CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 11 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena, in data 8 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina e lesione personale. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti a lui ascritti, si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto (relative, in particolare, all'attendibilità dell'individuazione dell'imputato da parte della persona offesa Cartolari); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno logicamente argomentato il diniego sulla base della non modesta entità della violenza, e dunque del danno arrecato alla persona offesa, così uniformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto, ex plurimis, Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv.271695). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci