CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14110/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Verona, che, ritenendo sussistente, ai fini civili, la responsabilità del ricorrente per il delitto di minacce - in ordine al solo episodio del 02.09.2017 -, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado del Giudice di Pace di Verona, con la quale l'imputato era stato assolto con la formula "perché i fatti non sussistono", dichiarando l'imputato responsabile, ai fini civili, e condonandolo, per l'effetto, al pagamento dei danni morali in favore della parte civile; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato, posto che, secondo orientamento giurisprudenziale di questa sezione, "integra il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. l'espressione, rivolta all'indirizzo di una persona, "comunque non finisce qui", la quale, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione di un'ulteriore attività aggressiva illegittima ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito"(Sez.5, n. 9392 del 16/12/2019(dep. 2020)Rv. 27866401); Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, laddove il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024