CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00131/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato cli cui all'art. 648, secondo (ora quarto) comma, cod. pen., con particolare riguardo all'elemento soggettivo (primo motivo), alla mancata derubricazione del fatto nella più lieve fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen. (secondo motivo) e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo), sono: i primi due, manifestamente infondati, poiché sono basati su argomentazioni che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e che sono state puntualmente disattese dalla corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); il terzo, manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, esprimendo un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2