CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 16736/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdata-avvisa-NT ei.7-"TàW --- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza, deducendo violazione degli artt. 133, 62 bis e 99 cod. pen. con riferimento all'entità eccessiva della pena applicata, all'erronea applicazione della re- cidiva e all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Nella fattispecie, il ricorrente deduce una presunta e non meglio specificata ca- renza motivazionale in ordine all'entità della pena irrogata. Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si contesta il trattamento sanzio- natorio, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di viola- zione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Il giudice a quo risulta aver svolto verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. adeguata rispetto a quella necessaria in base al rito prescelto. In tale contesto, non vi è spazio, pertanto, per prospettare col ricorso per Cassa- zione avverso la sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. l'omessa disapplicazione della recidiva, sia sotto il profilo della violazione di legge, che ancor più del vizio di motivazione, non rientrando tale ipotesi in nessuna di quelle per le quali l'impugna- zione è consentita (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788).Né il diniego di circostanze attenuanti può configurare un'ipotesi di illegalità della pena convenuta, trattandosi di un aspetto del trattamento sanzionatorio, costituendo esso il frutto della scelta delle parti. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] • o CI , [OSCURATO:PERSONA] C