17 dell'originaria misura custodiale, ritenendolo intraneo 01 una più grande struttura associativa professionalmente dedita al narcotraffico, per l'effetto inducendo la Corte di appello a qualificare, in modo congruo, l'indicata condotta come integrativa della colpa grave di rilievo ex art. 314 cod. proc. pen., ostativa al riconoscimento del beneficio invocato. 5. Alla stregua dell'indicato elemento, infatti, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. La Corte di appello, cioè, ha ritenuto in modo congruo che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione della circostanza adeguatamente rappresentata nel provvedimento impugnato. 6. In esito alle superiori considerazioni, deve, allora, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, da liquidarsi in euro 1.000,00. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Sentenza Cassazione n. 34367/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris