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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 10955/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto le domande diaffidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposte da Agostinoconfronti del condannato in ragione del fatto che egli è stato condannato per reati in dannodella moglie, che non è stata fornita alcuna prova circa la dedotta avvenuta riconciliazionetra i coniugi e che, allo stato, egli non ha ancora fruito di permessi premio, di talché non èstato ancora possibile valutare la sua affidabilità esterna a conferma dell’inizio di un serioprocesso di risocializzazione;Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione agli artt. 4-bis e 47 ord. pen. e quanto alla mancataconsiderazione della relazione di sintesi;Rilevato che in data 5 febbraio 2026 è pervenuta a mezzo pec rituale dichiarazione dirinuncia al ricorsoConsiderato che l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina unacausa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.e che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta congrua, di eurocinquecento in favore della cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10955/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4210/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38587/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto le domande diaffidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposte da Agostinoconfronti del condannato in ragione del fatto che egli è stato condannato per reati in dannodella moglie, che non è stata fornita alcuna prova circa la dedotta avvenuta riconciliazionetra i coniugi e che, allo stato, egli non ha ancora fruito di permessi premio, di talché non èstato ancora possibile valutare la sua affidabilità esterna a conferma dell’inizio di un serioprocesso di risocializzazione;Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione agli artt. 4-bis e 47 ord. pen. e quanto alla mancataconsiderazione della relazione di sintesi;Rilevato che in data 5 febbraio 2026 è pervenuta a mezzo pec rituale dichiarazione dirinuncia al ricorsoConsiderato che l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina unacausa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.e che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta congrua, di eurocinquecento in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto le domande diaffidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposte da Agostinoconfronti del condannato in ragione del fatto che egli è stato condannato per reati in dannodella moglie, che non è stata fornita alcuna prova circa la dedotta avvenuta riconciliazionetra i coniugi e che, allo stato, egli non ha ancora fruito di permessi premio, di talché non èstato ancora possibile valutare la sua affidabilità esterna a conferma dell’inizio di un serioprocesso di risocializzazione;Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione agli artt. 4-bis e 47 ord. pen. e quanto alla mancataconsiderazione della relazione di sintesi;Rilevato che in data 5 febbraio 2026 è pervenuta a mezzo pec rituale dichiarazione dirinuncia al ricorsoConsiderato che l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina unacausa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.e che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta congrua, di eurocinquecento in favore della cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10955/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4210/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38587/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto le domande diaffidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposte da Agostinoconfronti del condannato in ragione del fatto che egli è stato condannato per reati in dannodella moglie, che non è stata fornita alcuna prova circa la dedotta avvenuta riconciliazionetra i coniugi e che, allo stato, egli non ha ancora fruito di permessi premio, di talché non èstato ancora possibile valutare la sua affidabilità esterna a conferma dell’inizio di un serioprocesso di risocializzazione;Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione agli artt. 4-bis e 47 ord. pen. e quanto alla mancataconsiderazione della relazione di sintesi;Rilevato che in data 5 febbraio 2026 è pervenuta a mezzo pec rituale dichiarazione dirinuncia al ricorsoConsiderato che l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina unacausa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.e che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta congrua, di eurocinquecento in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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