CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22610/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 218/4/2021 della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato. In tal senso la Corte avrebbe trascurato le dichiarazioni del teste Petrachi e il fatto che la voltura del contatore in favore dell'imputato risulta essere stata effettuata solo due settimane prima dell'accertamento ispettivo, risultanze idonee a dimostrare quantomeno il difetto di consapevolezza da parte del Bolognese dell'alimentazione abusiva dell'impianto elettrico presente nel capannone da lui locato. Non di meno non sarebbe stato dimostrato il quantitativo di energia elettrica sottratto e che il ricorrente abbia eventualmente agito per perseguire un effettivo profitto. Con il secondo motivo vengono denunziati vizi di motivazione in merito alla configurabilità della ritenuta aggravante del mezzo fraudolento, posto che dalle risultanze processuali emergerebbe la mera manomissione del contatore, circostanza al più integrante la distinta e non contestata aggravante della violenza sulle cose. Ulteriori vizi di motivazione vengono infine dedotti con il terzo motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico. Reiterative di censure già svolte con il gravame di merito ed ampiamente confutate dai giudici del merito è la doglianza relativa alle dichiarazioni del tecnico dell'azienda elettrica che ha accertato il furto. Ed infatti, come chiarito dalla sentenza impugnata con la cui motivazione il ricorrente non si è compiutamente confrontato, questi ha sì affermato che l'allaccio abusivo all'armadietto stradale era collegato ad una cassetta esterna al capannone, ma che quest'ultima era collocata nelle pertinenze dello stesso e, soprattutto, che forniva l'energia al medesimo ed era azionata mediante un interruttore. Quanto al fatto che la voltura dell'utenza in favore dell'imputato sarebbe avvenuta solo poco prima dell'ispezione, trattasi di circostanza solo sommariamente evocata, posto che il ricorrente, nel denunciarne l'omessa considerazione, non ha precisato da quale atto processuale eventualmente ignorato dalla Corte la stessa risulterebbe. Non di meno, anche qualora la circostanza fosse comprovata, la sua idoneità a rivelare un ragionevole dubbio sulla consapevolezza da parte dell'imputato dell'allaccio abusivo è frutto di mere valutazioni che attingono al merito della decisione. Del tutto irrilevante è poi il fatto che non sia stato accertato il quantitativo complessivo dell'energia sottratta, posto che proprio dalle dichiarazioni del Petrachi emerge che al momento della sua ispezione era in corso il prelievo abusivo di energia, il che dimostra pacificamente il fine di profitto con il quale il Bolognese ha agito. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Non è dubbio che l'art. 625 n. 2) c.p. preveda due autonome fattispecie aggravanti e che nel caso di specie sia stata contestata esclusivamente quella relativa al ricorso di un mezzo fraudolento. Non meno pacifico è che dalla motivazione della sentenza emerga come il tecnico abbia accertato anche l'avvenuta manomissione della morsetteria dell'armadietto stradale per consentire l'allacciamento del cavo abusivo. Ciò peraltro rivela solo che nel caso di specie è configurabile "anche" l'aggravante della violenza sulle cose, correttamente non considerata dai giudici del merito in quanto mai contestata, nemmeno in fatto. Ma è altrettanto indubitabile che l'allaccio di un cavo all'armadietto di distribuzione aggirando il contatore dell'utenza integri effettivamente l'aggravante del mezzo fraudolento, come ritenuto dalla Corte in sintonia con il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, Cigna, Rv. 278307). 4. Generico e versato in fatto infondato è infine anche il terzo motivo. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli, Rv. 271269). Del tutto legittimamente, dunque, la Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle suddette attenuanti facendo riferimento ai plurimi precedenti penali da cui l'imputato risulta gravato, mentre le doglianze del ricorrente si traducono nella mera sollecitazione di questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione sul punto che le è invece preclusa proprio in ragione dell'idonea motivazione che la sostiene. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3/5/2022 [OSCURATO:PERSONA]/es ei1sore Il Presidente L i tor [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]