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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 38945/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - Vista la sentenza emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di cassazione il 9.12.2020 (n. 9825/21), nel procedimento iscritto al n. 47823/2019 R.G., con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili; - considerato che, in relazione alla condanna alle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, non si è provveduto a disporre il pagamento in favore dello Stato, come previsto dall'art. 110 del d.P.R. 115/2002; - rilevato, inoltre, che la Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez.

U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019 - dep. 2020, Rv. 277760); - che si deve, pertanto, correggere la sentenza n. 9825/21, nel senso che si deve rimettere al giudice di merito la liquidazione delle spese di parte civile nonché disporre la distrazione delle stesse in favore dello Stato, trattandosi di correzione necessaria per porre rimedio ad un evidente errore materiale della sentenza, emendabile ai sensi dell'art. art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza emessa da questa Corte di cassazione, Sez.

IV penale, n. 9825/21, nel senso che nel dispositivo, dopo la frase: "Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,", sia inserita la seguente frase, integralmente sostitutiva di quella presente nel dispositivo oggetto di correzione: "nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di 4 pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato".

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari.

Manda alla Cancelleria per provvedere alle annotazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - Vista la sentenza emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di cassazione il 9.12.2020 (n. 9825/21), nel procedimento iscritto al n. 47823/2019 R.G., con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili; - considerato che, in relazione alla condanna alle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, non si è provveduto a disporre il pagamento in favore dello Stato, come previsto dall'art. 110 del d.P.R. 115/2002; - rilevato, inoltre, che la Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019 - dep. 2020, Rv. 277760); - che si deve, pertanto, correggere la sentenza n. 9825/21, nel senso che si deve rimettere al giudice di merito la liquidazione delle spese di parte civile nonché disporre la distrazione delle stesse in favore dello Stato, trattandosi di correzione necessaria per porre rimedio ad un evidente errore materiale della sentenza, emendabile ai sensi dell'art. art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza emessa da questa Corte di cassazione, Sez. IV penale, n. 9825/21, nel senso che nel dispositivo, dopo la frase: "Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,", sia inserita la seguente frase, integralmente sostitutiva di quella presente nel dispositivo oggetto di correzione: "nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di 4 pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato". Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari. Manda alla Cancelleria per provvedere alle annotazio
Decreto Cassazione n. 38945/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris