CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38758/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE della LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha annullato, su richiesta dell'imputato, la misura custodiale massima adottata dal G.i.p. di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto dalla persona offesa come partecipe di un episodio di estorsione commesso ai suoi danni. Il Tribunale, sull'assunto della mancata attribuzione al ricorrente di una condotta specifica nell'ambito dell'episodio denunciato, ha ritenuto di annullare la misura in corso, disponendo conseguentemente la liberazione dell'indagato. 2. Con ricorso per Cassazione incentrato su erronea applicazione della legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione il Pubblico Ministero di Napoli ha contestato l'assunto dell'ordinanza, evidenziando che il riconoscimento dell'indagato da parte della persona offesa è stato certo e che, sul piano del contributo fornito, non è affatto emerso che alcuno dei soggetti presenti al fatto fosse uno spettatore occasionale. 3. Con memorie inviate per PEC, sia il difensore dell'indagato che il sostituto procuratore generale hanno chiesto la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato poiché la motivazione del provvedimento impugnato si palesa manifestamente illogica, come dedotto nel ricorso dei [OSCURATO:PERSONA] di Napoli. Appare superfluo procedere alla dettagliata ricostruzione della vicenda, già rinvenibile nell'ordinanza genetica e ribadita in termini sostanzialmente pedissequi nel provvedimento di riesame. Si tratta in sostanza di una vicenda estorsiva gestita dalla manovalanza criminale partenopea (nel caso, appartenente al clan Mazzarella del rione Luzzatti) per il recupero da un imprenditore edile di importi corrisposti da clienti dello stesso in relazione a lavori asseritannente non eseguiti o non correttamente completati. Indiscussa la matrice della azione violenta, portata ad esecuzione da un nutrito numero di partecipi (tra la decina e la quindicina, si legge nel provvedimento impugnato), la presenza dell'imputato all'aggressione (anch'essa in sé incontestata, essendo stato egli riconosciuto con certezza assoluta dalla vittima) è stata dal Tribunale derubricata a condotta penalmente non rilevante o, quanto meno, la cui rilevanza non fosse allo stato provata, per non essere stato ritagliato alcun ruolo specifico nella deposizione della persona offesa in relazione al [OSCURATO:PERSONA], la cui presenza per contro poteva trovare giustificazione nel mero caso, nella curiosità o in altra ragione. 2. Contestando la soluzione adottata dal Tribunale, il ricorso evidenzia che nella narrazione della vittima il ruolo dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] non fu neutro, come ritenuto dal riesame, ma 'caricato' di un contributo causale costituito tanto dall'atteggiamento di attesa al momento dell'iniziale incontro della vittima con il gruppo di malintenzionati, che dalla partecipazione all'accerchiamento al momento del pestaggio, facilitando così l'aggressione fisica realizzata dagli altri. 3. Alla luce degli elementi evidenziati nel ricorso, la motivazione del provvedimento, che ipotizza la presenza per curiosità o per mero caso o, ancora, per altro (si suppone lecito) motivo è manifestamente illogica e pertanto censurabile ex ad, 606 lett. e), c.p.p.. Costituisce infatti orientamento consolidato l'affermazione per cui la partecipazione dell'imputato alla condotta estorsiva compiuta da altri (come anche a quella semplicemente lesiva) possa essere integrata anche dalla semplice presenza sul luogo dell'evento, ogni qualvolta essa non debba ritenersi meramente casuale, essendo essa idonea a rafforzare il proposito criminoso o comunque a facilitare la commissione del reato (Sez. 1, n. 4805 del 11/03/1997, Perfetto, Rv.207582 - 01 ed in senso sostanzialmente conforme, Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia e altri, Rv. 257979 - 01; Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 - 01). Nel caso concreto, connotato da una azione condotta da un gruppo di individui che per atteggiamento e coordinazione (l'attesa prima, l'accerchiamento poi ed infine il pestaggio) agivano assieme, rende manifestamente illogica, perché non corrispondente ad una massima d'esperienza basata sull'id quod plerumque accidit, l'ipotesi della presenza causale o per altro motivo. Anzi, assodato il collegamento tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il resto dei soggetti presenti, la regola esperienziale induce ad escludere che chi sia intenzionato a recarsi ai giardinetti per commettere una estorsione, consenta di essere accompagnato da un conoscente casualmente incontrato per via o, ancor meno, convocato per l'occasione, per l'evidente interesse a non estendere ulteriormente il perimetro della responsabilità (di cui i capi erano consapevoli: si veda la frase sul "rischio di galera" pronunciata all'esordio dell'incontro da leader della posse illegale). Il tribunale ha decontestualizzato la presenza del [OSCURATO:PERSONA], giungendo a formulare ipotesi alternative sganciate dalla ragionevolezza, meramente speculative ed in un caso addirittura bizzarre (la presenza per curiosità), senza curarsi di ancorare tali affermazioni su un solido substrato indiziario o su una regola di esperienza dotata di forza convincente. Con ciò, il tribunale del riesanne è scivolato nel congetturale, cioè nella ideazione di qualcosa di sganciato dal concreto, e pertanto manifestamente illogica, destinata a soccombere a fronte di una ricostruzione fondata sulle massime di esperienza sopra esposte. Per quanto detto, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al tribunale per nuovo giudizio, nel quale si terrà conto di quanto sopra esposto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, connma 7, cod. proc. pen.. Così d ciso il 27 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere e tensore La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Icesco lllorit [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]